Eventi di forza maggiore Clausole campione

Eventi di forza maggiore. Gli eventuali ritardi nella prestazione (ad eccezione del pagamento degli importi dovuti) causati da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte inadempiente non configurano un inadempimento contrattuale. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.
Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadro; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
Eventi di forza maggiore. Un qualsiasi ritardo o mancato adempimento di una qualsiasi disposizione del Contratto (fatta esclusione del pagamento degli importi dovuti ai sensi del medesimo) causato da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte adempiente non costituisce una violazione del Contratto e i tempi per l'adempimento di tale disposizione saranno prorogati di un periodo pari alla durata delle circostanze che ne hanno impedito l'adempimento.
Eventi di forza maggiore. Nessun ritardo o inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo potrà dare adito ad azioni di responsabilità o risarcimento, pagamento di penali od interessi, qualora sia determinato da cause di forza maggiore. Si intendono come cause di forza maggiore tutti quegli eventi assolutamente al di fuori del potere di disposizione delle parti, e così, in via esemplificativa e non limitativa, calamità naturali, guerre, rivolte, sabotaggi e danni da ciò derivanti, incendi, esplosioni, espropriazioni, alluvioni, etc. Resta inteso che la pandemia Covid-19 e gli eventi direttamente o indirettamente collegati alla stessa non saranno considerati un evento di forza maggiore ai sensi del presente paragrafo.
Eventi di forza maggiore. Nessun inadempimento di ciascuna delle parti nella performance delle proprie obbligazioni può essere considerata come un inadempimento del contratto o dar luogo a qualsiasi responsabilità per danni se deriva da una causa che esula dal controllo della parte stessa
Eventi di forza maggiore. In caso di un Evento di Forza Maggiore XxxXxxxx potrebbe non essere in grado di poter eseguire l'esecuzione degli Ordini Cliente o adempiere ai suoi obblighi sottostanti il contratto con il Cliente. Come risultato il Cliente potrebbe soffrire una perdita finanziaria. AvaTrade non sarà responsabile o imputabile per qualsiasi tipo di perdita o danno derivante da qualsiasi guasto, interruzione, o ritardo nell'eseguire i suoi obblighi sottostanti all'Accordo di Utilizzo laddove tale guasto, interruzione, o ritardo sia dovuto a un evento di Forza Maggiore.
Eventi di forza maggiore. In caso di eventi di forza maggiore il Cliente si assume il rischio di perdite finanziarie.
Eventi di forza maggiore. La convenzione deve prevedere un’adeguata regolamentazione degli “eventi di forza mag- giore”, che possono dar luogo al diritto al riequilibrio o, nei casi più gravi di forza maggiore prolungata, alla risoluzione della concessione. In particolare, in ragione dell’impatto che tali eventi possono avere sull’equilibrio economico-finanziario del progetto, occorrerebbe disciplinare, a titolo esemplificativo, le seguenti casistiche:
Eventi di forza maggiore. (1) Ai sensi della Normativa applicabile, noi avremo facoltà di stabilire, a nostro ragionevole giudizio, l’esistenza di situazioni di emergenza o di condizioni eccezionali di mercato (un “Evento di Forza Maggiore”), nel qual caso a tempo debito ne daremo comunicazione alla FCA e prenderemo i provvedimenti ragionevolmente possibili per darvene notizia. Tra gli Eventi di Forza Maggiore figurano, a mero titolo d’esempio:
Eventi di forza maggiore. Un eventuale ritardo nell’adempimento determinato da condizioni che esulino dal ragionevole controllo della parte adempiente non andrà a costituire un inadempimento del Contratto. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.