Autonomia contrattuale Clausole campione

Autonomia contrattuale. Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.
Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Autonomia contrattuale. L'invalidità o l'inapplicabilità di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto non imporrà l'invalidità di qualsiasi altra disposizione che mantenga tutta la sua forza e portata. Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, convenire di sostituire la o le clausole non valide.
Autonomia contrattuale di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Autonomia contrattuale. 1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto entro i limiti imposti dalle norme imperative, dal buon costume, dall’ordine pubblico, quali definiti nel presente codice, nel diritto comunitario, o nelle leggi nazionali degli Stati-membri dell’Unione europea, purché non perseguano unicamente lo scopo di nuocere ad altri.
Autonomia contrattuale. 2) Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l’oggetto del presente contratto, e l’attività del Collaboratore, a l campo del lavoro autonomo, ancorché continuativo e coordinato, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.
Autonomia contrattuale. Articolo 27
Autonomia contrattuale. (freedom of the contracts) Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l`ordinamento giuridico. (conf. Art. 6 C.I.S.G. e art. 4 Reg. U.E. 593/17/06/2008)
Autonomia contrattuale. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto. Essi possono stipulare contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Accordo delle parti Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente ne- cessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. La causa (scopo) La causa è illecita quando è contraria a norme imperati- ve, all’ordine pubblico o al buon costume. La causa contrattuale è illecita quando il contratto co- stituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una nor- ma imperativa. Il contratto è illecito quando le parti si sono determina- te a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.