MATRICE DEI RISCHI Clausole campione

MATRICE DEI RISCHI. In seguito, si riporta la matrice dei rischi avente carattere preliminare. Tipologia di rischio Descrizione Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) Strume nti per la mitigaz ione del rischio Alloca zione Amministra- zione Allocazi one Affidatario Non alloc ato Riferimenti Contratto Rischio ammini- strativo Xxxxxxx con- nesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizza- zioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. media Ritardi e/o maggiori costi. X Art. 9 Art. 32 Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. X Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, Art. 11, comma 3, lettera c) Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. X X Art. 9 Rischio ambientale Rischi non prevedibili di contami- nazione del suolo e di bonifica. bassa Ritardi e/o maggiori costi X Art. 11, comma 2, lettera a) X Art. 20, comma 1 Rischio di bassa Ritardi e/o X Art. 10 modifica- zione proget- tuale Rischio con- nesso alla necessità di richieste da parte dell’Ammini- strazione di modifiche progettuali non deri- vanti da errori e/o omissioni di progetta- zione. maggiori costi. X Art. 11, comma 2 Rischio di errore di progetta- zione. Rischio deri- vante da errori od omissioni di progetta- zione. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale. X Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6 Rischio di ritardo nell’appro- vazione del Progetto. Rischio con- nesso al ritardo nell’appro- vazione del Progetto esecutivo. media Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale. X X Art. 10 Art. 11, comma 3, Art. 22, comma 2 Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Pro- getto. Rischio con- nesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. X Art. 4, commi 2, e 3 Art. 11, comma 3, Art. 37, comma 2 Rischio di errata stima/valu- tazione dei costi di co- struzione. Rischio deri- vante dalla errata individua- zione dei costi di co- struzione in sede di of- ferta. bassa Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ri- cavi. X Art. 4, comma 4
MATRICE DEI RISCHI. Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario, l’analisi e la matrice dei rischi predisposte dal Concessionario e accettate dal Concedente come parte integrante e sostanziale dell’atto, disciplineranno la individuazione, la valutazione e la mitigazione dei possibili rischi della Concessione, con la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.
MATRICE DEI RISCHI. Tipologia di rischio Area di rischio Effetti Allocazione del rischio RIFERIMENTI NORME CAPITOLATO Comuni Concessionario Condiviso Rischio di domanda Rischio di contrazione della domanda del mercato Diminuzione dei ricavi X Art. 5 comma 2 Rischio di insolvenza Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo del servizio offerto Diminuzione dei ricavi e aumento costi per la riscossione coattiva X Art. 25 Rischio operativo Rischio economico Svolgimento dell’attività periodica di controllo X Art. 13 comma 6 lettera i) Perdita banche dati Difficoltà e ritardi nell'erogazion e del servizio e nella riscossione dell'imposta X Art. 13 comma 6
MATRICE DEI RISCHI. 6) L’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’Offerta, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’art. 2578 codice civile. Tale importo non può superare il 2,5% (due virgola cinque per cento) dell’investimento;
MATRICE DEI RISCHI. Matrice dei rischi, redatta come già evidenziato nei paragrafi precedenti in conformità con le linee guida Anac n. 9.
MATRICE DEI RISCHI. Per il contratto oggetto del presente capitolato, il RUP ha predisposto, come previsto dalla Linea Guida ANAC n. 9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, la matrice dei rischi in quanto applicabile anche alle concessioni di servizi. Alla luce della specificità della concessione in oggetto, è stata elaborata una matrice dei rischi semplificata, per la quale si fa espresso rimando all’Allegato 3 al presente capitolato.
MATRICE DEI RISCHI. Il legale rappresentante
MATRICE DEI RISCHI. Non c’è alcun dubbio sull’importanza che riveste l’allocazione dei rischi insiti nel processo di realizzazione e nell’utilizzo di un’opera pubblica nell’ambito di una operazione di PPP e che quanto più questa è fatta razionalmente tanto maggiori sono i benefici che la pubblica amministrazione ne riceve. Inoltre affinché i beni oggetto di operazioni di partenariato pubblico privato non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, deve esserci un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: • il soggetto privato assume il rischio di costruzione; • il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda. Ci sembra doveroso però puntualizzare che l’allocazione, ovvero la distribuzione dei rischi tra le parti, deve essere condotta con attenta valutazione del risultato economico che essa determina: l’obiettivo non è massimizzare il trasferimento dei rischi al privato, ma l’ottimale loro distribuzione finalizzata alla minimizzazione dei costi complessivi di rischio. Perché ciò accada ogni rischio andrebbe allocato sulla parte che è nelle migliori condizioni di gestirlo e, quindi, rendere minimo il costo ad esso associato. Una allocazione corretta, in base alle capacità di gestione del rischio, comporta invece una mitigazione del costo attraverso un utilizzo al meglio delle rispettive capacità delle parti. Si rappresenta infine la significativa differenza, pur nell’ambito del PPP, tra strumenti come il project e il leasing pubblico. Quest’ultimo, infatti, al di là della diversa configurazione dell’allocazione dei rischi (connessa alla fatto di trovare applicazione, nel primo caso, a opere calde o tiepide e, nel secondo caso, a opere tipicamente fredde), integrando una forma di collaborazione che vede come partner dell’amministrazione soggetti sottoposti ad una specifica vigilanza da parte della Banca d’Italia, richiede un’attenta ed autonoma valutazione al fine di garantire un allineamento tra la regolamentazione bancaria e gli standard contrattuali e le linee guida che saranno predisposte da ANAC. Quanto al PEF non pare condivisibile ritenere che le varianti richieste dall’amministrazione possano far titolo a una revisione laddove comportino un’alterazione dell’equilibrio economico- finanziario. In tali casi, infatti, l’amministrazione dovr...
MATRICE DEI RISCHI. L’identificazione e la matrice dei rischi devono fornire indicazioni più approfondite sull’allocazione dei vari rischi, non limitandosi a una mera identificazione e a un trattamento di tipo "binomiale" dei singoli fattori di rischio. Oltre a un "inventario" dei rischi, soprattutto per i progetti più rilevanti, può essere opportuno anche attribuire un determinato livello di probabilità al verificarsi dell'evento patologico. In tal caso, il Piano Economico Finanziario dovrebbe dar conto della scelta da parte del concessionario di coprire quel determinato rischio (con la determinazione dei connessi costi di copertura) piuttosto che rimanerne esposto, scelta di rilievo non marginale nella valutazione della proposta da parte del Concedente. Attraverso una simile valutazione, la stima dei flussi di cassa e dei rendimenti che il Piano esprime potrà essere considerata nel primo caso "risk adjusted" mentre nel secondo caso sarà evidente che i rendimenti espressi nel piano non considerano costi per la copertura dei rischi e dovranno pertanto essere tendenzialmente più elevati, in quanto maggiormente esposti e fattori di rischio. Per l'importanza dell'allocazione dei rischi nelle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che l'ANAC fornisse precise indicazioni sulla opportunità di richiedere la matrice dei rischi in sede di presentazione dell’offerta e, eventualmente, di attribuire alla stessa un determinato punteggio al momento della valutazione, suggerendo i criteri di valutazione. Sempre a proposito di gestione e allocazione dei rischi, inoltre, si segnalano perplessità relative disposizione di cui all’art. 180, co. 6, che disciplina la misura massima del prezzo in relazione all’investimento: poiché tale limitazione non deriva in maniera esplicita dalla normativa comunitaria, potrebbe essere oggetto di variazione. Lasciando la norma invariata, si rischierebbe di rinunciare a un importante elemento di flessibilità, soprattutto per interventi riguardanti opere non particolarmente "calde" ma che con un'adeguata gestione dei rischi potrebbero comunque essere realizzate e gestite tutelando l'Amministrazione e consentendo al Concedente di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità dell'operazione. In alcuni casi, una simile limitazione potrebbe avere l’effetto di non consentire la realizzazione dell’intervento. In ultimo, pur essendo verosimile, non si ritiene automaticamente verificato il trasferimento del rischio in capo al soggetto pubblico al super...