Conservazione del posto di lavoro Clausole campione

Conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.
Conservazione del posto di lavoro. In applicazione di quanto sopra e dell'accordo interconfederale XXXXXXX/XXXX- XXXX-XXX 00 marzo 1995, in ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo minimo di settanta giorni. In caso di superamento dei settanta giorni, la conservazione del posto proseguirà fino al raggiungimento del periodo previsto nel citato accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 31 marzo 1995, riproporzionato in base alla durata del contratto di inserimento/reinserimento. Rammentiamo che tale accordo interconfederale prevede, per i contratti di 24 mesi (per durate inferiori tali termini vengono proporzionalmente ridotti a ventiquattresimi):
Conservazione del posto di lavoro. A. PARTE OPERAI:
Conservazione del posto di lavoro. Nel caso di interruzione dal servizio per malattia od infortunio, il dipendente che ha conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto, alla retribuzione integrale, alle indennità ed agli assegni familiari per il periodo previsto dalle norme di legge vigenti (Legge 27/10/72 n. 34).
Conservazione del posto di lavoro. Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa per un periodo di tempo che è in genere disciplinato dai CCNL(in genere 180 giorni annui)
Conservazione del posto di lavoro. Pagina58
Conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 18 (diciotto) mesi complessivi nell'arco di un triennio; Ai fini del calcolo del periodo di comporto non si considerano i periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie cronico degenerative ingravescenti.
Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo rilasciato dall’INAIL.
Conservazione del posto di lavoro. Si fa riferimento alle Leggi e alle normative vigenti e alle loro successive modifiche e integrazioni: Legge 31 Ottobre 1978 n. 47, Legge 28 Gennaio 1981 n. 5, Legge 11 Marzo 1981 n. 23.