Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale. Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni.
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Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi Sono previsti i seguenti limiti numerici per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti (la base di computo è consentita la stipulazione di contratti costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultano iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli rapporti a tempo determinato): - unità produttive che occupano fino da 0 a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratorideterminato; - compensazioniunità produttive da 5 a 9 dipendenti, l’azienda può assumere in una 6 lavoratori a tempo determinato; - unità produttiva un numero produttive da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 26 a 35 dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive con più di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime (le frazioni di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioniunità si computano per intero). Esclusioni: ferme restando le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi conclusi: - nella fase di avvio di nuove attivitàattività (fino a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa); - per ragioni di carattere sostitutivo (di lavoratori assenti per qualsiasi causa, di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o sede, di lavoratori impegnati in attività formative, di lavoratori il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale) o di stagionalità; – per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (periodi connessi a festività religiose e civili, con lavoratori nazionali ed estere, allo svolgimento di età superiore manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - per esigenze connesse a 55 annicause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti Gli accordi integrativi stipulati a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione livello aziendale/territoriale possono modificare i limiti numerici indicati e definire ulteriori ipotesi di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinatoesclusione. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Ai contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017 si applicano intervalli di 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti con durata fino a sei mesi e superiore a sei mesi. Esclusioni: non viene è richiesto intervallo temporale: - per la stipulazione di contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - nei casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione; - nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; - ai contratti stipulati con soggetti percettori di forme di sostegno del reddito (Aspi, Cig, Cigs, mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio; - negli altri casi individuati dalla contrattazione di secondo livello. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro DISCIPLINE SPECIALI e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in determinati periodi dell’anno forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabile a 12 in località sede di contrattazione integrativa aziendale/territoriale), a prevalente vocazione turistica condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni quantitativetemporali: - i contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - i casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. L’individuazione delle predette località Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è affidata consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino alla contrattazione territorialemetà della durata della sostituzione. Contratti L’assunzione di lavoratori a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e termine per la durata sostituzione di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo lavoratori in congedo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico maternità/paternità può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 anticipata fino a tre mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione prima dell’inizio del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansionicongedo.
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Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi Sono previsti i seguenti limiti numerici per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti (la base di computo è consentita la stipulazione di contratti costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultano iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli rapporti a tempo determinato): - unità produttive che occupano fino da 0 a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratorideterminato; - compensazioniunità produttive da 5 a 9 dipendenti, l’azienda può assumere in una 6 lavoratori a tempo determinato; - unità produttiva un numero produttive da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 26 a 35 dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive con più di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime (le frazioni di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioniunità si computano per intero). Esclusioni: ferme restando le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi conclusi: - nella fase di avvio di nuove attivitàattività (fino a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa); - per ragioni di carattere sostitutivo (di lavoratori assenti per qualsiasi causa, di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o sede, di lavoratori impegnati in attività formative, di lavoratori il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale) o di stagionalità; – per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (periodi connessi a festività religiose e civili, con lavoratori nazionali ed estere, allo svolgimento di età superiore manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - per esigenze connesse a 55 annicause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti Gli accordi integrativi stipulati a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione livello aziendale/territoriale possono modificare i limiti numerici indicati e definire ulteriori ipotesi di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinatoesclusione. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Ai contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017 si applicano intervalli di 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti con durata fino a sei mesi e superiore a sei mesi. Esclusioni: non viene è richiesto intervallo temporale: - per la stipulazione di contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - nei casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione; - nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; - ai contratti stipulati con soggetti percettori di forme di sostegno del reddito (Aspi, Cig, Cigs, mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio; - negli altri casi individuati dalla contrattazione di secondo livello. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in determinati periodi dell’anno forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabile a 12 in località sede di contrattazione integrativa aziendale/territoriale), a prevalente vocazione turistica condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni quantitativetemporali: - i contratti a termine riconducibili alla stagionalità in senso ampio (aziende di stagione, periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, allo svolgimento di manifestazioni e di iniziative promozionali e/o commerciali, ad intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività nelle aziende ad apertura annuale); - i casi in cui il datore di lavoro, senza esservi obbligato da disposizioni di legge o contrattuali, conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. L’individuazione delle predette località Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è affidata consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino alla contrattazione territorialemetà della durata della sostituzione. Contratti L’assunzione di lavoratori a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e termine per la durata sostituzione di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo lavoratori in congedo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico maternità/paternità può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 anticipata fino a tre mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione prima dell’inizio del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansionicongedo.
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Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita Apprendisti assunti dal 26.4.2012 Apprendisti assunti in precedenza Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 2 1-18 4 2 1-24 4 19-36 3 25-48 3 3 1-18 5 3 1-24 5 19-36 4 25-48 4 4 1-18 6 4 1-24 6 19-36 5 25-48 5 5 1-18 7 5 1-18 7 19-36 6 19-36 6 6 1-24 7 6 1-24 7 (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione DISCIPLINE SPECIALI la stipulazione complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale. Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni.
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Lavoro a tempo determinato. Limiti In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti individuano come di utilizzo: - il numero complessivo dei seguito specificato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79, dalla legge 19.12.84 n. 863, dall'art. 8, legge 23.7.91 n. 223, e dall'Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 31.3.95, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato utilizzati determinato: - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non può superare sia possibile evadere con il 20% annuo dell’organico normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esecuzione di attività d'installazione o montaggio soggette a tempo indeterminato particolari condizioni climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in forza nell’unità produttivaaltro periodo dell'anno; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari; - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione dei contratti conclusi periodi di chiusura collettiva per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesiferie dello stabilimento. Le parti convengono che, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale)nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola ogni unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti , con contratto a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione rispetto al numero di contratti lavoratori con contratto a tempo determinato indeterminato non possa essere superiore al: - 12% per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano lo scaglione fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva 100 dipendenti; l'applicazione di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda tale percentuale non può assumere in una unità produttiva determinare un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza assumibili inferiore a compenso del minor numero 3 unità; - 8% per lo scaglione oltre 100 dipendenti con un minimo di 12 unità. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Le percentuali come sopra definite possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessità e in relazione alla necessità stessa. I lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue ai sensi della presente normativa, hanno diritto di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni precisate dall'art. 23, comma 2, legge 28.2.87 n. 56 nel corso dei 12 mesi successivi alla data di avvio risoluzione del rapporto di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti lavoro a tempo determinato. Successione di contratti Riguardo alle assunzioni con contratto a termine con in forza del presente contratto, la Direzione aziendale comunicherà alle Rsu il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale. Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i numero dei lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per e le stesse mansionifattispecie utilizzate fra quelle sopraindicate.
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Lavoro a tempo determinato. Limiti In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti individuano come di utilizzo: - il numero complessivo dei seguito specificato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79, dalla legge 19.12.84 n. 863, dall'art. 8, legge 23.7.91 n. 223, e dall'Accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 31.3.95, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato utilizzati determinato: - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non può superare sia possibile evadere con il 20% annuo dell’organico normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esecuzione di attività d'installazione o montaggio soggette a tempo indeterminato particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in forza nell’unità produttivaaltro periodo dell'anno; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari; - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione dei contratti conclusi periodi di chiusura collettiva per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesiferie dello stabilimento. Le parti convengono che, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale)nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola ogni unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti , con contratto a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione rispetto al numero di contratti lavoratori con contratto a tempo determinato indeterminato non possa essere superiore al: - 12% per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano lo scaglione fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva 100 dipendenti; l'applicazione di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda tale percentuale non può assumere in una unità produttiva determinare un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza assumibili inferiore a compenso del minor numero 3 unità; - 8% per lo scaglione oltre 100 dipendenti con un minimo di 12 unità. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Le percentuali come sopra definite possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessità e in relazione alla necessità stessa. I lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue ai sensi della presente normativa, hanno diritto di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni precisate dall'art. 23, comma 2, legge 28.2.87 n. 56 nel corso dei 12 mesi successivi alla data di avvio risoluzione del rapporto di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti lavoro a tempo determinato. Successione di contratti Riguardo alle assunzioni con contratto a termine con in forza del presente contratto, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale. Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i numero dei lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per e le stesse mansionifattispecie utilizzate fra quelle sopraindicate.
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