Responsabilità civile e penale Clausole campione

Responsabilità civile e penale. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Responsabilità civile e penale. La ditta gestore è l’unica responsabile dal punto di vista civile e penale della funzionalità dell’impianto di depurazione e della sicurezza degli operatori che prestano l’attività lavorativa all’interno dello stesso. Essa è responsabile unica sulle eventuali disfunzioni di funzionamento degli impianti stessi che potrebbero causare problemi di carattere igienico-sanitario alla collettività ed il non rispetto delle leggi in materia di depurazione delle acque. Ad Essa, quindi, competeranno tutte le eventuali responsabilità di tipo civile e/o penale derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti o dalla cattiva conduzione degli stessi che comportino il mancato rispetto dei parametri tabellari prescritti dall’Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Viterbo e dalla legge (D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”). Conseguentemente, ove in conseguenza dei controlli periodici da parte degli Organi di Controllo venissero emesse sanzioni amministrative con addebiti pecuniari per il mancato rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni, le stesse saranno addebitate alla ditta gestore del depuratore. Restano, ovviamente, escluse le responsabilità di qualunque genere, derivanti da malfunzionamento causato da danni di forza maggiore, preventivamente segnalate alla Stazione Appaltante e agli Organi di Controllo. La stessa ditta dovrà, altresì, porre in essere tutte le misure previste dalle norme antinfortunistiche e sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e dovrà ottemperare alle norme e prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro e degli Enti Assistenziali, Previdenziali e di controllo sull’attività lavorativa.
Responsabilità civile e penale. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresi’ ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile presso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Responsabilità civile e penale. L’Appaltatore sarà responsabile verso il Comune di Palau del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. L’Appaltatore è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi del presente Contratto ha la piena responsabilità civile e penale in ordine alla sicurezza, sia nei confronti dei propri addetti che di terzi, pertanto dovrà garantire che tutto il complesso impiantistico venga mantenuto in regola per tutto il periodo di gestione, nel rispetto di tutte le vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio, è obbligato a stipulare con idonea compagnia di assicurazione una polizza contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e danno ambientale per un importo adeguato e per tutta la durata del contratto e a copertura dei rischi connessi all’espletamento di tutti servizi oggetto del presente appalto. L’Appaltatore dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per incendio, furto ed ogni altro evento assicurabile per idoneo importo per tutta la durata del contratto. I massimali della polizza assicurativa dovranno essere almeno di: • R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro, € 3.600.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni • R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro con almeno € 3.600.000,00 per ciascun operatore. Qualora l’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa ovvero non sia coperto dalla stessa, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico, senza che vi possa essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da: • negligenza, imprudenza o imperizia; • inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del Capitolato Speciale e del Progetto Guida. A prescindere da...
Responsabilità civile e penale. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa a carico del datore di lavoro, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile e penale. Eventuali responsabilità civili e penali per atti e fatti inerenti e/o conseguenti all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature e impianti oggetto della gara, grava esclusivamente sull’aggiudicatario che è tenuto a stipulare, a tal fine, idonea assicurazione. L’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa e consegnarne copia all’atto dell’aggiudicazione definitiva.
Responsabilità civile e penale. La Ditta appaltatrice, fermo restando tutte le responsabilità indicate negli articoli precedenti, sarà ritenuta responsabile di tutti i danni causati a persone e cose, anche estranei all’amministrazione appal- tante, derivanti da imperizia o negligenza del proprio personale.
Responsabilità civile e penale. La l’impresa gestore degli impianti è l’unica responsabile dal punto di vista civile e penale della funzionalità dell’impianto di depurazione e della sicurezza degli operatori che prestano l’attività lavorativa all’interno dello stesso. Essa è responsabile unica sulle eventuali disfunzioni di funzionamento dell’impianto che potrebbero causare inconvenienti per l’impianto di depurazione quali eventuali problemi di carattere igienico-sanitario alla collettività. Conseguentemente eventuali responsabilità di tipo civile e/o penale derivante dal cattivo funzionamento degli impianti o dalla cattiva conduzione degli stessi, ivi compresi eventuali emissioni di sanzioni amministrative da parte delle Autorità competenti, sarà gravata alla ditta appaltante. L’impresa aggiudicataria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero, a causa della gestione, derivare ai propri dipendenti ed ai terzi che la stessa avesse autorizzato a frequentare l’impianto. L’impresa aggiudicataria pertanto dovrà controllare che ogni apparecchiatura costituente gli impianti sia sta- ta sottoposta al collaudo di legge da parte dell’ autorità competente che gli stessi siano a norma all’atto della consegna e tale sia mantenuto per tutto il periodo di gestione.
Responsabilità civile e penale. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. A decorrere dal 1° giugno 2007 l'indennità di funzione quadri viene determinata nelle seguenti misure: - quadri A: euro 70 lordi mensili per 13 mensilità; - quadri B: euro 58 lordi mensili per 13 mensilità. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione si dà piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto riguarda i quadri. Per il settore radiofonico, ferma restando la normativa di cui agli artt. dal 31 al 35, di cui al presente contratto, resta convenuto che vengono riconosciuti "quadri" i lavoratori inquadrati al 6° livello della relativa classificazione. Per detti lavoratori è concordata una indennità di funzione di € 41 lordi per 13 mensilità.

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