Il protocollo informatico Clausole campione

Il protocollo informatico. L'Ente gestisce un unico protocollo informatico per tutti i documenti in arrivo e in partenza nell’ambito di un sistema di gestione documentale conforme alle previsioni di cui - alle Regole Tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005 (di segui indicato come Codice) approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 ( di seguito indicate come Xxxxxx Xxxxxxxx) - al Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000 (di seguito indicato come TU). Il registro è generato automaticamente dal sistema di protocollo che assegna a ciascun documento registrato il numero e la data di protocollazione. All’unico sistema di protocollazione corrisponde un unico titolario di classificazione. L'Ente produce un unico archivio, l’articolazione in archivio corrente, archivio di deposito ed archivio storico risponde esclusivamente a criteri di funzionalità. I responsabili dei procedimenti amministrativi dei singoli uffici provvedono alla implementazione della fascicolazione della corrispondenza in arrivo ed alla protocollazione della corrispondenza in partenza. Gestiscono e custodiscono i documenti dell’archivio corrente (e, in alcuni casi, dell’archivio di deposito). Nell’ambito della gestione documentale il sistema di protocollo si compone di: - risorse archivistiche: piano di classificazione o titolario (Allegato 3) e presente manuale di gestione - risorse informatiche: software applicativo dedicato descritto nell'apposito (Allegato 7), piattaforma documentale, PEC e posta elettronica ordinaria, cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, piattaforme di interscambio; - risorse umane: operatori del servizio, responsabile della gestione documentale, coordinatore della gestione documentale (Allegato 2 ) - risorse normative: D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 3 dicembre 2013, D.Lsg 82/2005, il presente manuale.
Il protocollo informatico. È PRIMA DI TUTTO UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE IN QUANTO CON LA "REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO" L'ENTE CERTIFICA CHE UN DETERMINATO DOCUMENTO È STATO CREATO O È ENTRATO NELL'AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DA UNA CERTA DATA. IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE HA IMPLICAZIONI LEGALI.
Il protocollo informatico. Il legislatore definisce sistema di gestione informatica dei documenti l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; il protocollo informatico si colloca all’interno del sistema come infrastruttura di base destinata ad avviare concretamente il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione. Ogni sistema di protocollo informatico deve ottemperare alle specifiche indicazioni riportate nel DPR 445 del 28/12/2000 e nel regolamento attuativo DPCM 31/10/2000.
Il protocollo informatico. Il sistema di Protocollo Informatico del Ministero è basato sul sistema denominato Protocollo ASP realizzato da CNIPA ed erogato in modalità ASP a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero, sfruttando l’opzione del riuso del software, ha customizzato taluni elementi del prodotto per adattarlo alle proprie esigenze ed alla propria infrastruttura informatica. Tuttavia le funzioni essenziali, l’interazione con l’utente e la logica di business è rimasta invariata. L’applicazione è rivolta all’utenza interna ed espone interfacce web services che ne permettono l’interazione con altre applicazioni quali ad esempio SICOOP e PREMA.
Il protocollo informatico. Il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata. Come tale, fa fede fino a querela di falso circa la data e l’effettivo ricevimento o spedizione di un documento deter- minato, di qualsiasi forma e contenuto. Esso, dunque, è idoneo a produrre effetti giuridici tra le parti. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni docu- mento reca un solo numero di protocollo. Quindi, non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato afferente alla stessa AOO. Il numero di protocollo è costituito da sette cifre numeriche con degli “zero” iniziali laddove la numerazione fosse inferiore alle sette cifre previste dalla normativa vigente. All’interno di ciascuna AOO il sistema di protocollazione è totalmente distribuito per la corrispondenza in ingresso e in uscita, ossia ogni ufficio è autonomo ai fini della protocol- lazione. Ogni AOO della Cdc ha un registro di protocollo la cui numerazione si chiude al 31 di- cembre dell’anno in corso e ricomincia il 1° gennaio dell’anno successivo.

Related to Il protocollo informatico

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).