Direzione dell’esecuzione Clausole campione

Direzione dell’esecuzione. La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di X. XXXXXXXXX (e del RUP). Il DEC opererà in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quali ausiliari del RUP e incaricati della Committente.
Direzione dell’esecuzione. Articolo 34
Direzione dell’esecuzione. 1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del cottimo fiduciario da parte del Soggetto contraente attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori.
Direzione dell’esecuzione. A seguito dell’affidamento del contratto di appalto con un’impresa edile che sarà successivamente selezionata tramite procedura ad evidenza pubblica, il professionista sarà chiamato ad effettuare la Direzione dell’esecuzione dei lavori come segue:
Direzione dell’esecuzione. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup).
Direzione dell’esecuzione. L’ARPAS costituirà al suo interno un ufficio per la vigilanza sull’esecuzione del contratto costituito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore dell’Esecuzione (DE). Durante l’esecuzione l’attività dell’Appaltatore sarà sottoposta a controlli e accertamenti da parte del suddetto Ufficio.
Direzione dell’esecuzione. (in breve “D.E.”).
Direzione dell’esecuzione. La Stazione Appaltante, prima della consegna delle attività, istituisce un ufficio di Direzione dell’Esecuzione per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile delle singole attività oggetto dell’Appalto. L’Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli ordini che gli sono impartiti dal D.E. e dai suoi collaboratori costituenti l’Ufficio della Direzione dell’Esecuzione. Limitatamente ad alcune categorie di attività, può essere prevista la presenza di archeologi, prescritta dalla Sovrintendenza Archeologica di Roma sulla base della normativa vigente; gli oneri per detti archeologi saranno integralmente sostenuti dall’Aggiudicatario. La Direzione dell’Esecuzione che è di pertinenza di Roma Servizi per la Mobilità, non solleva l’Aggiudicatario da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività e per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione delle stesse. Alla D.E., oltre alle funzioni che della normativa sopra richiamata, è affidata la responsabilità dell’accettazione e dell’eventuale collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove), della verifica della buona e puntuale esecuzione delle attività in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite. Roma Servizi per la Mobilità. si riserva comunque la piena ed insindacabile facoltà in qualsiasi momento, attraverso la D.E., di: • far eseguire le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l’osservanza degli obblighi contrattuali. Tali verifiche sono a carico dell’Aggiudicatario; • poter sospendere il funzionamento di uno o più impianti e ripristinarne il funzionamento in qualsiasi momento; • includere nel contratto altri impianti, dislocati in qualsiasi parte della città che saranno dati in consegna all’Aggiudicatario in aggiunta al numero degli impianti in manutenzione; • escludere dal contratto in qualsiasi tempo e quindi eventualmente anche all’atto della consegna, quegli impianti per i quali RSM ritiene opportuno procedere diversamente, senza che per questo l’Aggiudicatario possa sollevare eccezioni di alcun genere, o pretendere indennizzi o compensi oltre quelli previsti dal presente Capitolato.
Direzione dell’esecuzione. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 1, e 111, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nomina un Direttore dell’esecuzione.
Direzione dell’esecuzione. 1. L’Amministrazione appaltante provvederà alla nomina di un soggetto (eventualmente coadiuvato da assistenti) cui affiderà, in fase di esecuzione dell’appalto, la direzione dell’esecuzione.