Penalità Clausole campione

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. Casi di applicazione e entità delle penali. A tutela del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, la SA ha la facoltà di applicare le penali nel seguito precisate. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le norme vigenti individuano il limite complessivo massimo pari al 10%(dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto. Considerato che la SA potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Essendo, infatti, convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori/delle forniture o nel rispetto delle scadenze programmate l’Appaltatrice non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o terzi. Per la esazione delle penali, la stazione appaltante, secondo il proprio giudizio, potrà:
Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazion...
Penalità. 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 6.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. 6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. 6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
Penalità. Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito all'Art. 1, ovvero l’inizio dell’intervento oltre un’ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00). Per gli interventi programmati, per ogni giorno di ritardo nell'inizio o nell’ultimazione oltre al termine previsto del servizio e per ogni giorno di sospensione dello stesso non autorizzato verrà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 500,00 (cinquecento/00) per i successivi. Per gli interventi programmati il ritardo oltre un’ora rispetto all’orario stabilito dalla comunica- zione di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00). La Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di tale intervento con addebito all’Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovve- ro costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto. L’intervento effettuato dall’Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del pre- sente capitolato (articoli 5,6,7,8, 9 e 10) e di buona norma tecnica comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (duecento- sessanta/00). Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettanta- cinque/00) al giorno. Qualora l’appaltatore utilizzi mezzi di portata utile diversa da quelli richiesti dalla DL verrà applicata una penale di 500 €/giorno. L’utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comporterà l’applicazione di una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell’importo delle opera- zioni in tal modo effettuate. Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le se- guenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione s...
Penalità. L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: • in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; • in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto; • in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; • in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto; • in caso rifiuto o di ritardato avvio superiore a 30 giorni del Progetto Personalizzato con BdS, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; • in caso di rifiuto di fornire informazioni e relazioni scritte su uno o più Progetti Personalizzati, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto. • nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara). In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla...
Penalità. 1. In caso di inadempienza o inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre a restare obbligato ad adempiere (ove l’adempimento sia ancora utile e possibile) in un termine stabilito dal Comune, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per singola contestazione, elevata per iscritto dal responsabile del servizio patrimonio comunale o dalla polizia municipale. La sanzione è comminata con provvedimento scritto del citato responsabile del servizio. 2. Nel provvedimento sanzionatorio saranno anche indicati e posti a carico del concessionario i costi eventualmente sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione delle necessarie attività poste in essere in via sostitutiva e per l’esecuzione delle altre operazioni e attività conseguenti e/o connesse all’inadempimento, debitamente documentate. 3. L’irrogazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza o della inosservanza, da parte del responsabile comunale del servizio patrimonio, rispetto alla quale il concessionario potrà far seguito con la presentazione di controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di presentazione di dette controdeduzioni il funzionario sarà tenuto ad esaminarle e, in caso di loro non accoglimento, a esporre nel provvedimento sanzionatorio le relative motivazioni. 4. L’ammontare della singola sanzione o della somma di più sanzioni sarà prelevato, senza ulteriori procedure, direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario.
Penalità. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi del contratto, ovvero che a seguito degli accertamenti effettuati come previsto dal presente capitolato, vengano riscontrate inadempienze o difformità nell’esecuzione dei servizi quali, ad esempio, il mancato rispetto dell'obbligo di far pagare il biglietto agli utenti che ne sono privi, l’inosservanza dei percorsi o di quanto altro previsto dal presente capitolato, il Comune, fatti salvi i casi di forza maggiore, potrà applicare a carico del concessionario, penalità amministrativa non inferiori nel minimo a €. 150,00 e non superiori al massimo di € 900,00 per ogni manchevolezza. Le penalità di cui sopra sono applicate direttamente dal Comune, previa contestazione all’affidatario mediante PEC e decorso un termine non inferiore a 10 giorni, per le controdeduzioni da parte di quest’ultimo. Il pagamento della penalità avverrà tramite trattenuta dell’importo sulla rata più prossima del corrispettivo a favore dell’Impresa. Qualora la Ditta affidataria ritenga che le inadempienze di cui ai punti precedenti dipendano da cause di forza maggiore, potrà dichiararlo entro 48 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Comune, salvo gravame ai sensi di legge o di contratto Quanto sopra fatta salva la possibilità del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 16 del presente disciplinare, per eventuali maggiori danni derivanti dalla non corretta osservanza del contratto.
Penalità. Qualora le attività e gli obblighi di gestione dell’Ufficio di Informazione Turistica indicati nel presente capitolato non vengano rispettati, per motivi dovuti unicamente all’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di disservizio. Deve considerarsi disservizio anche il servizio reso in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso le penali continueranno ad essere applicate fino a quando il servizio non verrà reso in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati tramite PEC, all’Appaltatore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ammontare della penalità verrà decurtato dal pagamento del compenso dovuto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune richiede il risarcimento per eventuali maggiori danni. In pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.