Gestione della struttura Clausole campione

Gestione della struttura. L'affidatario ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura (ed i beni relativi) e di utilizzarla secondo la loro specifica destinazione, con proprio personale e sotto le propria direzione, sorveglianza e responsabilità. Tutti i proventi derivanti dalla gestione competono al concessionario. L'affidatario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento della struttura alle condizioni stabilite nel presente Capitolato tecnico. E' a carico dell'affidatario quanto necessario ed indispensabile a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, con oneri a suo completo carico, nella dinamica evolutiva della normativa stessa. L’ulteriore arredamento che fosse necessario per lo svolgimento dell’attività dovrà essere fornito dal concessionario e resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale al termine della concessione. E’ escluso qualsiasi diritto di rivalsa. Si precisa che gli arredi/beni forniti dall’Amministrazione sono quelli indicati nel relativo allegato. Eventuale ulteriore attrezzatura necessaria dovrà essere dotata a cura e spese del concessionario. Anche in questo caso gli arredi resteranno di proprietà comunale al termine della concessione, senza alcun diritto di rivalsa. L'avvio dell'attività ricettiva di ostello è subordinata alla presentazione al Comune di Cervara di Roma di apposita SCIA ed eventuale Notifica Sanitaria attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia turistico-ricettiva, di igiene e sanità pubblica nonché di igiene in materia di alimenti e bevande ; E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell'attività di ostello, a pena di decadenza dalla gestione dell'attività. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune di Cervaradi Roma , il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. L'affidatario dovrà inoltre dotarsi di tutte le attrezzature, arredi e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività in aggiunta alle dotazioni iniziali. Si precisa che sono compresi negli arredi i SOLI materassi, sarà cura dell’affidatario fornire biancheria da letto e da bagno. Al termine del rapporto contrattuale la struttura dovrà essere riconsegnata al Comune in perfette condizioni di agibilità e di funzionamento. La consegna dell’immobile e la restituzione finale dello stesso saranno precedu...
Gestione della struttura i. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box e di tutti i locali del Canile (ambulatorio, deposito e preparazione alimenti, servizi igienici, area sgambatura, ufficio, ecc.). Le pulizie quotidiane dei box dovranno essere svolte nell'orario compreso tra le ore 10 e le ore 11, ripetendo le operazioni quando necessario, secondo le indicazione della Comunità di montagna della Carnia e dell’Azienda. Nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l’uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all’interno della medesima area. La disinfezione e la disinfestazione dei box dovrà essere svolta usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose. È fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell’ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi. I locali adibiti a ufficio e ambulatorio dovranno essere sempre mantenuti ben puliti e in perfetto ordine; non potranno per alcun motivo ospitare cani o gatti che avranno accesso solo all'ambulatorio per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potranno essere utilizzati come posto di degenza per gli animali, ma dovranno essere utilizzati in conformità alla specifica destinazione dei locali (ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, ecc.). Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute pulite e igienizzate. La pulizia dell’area di sgambatura deve essere effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell’anno, viene effettuata la disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. All’interno del Canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti;
Gestione della struttura. L'avvio dell'attività ricettiva di ostello e dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dell’immobile. L'affidatario dovrà gestire l'immobile nel rispetto della destinazioni specifiche dello stesso, con proprio personale e sotto le propria direzione, sorveglianza e responsabilità. L'affidatario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento della struttura alle condizioni stabilite nel presente Capitolato. E' a carico dell'affidatario quanto necessario ed indispensabile a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, con oneri a suo completo carico, nella dinamica evolutiva della normativa stessa. L'avvio dell'attività ricettiva di ostello e dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione sono subordinate alla presentazione al Comune di Isnello di apposita SCIA e Notifica Sanitaria attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia turistico- ricettiva, di igiene e sanità pubblica nonché di igiene in materia di alimenti e bevande In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. L'affidatario dovrà inoltre dotarsi di tutte le attrezzature, arredi e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività. Al termine del rapporto contrattuale la struttura dovrà essere riconsegnata al Comune in perfette condizioni di agibilità e di funzionamento. La consegna dell'immobile e la ri-consegna finale dello stesso saranno precedute dalla sottoscrizione di un verbale di "consegna/riconsegna".
Gestione della struttura. La struttura, così come da destinazione d’uso, dovrà essere impiegata per servizi di carattere turistico ricettivo/ricreativo. Il gestore dovrà sviluppare iniziative di marketing con particolare riferimento alla promozione del turismo naturalistico, storico e culturale. - tutti gli oneri necessari per il completo funzionamento della struttura, si specifica che la struttura è concessa nello stato di fatto esistente; - l’apertura al pubblico della struttura dovrà essere assicurata per almeno 5 mesi all’anno. Alla gestione della struttura si applicherà la normativa regolante il funzionamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle ferie e all’apertura e chiusura giornaliera, nonché quella Regionale di maggior favore, appena Urzulei sarà riconosciuto paese turistico; - la distribuzione di materiale promozionale ed altri gadget del territorio che verranno all’uopo messi a disposizione dagli Enti Pubblici e/o prodotti dallo stesso gestore; Il Gestore si obbliga a garantire la massima disponibilità nell’apporto organizzativo di attività e/o manifestazioni promosse o sostenute dal Comune o da altri Enti Pubblici. L’efficienza dell’attrezzatura, la valutazione dei danni riportati dalla stessa nonché dall’immobile, la loro dipendenza da colpa e negligenza del Gestore, la valutazione dello stato d’uso all’atto della restituzione, saranno definite in contraddittorio tra le parti contraenti.
Gestione della struttura. Art. 11 – Obblighi del Concessionario
Gestione della struttura. Il soggetto gestore dovrà essere in grado di gestire a propria cura e spese le strutture oggetto della concessione per tutta la durata della stessa e per le finalità cui essa è destinata. Il gestore dovrà condurre l’attività nel rispetto delle clausole della presente convenzione, nonché nel rispetto delle norme vigenti relative alle specifiche attività, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza, controllo degli alimenti nonché sicurezza degli operatori e degli utenti delle strutture. Il gestore dovrà avere cura della conservazione delle strutture fino alla conclusione del rapporto concessorio, e dovrà riconsegnare le stesse e le relative pertinenze in condizioni di perfetta efficienza, salvo la normale obsolescenza derivante da uso diligente.
Gestione della struttura. Il concessionario ha l’obbligo di prendere in consegna la struttura ricettiva e i beni relativi e di utilizzarla secondo la sua specifica destinazione, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità. Il concessionario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento della struttura alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel Bando di gara. La struttura dovrà essere destinata all’esercizio dell’attività di gestione del campeggio ed il concessionario potrà esercitare all’interno della struttura i servizi turistici annessi individuati al precedente articolo 1). Il concessionario dovrà provvedere a dotare la struttura di tutti i requisiti richiesti per i campeggi dalle norme statali e regionali che regolano il settore. E’ a completo carico del concessionario realizzare quanto necessario a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, nella dinamica evolutiva della normativa stessa. L’esercizio della struttura ricettiva è subordinato al rispetto e alle prescrizioni delle norme di cui alla L.R. 14.05.1984, n. 22 e s.m.i., alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e s.m.i., in particolare alla richiesta al Comune di Meana Sardo dell’Autorizzazione prevista dall’articolo 23 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, nonché, al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia. E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell’attività di campeggio a pena di decadenza dalla concessione. Ai fini delle norme riguardanti l’avviamento commerciale, il concessionario nulla avrà a pretendere al termine del rapporto contrattuale. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l’esercizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. Al termine del rapporto contrattuale la struttura ricettiva dovrà essere riconsegnata al Comune in perfette condizioni di agibilità e di funzionamento. Nessun compenso sarà dovuto dal comune a fronte di nuove realizzazioni, manutenzioni, migliorie o quant’altro possa essere stato fatto dal concessionario nel corso della propria gestione.
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).