PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari dell’Unione, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione del servizio; - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave e rispetto delle norme di Capitolato sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato; - in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Committenza. Se l’Impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il contratto ed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria, con interdizione alla partecipazione della/e Ditta/e già aggiudicataria/e, a nuove gare della Committenza per un periodo di almeno quattro anni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione (fideiussione), senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Si richiama quanto previsto agli articoli 18-19 e 30 del C.S.A. L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, oltre che nei casi indicati dagli art. 18- 19 del C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/06 . In caso di gravi difformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale l’Accordo Quadro si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro; l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste; la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa. Costituisce altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunale, € 500,00.= ; - per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00.=; - per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, € 500,00.=; - per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=; - per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=; - per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=; - per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=; - per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= ; - in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: € 500,00.= per ciascuna omissione; - l'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta...
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso. Le inadempienze saranno contestate per iscritto dal Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture”, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo avrà decadenza immediata e la Provincia provvederà a far eseguire da altro soggetto le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., lo Sponsor non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione ritenere come indennizzo la cauzione presentata. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor, dopo aver segnalato l'evento, concorderà con il Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture” le iniziative in merito. La Provincia procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine della Provincia, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività. La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato della Provincia e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all’impresa, il servizio non venga svolto ovvero sia effettuato in modo non conforme alle prescrizioni ovvero si verifichino ritardi dei mezzi di trasporto rispetto agli orari concordati, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di applicare una penalità fino al 50% del valore del servizio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le penalità e le condizioni che possono determinare la risoluzione del contratto sono quelle di cui all’art. 26 del Capitolato Generale, mentre per gli effetti della risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione gli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile. La ditta riconosce all’Istituto il diritto di applicare, nel caso di ritardato servizio o parte del servizio (per causa non dipendente da forza maggiore), una penalità del 5% da calcolare sull’importo mensile per il quale si è verificato un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni. Ove però tale ritardo (di tutto o parte del servizio) dovesse protrarsi per un periodo superiore a 20 giorni, l’Istituto potrà risolvere il contratto ed applicare le penalità previste dal successivo punto. L’Istituto potrà esperire l’azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Istituto dovesse sostenere, per richiedere il servizio di cui trattasi presso altre imprese seguendo la graduatoria di gara.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante applicherà le penalità di seguito esposte, sino all’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. Si precisa che gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 del presente capitolato.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo, nonché il procedimento per l’incameramento delle penali, si demanda all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le penalità verranno applicate nel seguente modo e per i seguenti importi: - Mancato rispetto dell’intervento di lavoro a seguito di chiamata: euro 100,00 per ogni ora di ritardo; - Mancata reperibilità al telefono del responsabile - 1° volta euro 100,00 per la prima volta;
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.