Procedure di sicurezza Clausole campione

Procedure di sicurezza. Dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti necessari affinché vengano rispettate tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare dovranno riguardare a titolo esemplificativo: – Formazione, informazione, addestramento del personale, in modo tale che esso sia in grado di gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili ed in grado di seguire in sicurezza le procedure di emergenza in caso di incidenti; – Sistemi di informazione agli utenti, a tal fine, dovranno essere predisposte e rese disponibili (in formato cartaceo e attraverso i portali internet), delle apposite regole per conferire i rifiuti correttamente ed in sicurezza; – Manutenzione, controllo e utilizzo delle macchine e attrezzature, mediante controlli ordinari, manutenzione periodica e manutenzione a guasto; – Gestione dei prodotti e sostanze pericolose rispettando le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; – Fornitura di appositi Dispositivi di Protezione Individuale agli operatori; – Gestione e applicazione del protocollo sanitario; – Predisposizione di un Piano di Emergenza grazie al quale sia possibile affrontare differenti situazioni di emergenza come: intervento di primo soccorso in caso di malore e/infortunio, incendio, calamità naturali, mancanza di energia elettrica, presenza di rifiuti e/o sversamento di sostanze pericolose, situazioni che richiedono l’evacuazione del Centro.
Procedure di sicurezza. Il Venditore informa l’Acquirente sulle procedure di sicurezza adottate per le transazioni in rete e sull’utilizzo di sistemi di sicurezza nell’ambiente on-line da parte di altri soggetti ad esso collegati. Il Venditore evidenzia, con apposita simbologia, la sicurezza della connessione.
Procedure di sicurezza.  Procedura per l’acquisto dei DPI  Procedura per l’acquisto di macchine e attrezzature  Procedura per l’acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche  Procedura per utilizzo dell’ ascensore  Procedura per l’utilizzo di scale portatili
Procedure di sicurezza. PROCEDURA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Procedure di sicurezza da RISPETTARE nelle ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI NORME di SICUREZZA e PROTOCOLLI APPLICABILI In regione Lombardia è sempre soggetto all’obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. Si dovranno applicare, inoltre, le seguenti norme: Per TUTTE le IMPRESE Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro (Allegato 12 al DPCM 3 novembre 2020). Per le IMPRESE EDILI Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili (Allegato 13 al DPCM 3 novembre 2020). Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (Allegato 14 al DPCM 3 novembre 2020). Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 15 al DPCM 3 novembre 2020). Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 al DPCM 3 novembre 2020). Per le IMPRESE (non sospese) di Ristorazione, Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), Attività ricettive, Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), Commercio al dettaglio, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Informatori scientifici del farmaco, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Cinema e spettacoli dal vivo, Parchi tematici e di divertimento, Sagre e fiere locali, Strutture termali e centri benessere, Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e Guide turistiche, Congressi e grandi eventi fieristici, Sale slot, sale giochi, sal...
Procedure di sicurezza. Si riportano di seguito alcune procedure principali per l’uso in sicurezza di gas compressi erogati da bombole, distinti in movimentazione, uso e deposito. Si ricorda che per legge le bombole vanno collaudate e sottoposte a revisione periodica. Xxxxxxxx e revisione sono a carico del proprietario (Xxxxx Xxxxxxxxxx). Ciò significa che le bombole vuote devono essere restituite alla ditta fornitrice, inoltre la ditta fornitrice deve essere contattata qualora sia scaduta la validità del collaudo, la data di scadenza è riportata tramite punzonatura sul corpo bombola. La mancata riconsegna dei vuoti o l'utilizzo di bombole scadute rende l'acquirente responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'uso delle stesse.

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  • Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

  • Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 6 (obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dal Comune di Frosinone, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006, la quale, il giorno 25.02.2016 con inizio alle ore 11,30 presso gli uffici comunali di Via Xxxxxxx Xxxx, in seduta aperta al pubblico, nell’ordine procederà: • alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità dei plichi “1”, “2 e “3”; • a verificare il possesso dei requisiti generali al fine di disporre l’ammissione dei concorrenti in regola e l’esclusione dei concorrenti nei casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs.163/2006. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara ( art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, della suindicata normativa, introdotti dall’art. 39 del D.Lgs. n. 90/2014); La seduta pubblica, pertanto, potrà essere aggiornata ad altra data, dandone comunicazione nella medesima seduta senza bisogno di ulteriore comunicazione ai concorrenti; • al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; • all’apertura dei plichi “1” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. In caso di produzione dei documenti firmati digitalmente su supporto ottico (Cd Rom), si procederà alla verifica del contenuto dello stesso. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente. La Commissione, procederà, quindi, all’esame del contenuto dei documenti dei plichi “1” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse del Comune di Frosinone, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o posta elettronica, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Al termine della analisi dei documenti contenuti nei plichi “1” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà all’apertura dei plichi “2” per la verifica della presenza dei documenti presentati. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti in essi contenuti, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a pena d’esclusione. L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nel plico “2” OFFERTA TECNICA.

  • Processo decisionale automatizzato Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Motivi della decisione La s.p.a. Fina Immobiliare ha rinunciato al ricorso, nei riguardi di Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, i quali hanno accettato. Limitatamente al rapporto tra tali parti, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso, la società Fina Immobiliare rivolge alla sentenza impugnata due distinte censure, lamentando che erroneamente, ingiustificatamente e contraddittoriamente la Corte di appello ha ritenuto: che il preteso contratto, posto dagli originari attori a fondamento delle loro domande, fosse realmente tale, mentre il realtà si trattava di una semplice minuta priva di valore vincolante; che alle altre parti non fosse addebitabile alcun inadempimento, pur se avevano mancato di rinunciare, come si erano impegnate, al ricorso da loro presentato al Tribunale amministrativo regionale della Campania, per ottenere l'annullamento della concessione edilizia in base alla quale era in corso di realizzazione il complesso turistico e sportivo in questione. Nessuna di queste doglianze può essere accolta. Relativamente alla prima, va rilevato che il giudice a quo non ha affatto contestato, in diritto, i noti principi costantemente enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di "minuta o puntuazione" (v., oltre al più remoto precedente richiamato sia nel ricorso sia nella sentenza impugnata, da ultimo, Xxxx. 16 luglio 2002 n. 10276, 13 maggio 1998 n. 4815, 22 agosto 1997 n. 7857), principi che la società Fina Immobiliare gli addebita di aver ignorato. Invece, proprio facendone applicazione, è pervenuto alla conclusione, in fatto, che con la scrittura del maggio 1986 le parti avevano inteso concludere una transazione con effetto immediato, non in funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, bensì con volontà attuale di accordo contrattuale. Si verte, dunque, nel campo di valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè la Corte di appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione sul punto, osservando che "nel caso in esame, non ricorrevano particolari ragioni di rilevanza principale o di dettaglio che esulassero dall'essenzialità ormai raggiunta la quale risiede nel fatto che le parti interessate, come si legge nella scrittura, intesero definire nella sua interezza la vertenza amministrativa, l'una costituendo vincoli reali a favore dell'altra e assumendo gli ulteriori patti in narrativa, l'altra rinunciando a far valere le proprie ragioni", sicchè "la reciprocità delle concessioni è, quindi, manifesta e non da adito a dubbi nel riconoscere perfezionatosi non già un impegno 'in itinerè, attraverso una semplice bozza, sebbene un vero e proprio regolamento definitivo per iscritto". A tali argomentazioni, esaurienti e logicamente coerenti, la ricorrente ha opposto che invece "erano diversi i punti ancora non definiti, ovvero non perfettamente definiti", ma questa affermazione, tanto perentoria quanto generica, non può certamente giustificare una pronuncia di Cassazione della sentenza impugnata. Nè si può tenere conto delle diffuse deduzioni svolte nella memoria della società Fina Immobiliare, circa le carenze della scrittura in questione, che dimostrerebbero il suo carattere di semplice "minuta": si tratta, infatti, di precisazioni tardive, contenute in un atto con il quale non è consentito non solo formulare nuovi motivi di ricorso, ma neppure specificare, integrare o ampliare quelli originariamente proposti (v., per tutte, Cass. 7 luglio 2003 n. 10683). Una volta stabilita l'"esistenza giuridica del contratto, che...deve ritenersi venuto in essere", ineccepibilmente la Corte di appello ha poi escluso che il contrario risultasse dal comportamento successivo delle parti, da cui secondo la società Fina Immobiliare doveva desumersi che esse avevano inteso dare luogo a una mera "puntuazione". Si resta nell'ambito di un apprezzamento eminentemente di merito e congruamente motivato, che invano la ricorrente pretende di censurare in sede di legittimità, insistendo nel sostenere che la mancata formale rinuncia al ricorso amministrativo, da parte dei Minozzi, Xxxxxx ed Xxxxxx, dimostrava che una vera e propria transazione non era stata conclusa. Infine, è palesemente ininfluente - sicchè non occorreva che il giudice di appello la prendesse in particolare considerazione - la circostanza che il documento non fosse stato firmato da tutti coloro che avevano adito il Tribunale amministrativo regionale: la stessa società Fina Immobiliare aveva riconosciuto in quella sede - e ha ribadito in questa - che i sottoscrittori avevano "la rituale veste di mandatari degli assenti", nè si può aderire, perchè contrasta con il disposto dell'art. 1392 cod. civ., alla tesi secondo cui "la qualità di mandatario non può che derivare dal conferimento di idonea procura generale o speciale ricevuta da Notaio".

  • Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 57 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: