Common use of Lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Lavoro a tempo determinato. Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) non può superare il 25% degli assunti a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo di 2 contratti (nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di una nuova unità produttiva; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Successione di contratti a termine. Nelle fattispecie di seguito indicate non sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successivi: - lancio di un prodotto innovativo; - avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo indeterminato.

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Lavoro a tempo determinato. Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro L’assunzione con contratto a tempo determinato potrà essere effettuata per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche in forma dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di lavoro) qualunque mansione, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non può potrà superare il 25% degli assunti le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo in forza al 1° gennaio ovvero in forza al momento dell’assunzione, nel caso di 2 contratti (inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. Nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusiindeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dalle leggi vigenti, tra cui: - nella fase di avvio di una nuova unità produttivanuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un periodo massimo di 6 mesi per anno solare; - con lavoratori di età superiore a 50 55 anni; - lavoratori in mobilità (art. Successione 8, c.2 della L.n.223/1991); - lavoratori assunti ai sensi della L.n.68/1999; - acquisizioni di contratti personale a terminetermine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. Nelle fattispecie 25 D.L. n.179/2012 c.2 e 3) Gli intervalli di seguito indicate non tempo, c.d. stop and go, sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successiviridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - lancio avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (c.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un prodotto innovativoappalto; - avvioassunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di donne, rinnovo o proroga di una commessa qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a terminetermine effettuate per finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori assenti dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con diritto alla conservazione le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del postoterritorio e/o della singola impresa. Successione Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva stabilità nel mercato del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratorecome principale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesiogni caso, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo indeterminato, concordano di non usufruire della deroga circa la superabilità del termine di 36 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro L’assunzione con contratto a tempo determinato potrà essere effettuata per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche in forma dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di lavoro) qualunque mansione, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non può potrà superare il 25% degli assunti le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo in forza al 1° gennaio ovvero in forza al momento dell’assunzione, nel caso di 2 contratti (inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. Nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusiindeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dalle leggi vigenti, tra cui: - nella fase di avvio di una nuova unità produttivanuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un periodo massimo di 6 mesi per anno solare; - con lavoratori di età superiore a 50 55 anni; - lavoratori in mobilità (art. Successione 8, c. 2 della L. n. 223/1991); - lavoratori assunti ai sensi della L. n. 68/1999; - acquisizioni di contratti personale a terminetermine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. Nelle fattispecie 25 D.L. n. 179/2012 c. 2 e 3). Gli intervalli di seguito indicate non tempo, c.d. stop and go, sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successiviridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - lancio avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (c.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un prodotto innovativoappalto; - avvioassunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di donne, rinnovo o proroga di una commessa qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a terminetermine effettuate per finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori assenti dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con diritto alla conservazione le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del postoterritorio e/o della singola impresa. Successione Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva stabilità nel mercato del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratorecome principale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesiogni caso, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo indeterminato, concordano di non usufruire della deroga circa la superabilità del termine di 36 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Limiti numericiIl c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il numero complessivo dei rapporti c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) non può superare il misura superiore al 25% degli assunti medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato nell’anno solare in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con un minimo di 2 contratti (nelle aziende fino arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 5 dipendenti è 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di un contratto due contratti a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di una nuova unità produttiva; - per l’avvio nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea/modulo linea di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo produzione o di stagionalità; - con lavoratori una unità produttiva aziendale o di età superiore servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 50 anni18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a terminetermine con il medesimo lavoratore. Nelle fattispecie di seguito indicate non sono richiesti intervalli minimi L’intervallo minimo tra due contratti successivisuccessivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - lancio di un prodotto innovativonell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - avvionel caso di avvio di nuove attività, rinnovo o proroga di una commessa a termine; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale nell’ambito della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 12 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro18 mesi nel Mezzogiorno); tale limite può essere superato - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con la stipulazione, per una sola volta, un’invalidità permanente di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimanecollettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i lavoratori assunti con più contratti a termine stipulati per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime lo svolgimento di mansioni ad un rapporto a tempo indeterminatoriguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.

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