Obblighi e responsabilità del Concessionario Clausole campione

Obblighi e responsabilità del Concessionario. 1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato: - ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale; - a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente; - a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione; - ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto; - a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto; - a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco; - a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate; - a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS; - a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi; - a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall’esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati; - a chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l’emanazione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unic...
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario assumerà a proprio carico tutti gli oneri occorrenti per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli spazi esterni) e per la corretta e completa gestione, quindi anche tutte le spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, etc. Il concessionario è anche intestatario di tutti i contratti per la fornitura di gas, energia elettrica, acqua e scarichi fognari e quant’altro necessario, relativi alla struttura. La gestione dell’immobile realizzato è da intendersi “chiavi in mano”: il concessionario, pertanto, dovrà garantire per tutta la durata della concessione il regolare uso dell’immobile nel rispetto dei parametri di sicurezza e delle normative vigenti, accollandosi ogni opera e intervento che si rendessero eventualmente necessari per mantenere e/o ripristinare le normali condizioni d’uso in sicurezza. Il concessionario, ha diritto a gestire e sfruttare economicamente l’immobile in base alle proprie esigenze e nel rispetto della finalità e dei limiti posti dal presente contratto e dal capitolato speciale. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla custodia, pulizia e vigilanza della struttura. Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle proprie attività al Comune, ai dipendenti e a terzi, anche per fatti dolosi o colposi del proprio personale, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante i lavori di manutenzione sia durante la sua gestione. Il concessionario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi ...
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrastino con le prescrizioni del presente capitolato. Per quanto concerne la conduzione della struttura, il Concessionario gestisce la stessa in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio–sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal presente capitolato e del progetto offerta presentato in sede di gara. Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati. Il Concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del Concessionario, sia nel caso di rapporti tra il Concessionario e terzi fornitori o prestatori d’opera. Il Concessionario manleva, di conseguenza, il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi i frequentatori, in conseguenza del pregiudizio derivante dall’inosservanza, da parte del Concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari, indispensabili all’agibilità, all’esercizio e gestione della struttura. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario deve garantire:
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Art. 14- Interruzione del servizio
Obblighi e responsabilità del Concessionario. In esecuzione della presente convenzione, la gestione comprende:
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve: . comunicare all’Amministrazione, per iscritto, il nominativo del Referente, responsabile tecnico che possa agire in nome e per conto della Ditta ed al quale comunque, possa essere contestata o notificata qualunque disposizione di servizio; . contrarre le apposite polizze assicurative previste dall’art. 19 del Capitolato. Copia delle polizze dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all’aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione; . prestare la cauzione definitiva di cui al precedente articolo . Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all’aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione; . trasmettere l’elenco nominativo del personale e i curriculum formativo/professionale degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. I curriculum dovranno essere corredati di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori, .comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, .trasmettere copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Ditta, con eventuali variazioni intervenute. Entro 60 gg. dalla sottoscrizione del verbale il Concessionario deve: Depositare, presso il Comune di Barrali il Piano di Autocontrollo – H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico del Concessionario ; .Depositare copia del Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; .Effettuare la voltura delle utenze elettriche, acqua, gas, telefono. .Trasmettere all’Amministrazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,assicurativi ed antinfortunistici.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Articolo 4
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è tenuto a:
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario: - sulla base delle direttive e/o indicazioni e/o pareri fornite dal LOC / Referente del LOC/ RUP o altro personale individuato dal Dipartimento deve svolgere con propria organizzazione di mezzi e risorse tutte le attività necessarie ed idonee all’organizzazione e gestione dei singoli eventi; - provvede a quanto dovesse risultare necessario o opportuno per la migliore riuscita dei singoli eventi; - deve stipulare e a gestire direttamente ed a nome proprio tutti i contratti inerenti l’organizzazione dei singoli eventi; - provvede, con oneri a proprio carico, al conseguimento di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale; - provvede allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente; - provvede all’affissione nella sede congressuale della cartellonistica prevista per legge di divieto di fumo, qualora non già presente; - deve consegnare al Dipartimento di Scienze Economiche, entro 60 giorni successivi alla conclusione di ogni evento, un consuntivo finale economico‐finanziario ed organizzativo inerenti allo stesso. Potrà altresì essere richiesto dal RUP un consuntivo intermedio di ogni evento che dovrà essere predisposto entro 15 giorni dalla richiesta; - deve a consegnare al LOC e alle associazioni la lista degli iscritti alla conferenza e i relativi contatti; - è tenuto e si obbliga a non utilizzare i dati per altri scopi o convegni. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 ‐ Xxxxxxx, Xxxxxx; e‐mail: xxxxxxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) Il Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 ‐ Xxxxxxx, Xxxxxx; e‐mail: xxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) Il responsabile del trattamento è, oltre all’Università di Bologna, il Concessionario aggiudicatario, che è pertanto tenuto a darne adeguata comunicazione agli iscritti.