Forza maggiore Clausole campione

Forza maggiore. 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
Forza maggiore. Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Forza maggiore. Ai fini del presente articolo 8.7, per "Parte interessata" si intende una parte del presente Contratto che è interessata da, o che sostiene di essere interessata da, un Evento di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un evento il cui verificarsi è al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata, inclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i seguenti: (a) cause di forza maggiore (inclusi terremoti o altri disastri naturali), atti di terrorismo, guerre o operazioni belliche, disordini civili o sommosse; (b) [inadempienza di terzi, azioni sindacali (che non riguardino la forza lavoro della Parte Interessata)], incendi, inondazioni, esplosioni o danni dolosi, o guasti agli impianti o alle attrezzature (ma solo nella misura in cui uno di questi sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata); e (c) modifiche legislative, normative o standard industriali, o ordini o direttive governative. Nessuna delle Parti violerà il presente Xxxxxxxxx, né sarà responsabile per qualsiasi ritardo nell'esecuzione, o mancata esecuzione, di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, se tale ritardo o mancata esecuzione dovesse risultare da un Evento di Forza Maggiore. In tali circostanze, la Parte Interessata dovrà informare l'altra Parte il più rapidamente possibile per iscritto, specificando le circostanze e la durata prevista dell'Evento di Forza Maggiore, e dovrà tenere l'altra Parte regolarmente informata sulla situazione. Se, nonostante gli sforzi della Parte interessata inadempiente, il periodo di ritardo o di mancata esecuzione continua per più di trenta (30) giorni consecutivi, la Parte non interessata può risolvere senza alcuna responsabilità tutti o parte dei Servizi interessati dall'Evento di Forza Maggiore [con effetto immediato] dandone comunicazione alla Parte Interessata.
Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.
Forza maggiore. 1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiorecalamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
Forza maggiore. 1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiorecalamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto, Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.