Prestazioni di terzi Clausole campione

Prestazioni di terzi. Non è prevista alcuna copertura assicurativa per i costi di trasporto rimbor- sati a seguito di un’affiliazione (qualità di sostenitore) ad una guardia aerea di salvataggio o ad organizzazioni simili.
Prestazioni di terzi. Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno as- sicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell’anticipo avviene mediante ces- sione all’assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle presta- zioni. La cessione avviene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.
Prestazioni di terzi. Per la fornitura dei propri servizi o su richiesta del Cliente, la Società Fornitrice può avvalersi di terzi («partner di supporto»). Il partner di supporto funge da ausiliario della Società Fornitrice oppure stipula direttamente con il Cliente un contratto separato. La Società Fornitrice non concede alcuna garanzia e declina ogni responsabilità per il rapporto contrattuale in essere fra il Cliente e il partner di supporto.
Prestazioni di terzi. 1 La persona assicurata è tenuta a informare immediata- mente Sanitas su ogni prestazione di terzi e su eventuali accordi di indennità unica, sempre che Sanitas debba erogare prestazioni per lo stesso caso assicurativo.
Prestazioni di terzi. Se un terzo risponde di una malattia o di un infortunio per legge, contratto o colpa, le pretese della persona assicurata nei confronti del terzo passano all’assicuratore nella misura delle prestazioni fornite. In caso di più respon- sabili, essi garantiscono in maniera solidale per i diritti di rivalsa dell’assi- curatore. Se l’obbligo di prestazione spetta ad altre assicurazioni sociali, l’assicuratore ha l’obbligo di anticipare le prestazioni.
Prestazioni di terzi. In caso di affiliazione (qualità di sostenitore) ad una guardia aerea o ad una simile organizzazione, le spese vengono indennizzate solo se non sono state versate delle prestazioni da parte di queste organizzazioni. Esistono riserve per altre condizioni contrattuali.
Prestazioni di terzi. Nessuna copertura assicurativa per trasporti coperti già da un’affiliazione (in qualità di sostenitore) ad una guardia aerea di soccorso o ad un’organiz- zazione analoga.
Prestazioni di terzi. Se esiste un’affiliazione (in qualità di sostenitore) ad una guardia aerea di soccorso o ad un’organizzazione analoga, i costi vengono assunti soltanto nella misura in cui queste organizzazioni non corrispondono nessuna presta- zione. Restano riservati accordi contrattuali di tenore diverso.
Prestazioni di terzi. Fatta eccezione per la prestazione in caso di decesso e di invalidità prevista dall’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto (se sussiste una copertura), vale quanto di seguito enunciato. Se per il sinistro è possi- bile richiedere un’indennità da parte di un’assicurazione sociale, l’indennità prevale sulle prestazioni fissate nelle Condizioni d’assicurazione (sezioni I – V). Se la persona assicurata ha diritto a prestazioni di un altro assicuratore privato, ciascun assicuratore partecipa al sinistro in funzione del rapporto esistente tra la sua somma di assicurazione e l’importo complessivo di tutte le somme di assicurazione. La prima parte della liquidazione sarà effettuata dall’assicuratore al quale è stato notificato per primo il sinistro. Nel caso in cui la persona assicurata avanza pretese contro terzi (p. es. assicurazione malattia, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, assicurazione di rendita, cure mediche e preventive obbligatorie in caso di infortunio, altri assicuratori o persone), tali pretese passano all’assicuratore, secondo le disposizioni legali, nella misura in cui egli ha indennizzato il danno, ovvero per quanto concerne la sua frazione della somma di assicurazione complessiva. Se necessario, la persona assicurata è tenuta a consegnare all’assicuratore una dichiarazione di cessione. Se la persona assicurata rinuncia a una pretesa di questo genere o a un diritto che mira a confermarne la fondatezza, senza l’approvazione dell’assicuratore, quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di prestazione nella misura dell’in- dennizzo che avrebbe potuto lui stesso ottenere in ragione di tale pretesa o di tale diritto.
Prestazioni di terzi. Alcune richieste dei clienti vengono trasmesse dalla Società Fornitrice ai propri partner di supporto per la fornitura di servizi supplementari. I partner di supporto stipulano direttamente con il cliente un contratto separato. La Società Fornitrice declina ogni responsabilità per il rapporto contrattuale in essere fra il cliente e il partner di supporto.