Legislazione di riferimento Clausole campione

Legislazione di riferimento. Legge 115 del 16/3/1987 – Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 Linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti delle loro famiglie, degli insegnanti”; Decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n,.59” Legge n. 328 del 8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” Legge n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda delle costituzione” Che dà l’autorità legislativa alle Regioni in campo sanità e istruzione Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art.2, comma 1, lettera c), Legge 28 marzo 2003 n. 53” Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: sancisce il diritto per i parenti a particolari agevolazioni che permettono di assistere il paziente. Raccomandazioni del Ministro dell□Istruzione dell□Università e della Ricerca e del Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Moratti – Storace, 25/11/2005) Legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 22 marzo 1999 – Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito Regione Toscana, attuativa della Legge 115/87. Deliberazione Regione Toscana 20 Giugno 2000 n°662 - Approvazione linee organizzative dell'attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con diabete Deliberazione 25 Marzo 2002 n°304 - Integrazione delibera 662/2000 - Educazione sanitaria Decreto Regione toscana 4 Dicembre 2002 n°6798 - Commissione Regionale per le attività diabetologiche: regolamento di organizzazione e funzionamento della stessa. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 dicembre 2003 n° 1275 -Delibera C.R. n. 60/02 "Piano Sanitario Regionale 2002/2004": Programma per la formazione del "diabetico guida".
Legislazione di riferimento. L’Offerente è una società per azioni costituita ed operante in base alla legislazione italiana.
Legislazione di riferimento. Dlgs 81/2008 e succ. m.e i Il personale dell’A.S.P., da sottoporre ai controlli sanitari finalizzati alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza è quello individuato nell’allegato 1 (attività lavorativa che comporta elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi): - Medico specialista in anestesia e rianimazione - Medico specialista in chirurgia - Medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche - Infermiere - Operatore socio sanitario - Ostetrica - Caposala - Ferrista - Vigilatrice d’infanzia - Infermiere pediatrico - Puericultrice - Addetti ai nidi materni, ai reparti neonati e immaturi - Addetti a mansioni sociali e socio-sanitarie - Autista mezzi aziendali (Patente B, C, D, E) - Mansioni che prevedono attività in quota (>mt 2) – es.: elettricisti, muratori.xxxxxxx, - etc - Conduttori caldaie a vapore - caldaisti Le visite mediche con gli accertamenti sanitari integrativi, finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza, devono essere effettuate esclusivamente nei seguenti casi previsti dal D.Lgs 81/2008): - Visita medica preventiva (art. 41, comma 2, lett a) - Visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett b) - Visita medica in occasione del cambio mansione (art. 41, comma 2, lett d) - Visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett e-bis) Gli accertamenti sanitari si suddividono in: - Accertamenti di I Livello - Accertamenti di II Livello Gli accertamenti di I Livello sono finalizzati alla ricerca di segni e sintomi di abuso cronico di alcool, individuando i cosiddetti bevitori ad alto rischio e comprendono: - Visita medica - Esami di laboratorio (Emocromo con formula leucocitaria, GOT, GPT, GammaGT, Glicemia, Trigliceridemia, Uricemia) - Audit (solo se ritenuto necessari dal Medico Competente) I soggetti, per i quali gli accertamenti di I livello hanno fatto emergere il sospetto di un abuso cronico di alcool, devono essere sottoposti, previo loro consenso , agli accertamenti di II Livello che prevedono discrezionalità del M.C. a seconda del caso clinico. Esempio di esami di II Livello: - Ripetizione a distanza (almeno 15 giorni) degli esami di laboratorio del I Livello (ove ritenuto necessario dal M.C.) - Dosaggio della CDT (Trasferrina carboidrato carente/trasferrina desialata) se non già disponibile - Ecografia epatica - Dosaggio dei markers epatitici B e C (se non già disponibili) Qualora gli accertamenti di II Live...
Legislazione di riferimento. Il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03 Marzo 2014, di approvazione delle “Regole tecniche per il Protocollo Informatico" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 n. 428, all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede per tutte le amministrazioni l’adozione dei manuale di gestione. Il manuale “descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta dei Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.". In questo ambito é previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più aree organizzative omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445. Vedasi B. NORMATIVA in APPENDICE.
Legislazione di riferimento. Ai fini di tutela della salute umana lo Stato ha fissato valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In particolare per il funzionamento e l'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, tipica della telefonia cellulare, i riferimenti sono : Relativa alla limitazione (o minimizzazione) dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'intervallo da 0 Hz a 300 GHz Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz Codice delle comunicazioni elettroniche Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n°40 (decreto incentivi) G.U. n. 120 del 25/05/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Art. 14) Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Norme in materia di telecomunicazioni. I decreti fissano limiti di esposizione, diversificati in funzione della frequenza. I decreti fissano inoltre misure di cautela o valori di attenzione e obiettivi di qualità. In particolare come misura di cautela individuano per l'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, il valore di 6 V/m per l'intensità di campo elettrico, indipendentemente dalla frequenza. 20 V/m è valore massimo dei campi a radiofrequenza. La legge 36/2001 affida alle regioni, province e comuni le funzioni relative all'individuazione di siti di trasmissione ed all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile, impianti radioelettrici e impianti fissi per radiodiffusione. La legge inoltre impone piani di risanamento. Nella regione Friuli Venezia Giulia la legge regionale 3/2011 (art. 4) prevede che i Comuni:
Legislazione di riferimento. L'esecuzione delle opere dell'appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata alle disposizioni del presente Capitolato; per quanto non sia disposto in modo diverso o contrario da questo stesso Capitolato si osserveranno le disposizioni di Xxxxx in materia di Contratti Pubblici vigenti al momento della pubblicazione del bando.
Legislazione di riferimento. L’Offerente è costituito in conformità al diritto italiano e opera in base alla legislazione italiana. Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, per tutto quanto non disposto si applicano le disposizioni di legge.
Legislazione di riferimento. Gli impianti saranno realizzati rispettando le seguenti disposizioni legislative e normative. Gli impianti saranno inoltre conformi in ogni loro parte e nel loro insieme alle leggi, norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti agenti in campo locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzioni, come ad esempio: o normative INAIL, ATS e ARPA; o disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo; o regolamenti e prescrizioni comunali e regionali relative alla zona di realizzazione dell’opera.
Legislazione di riferimento. 1. Il presente regolamento è attuativo delle norme che disciplinano la tutela ed il benessere degli animali, nonché la loro convivenza con l’uomo, di seguito indicate, le quali prevalgono in caso di modifiche successive sul testo degli articoli che ne citano il riferimento: - LEGGE 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge Regionale 59/2009: Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) - DPGR 38/R/2011: Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 - Regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, che non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: