Contratto di lavoro a termine Clausole campione

Contratto di lavoro a termine. 1. l’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Contratto di lavoro a termine. 1. L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Contratto di lavoro a termine. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nonché negli altri casi previsti dalla legislazione vigente. A titolo esemplificativo, l’assunzione con contratto a tempo determinato è consentita nelle seguenti ipotesi: − lavorazioni a fasi successive che richiedono personale diverso, per specializzazione, da quello normalmente impiegato e per il quale non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; − operazioni di manutenzione straordinaria; − copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa; − sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative; − promozione di nuovi servizi destinati a nuovi mercati; − attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria; − imprevista intensificazione di attività anche derivante dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall’attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse; − esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; − lavori eseguiti tramite appalto specifico con un termine di consegna, per la manodopera aggiuntiva alla manodopera dell’azienda. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro per congedo di maternità o paternità ovvero per congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione. L’apposizione del termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto sottoscritto, anche in forma di lettera, nel quale sono specificate le ragioni di cui al primo comma, e che deve essere consegnato al lavoratore contestualmente all’inizio della prestazione. All’inizio di ogni anno solare l’azienda riferirà alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie sulle quantità, le tipologie di attività e le caratteristiche professionali dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi formativi e informativi sulle materie riguardanti la sicurezza sul lavoro e il processo lavorativo. Modalità e strumenti di tali interventi saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di c...
Contratto di lavoro a termine. Art. 12 bis – Cessazione di appalto
Contratto di lavoro a termine. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
Contratto di lavoro a termine. La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, che è stato più volte modificato con successivi interventi del Legislatore. Solo per citare gli ultimi provvedimenti, che hanno poi in qualche modo costituito la «base di partenza» per quanto è stato da ultimo introdotto con il D.L. 34/2014, vanno ricordati: • la L. 28.6.2014, n. 92 (cd. Riforma Fornero) che ha introdotto – seppur con non poche limitazioni – il contratto a termine «acausale», ossia quello per il quale non si richiede che il datore proceda all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; • il D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99, che ha rivisto la disciplina del medesimo contratto a termine «acausale», introdotta solamente un anno prima, cercando di agevolarne ulteriormente l’utilizzo mediante la possibilità di proroga (entro i 12 mesi di durata massima) e prevedendo altresì un più ampio potere di intervento da parte della contrattazione collettiva, anche aziendale.
Contratto di lavoro a termine. 17. Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Contratto di lavoro a termine. 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 23 punto 1 della legge 28.2.1987 n. 56, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente e dagli accordi interconfederali, è consentita nelle fattispecie e alle condizioni di seguito indicate:

Related to Contratto di lavoro a termine

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: