Contratti a tempo determinato in località turistiche Clausole campione

Contratti a tempo determinato in località turistiche. Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionali- tà, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015. Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turi- stica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente CCNL, con appo- sito accordo. Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di rife- rimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a cui fanno espressamente rinvio.
Contratti a tempo determinato in località turistiche. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e per gli effetti di cui all’art. 19 co.2, all’art. 21 co.2, all’art 23 co.1 e co. 2 lett. c) del D.Lgs. 81/2015, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e quindi riconducibili a ragioni di stagionalità, i seguenti Comuni della provincia di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai colli, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Xxxxxxxxxx d’Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, X. Xxxxx di Saline, X. Xxxx xx Xxxxxxxx, X. Xxxxxx in Cariano, Sant’ Xxxx D’Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Sommacampagna, Tregnago, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona. Pertanto i contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro nei Comuni predetti sono riconducibili a ragioni di stagionalità a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine. Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente articolo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente contratto territoriale ed inviarne copia all’ Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona. Qualora un’impresa residente in un Comune della provincia di Verona non rientrante nell’elenco precedente ritenesse essere ricorrente il requisito di prevalente vocazione turistica potrà applicare le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo previa apposita domanda alla Commissione Paritetica Provinciale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dal presente articolo. Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che, non rientrando nel campo di applicazione dell’elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni, appl...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).