Uso dell’Immobile Clausole campione

Uso dell’Immobile. L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso uffici del Centro per l’impiego di Lanusei per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della Legge n. 56/1987. In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. n. 56/1987 l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante quale proprietario. L’immobile è concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto, accettando così l’immobile, idoneo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ASPAL, nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in carico, finché permane la destinazione istituzionale pubblica dell’immobile adibito a sede di Centro per l’Impiego, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell’ uso, a riconsegnare l’unità immobiliare concessa nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Il Comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi sei, qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro ma in ogni caso provvederà a mettere a disposizione contestualmente una nuova sede idonea , a giudizio del Comodatario in relazione alle attività che verranno svolte, sul territorio comunale, ove collocare la sede del Centro per l'impiego. Il Comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data del rilascio. Il Comodatario previa comunicazione scritta al Comodante potrà apportare all’immobile i miglioramenti e le addizioni necessarie per l’espletamento della attività istituzionale, con esonero dall’obbligo di ripristino dello stato dei locali a proprie spese al momento del rilascio. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il Comodatario riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune. In questi casi il Comodatario nulla potrà pretendere dal Comodante per le migliorie apportate sul locale. Il Comodante si impegna a:
Uso dell’Immobile. L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato in parte ad uso uffici del Centro per l’Impiego di Tempio Pausania per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della Legge n. 56 del 28.02.1987. In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. n. 56/1987 l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante quale proprietario.
Uso dell’Immobile. La parte conduttrice dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il normale uso.
Uso dell’Immobile. L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso uffici del Centro per l’Impiego di Sanluri per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della Legge n. 56 del 28.02.1987. In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. 56/1987 l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante quale proprietario.
Uso dell’Immobile. L’immobile viene messo a disposizione del concessionario nello stato in cui si trova, con l’obbligo del concessionario stesso di provvedere, a sue cura e spese, ai lavori di carattere ordinario di sistemazione e riparazione, eventualmente necessari. Il Concessionario si obbliga a fare buon uso dell’immobile, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e del mobilio concessi ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui vengono consegnati, tenuto conto del naturale deperimento e di quanto stabilito al successivo articolo 20, liberi da impegni, sequestri o altri oneri. L’immobile dovrà essere libero da persone anche interposte e cose non di specifica pertinenza dell’immobile stesso. Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero provenire a lui o a terzi da fatti connessi all’esercizio della gestione. L’Amministrazione Comunale non potrà in nessun caso essere considerata depositaria di provviste, oggetti e materiali che il Concessionario terrà depositati nei locali; la custodia e la conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale.
Uso dell’Immobile. L’immobile sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito l’impianto), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.------------------------------------------------------ Il Concedente prende atto che il Concessionario avrà la necessità di collegare l’impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, eventualmente mediante l’installazione di impianti di telecomunicazione in ponte radio, previa autorizzazione delle competenti autorità, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge.------------------------------------------- Il Concessionario, inoltre, doterà l’impianto di opportuna messa a terra.------------------------ Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e mantenimento dell’impianto, di adeguamento dello stesso alle innovazioni tecnologiche ed alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni, è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.---------------------------------------------- Il Concedente non è responsabile per la custodia dell’immobile e dell’impianto.--------------- Il Concessionario, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere l’immobile idoneo allo scopo per il quale viene locato. Sarà, altresì, a carico del Concessionario l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell’impianto.-------------------------------------------------- Pertanto il Concedente concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto.------------------------------------------ Al termine della concessione dell’immobile, il Concessionario provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, e comunque non oltre il termine di 90(novanta) gg. a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell’immobile in pristino stato.
Uso dell’Immobile. La parte conduttrice dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il normale uso. Nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata dal locatario all’Ente per eventuali interventi di adeguamento tecnico, impiantistico e igienico sanitario e nel caso in cui l’attività proposta non possa essere avviata per ragioni legate alle caratteristiche dell’immobile.
Uso dell’Immobile. La locazione è ad uso esclusivo per l’ attività di
Uso dell’Immobile. E' consigliabile che nei contratti di immobili da adibirsi ad usi diversi dall'abitazione sia definito l'uso al quale il conduttore intende destinare l'immobile. Non va dimenticato che vi sono delle attività che, per loro natura, causano un rapido invecchiamento dei locali e degli accessori quali la presenza di acidi, produzione di vibrazioni, altre attività che possono arrecare disturbo agli abitanti del caseggiato ( bar - discoteche ) e che possono emettere gas inquinanti, nocivi o fastidiosi ( rosticcerie pasticcerie od altri ). Tutti questi inconvenienti influiscono sull'ammontare del canone.
Uso dell’Immobile. La parte conduttrice non potrà eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi dell’immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, ad eccezione delle opere necessarie e propedeutiche alla costituzione dell’azienda, dei suoi elementi di arredo e delle attrezzature la cui esecuzione, peraltro, dovrà essere concordata con la parte locatrice, fatto salvo in ogni caso il preventivo nulla osta della Soprintendenza preposta alla tutela dei beni storici e dell’Amministrazione comunale per quanto di competenza. Resta inteso tra le parti che alla scadenza del contratto parte locatrice potrà, a propria discrezione, esigere il ripristino dei locali nello stato di fatto nel quale sono stati consegnati alla conduttrice ovvero ritenere le innovazioni, le addizioni e le migliorie autorizzate senza riconoscimento di alcuna indennità di sorta a parte conduttrice. La conduttrice, con la consegna delle chiavi, si costituisce custode dell’immobile locato e come tale responsabile, sia verso la locatrice che verso i terzi, di ogni abuso o danno cagionato a causa della trascuratezza nell’uso dell’immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, gas, etc. La locatrice non si assume alcun obbligo di custodia nei riguardi di ciò che la conduttrice riterrà di esporre, conservare o comunque detenere nei locali oggetto del contratto. A tal fine la conduttrice esonera espressamente la locatrice da responsabilità per danni subiti da terzi o che possano derivare da furti ovvero da atti o fatti posti in essere da terzi, o che comunque possano determinare il danneggiamento della cosa locata. La parte conduttrice resta autorizzata ad apporre scritte e/o insegne reclamistiche sulla facciata esterna dell’edificio, fatta salva l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente, con oneri anche fiscali a suo esclusivo carico.