Informazione ai lavoratori Clausole campione

Informazione ai lavoratori. Come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un’informazione ade- guata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all’attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative cono- scenze, nonché, ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall’inizio del rapporto di lavoro. In particolare: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adegua- ta informazione:
Informazione ai lavoratori. Come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze, nonché, ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall'inizio del rapporto di lavoro. In particolare il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
Informazione ai lavoratori. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
Informazione ai lavoratori. 1. Il Dirigente fornisce le adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sia tramite l’indizione di un’assemblea generale di tutto il personale della scuola, sia mediante materiale informativo (opuscoli, circolari, ecc).
Informazione ai lavoratori. Gestire gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dei servizi appaltati di pertinenza Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Provvedere e gestire i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (particolarmente in conformità ad agibilità, ad autorizzazione sanitaria, alla prevenzione e protezione incendi, alle norme relative alla struttura edilizia ed agli impianti, segnaletica di salvataggio e per le attrezzature antincendio, nonché alle verifiche e controlli). Si intendono per impianti: impianti fissi di distribuzione fino al punto di erogazione per energia, gas tecnici, gas medicali, acqua, vapore, idrico, antincendio, climatizzazione/trattamento/aspirazione aria, ascensori, montacarichi e altri apparecchi di sollevamento fissi, impianti di protezione dai fulmini, - Provvedere affinché edifici, impianti, strutture, attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili Art. 46. Prevenzione incendi Art. 63 ed Art.64 LUOGHI DI LAVORO Allegato IV Artt. 80 e 81. Impianti e apparecchiature elettriche Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Art. 86. Verifiche e controlli Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Allegati dal XXIV al XXXII Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Gestire gli aspetti inerenti la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito del governo delle attrezzature di pertinenza, con riferimento alle attività previste dall’artt. 70, 71, 72, 73 D.lgs. 81/08 Uso delle attrezzature di lavoro Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art.73: Adottare le misure di prevenzione volte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose Per quanto di pertinenza: TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE – Capo I – Protezione da agenti chimici TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - Capo III - Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto Adottare avvalendosi, se necessario della collaborazione di altri soggetti aventi specifiche competenze, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro in tutte quelle situazioni in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri sistemi di prevenz...
Informazione ai lavoratori. Come previsto dal 1º comma dell'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, le parti stipulanti il presente accordo convengono che l'attività informativa nei confronti dei lavoratori prevista nel succitato comma, sia svolta all'atto della firma dell'accordo sindacale aziendale di discontinuità e dell'adozione della deroga dell'orario di lavoro cosi come previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, articoli 11 e 11-bis, nelle modalità previste all'interno delle procedure sopra citate.
Informazione ai lavoratori. Articolo 9
Informazione ai lavoratori. Ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione su : le procedure da adottare in caso di incendio; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e di salvataggio.
Informazione ai lavoratori. Come previsto dall'art. 21, D.lgs n. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione protezione adottate.
Informazione ai lavoratori. In caso di sospensione stagionale l'azienda informerà i lavoratori mediante affissione di apposito avviso in luogo accessibile a tutti, almeno 15 (quindici) giorni prima del prevedibile inizio del periodo di sospensione e darà comunque comunicazione al singolo lavoratore della data di inizio della sua specifica sospensione 5 (cinque) giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevuta; così pure l'azienda comunicherà al lavoratore la data dell'inizio dei lavoro, dopo la sospensione stagionale, con preavviso di 15 (quindici) giorni, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Per le sospensioni occasionali di cui al presente accordo sarà data comunicazione 3 (tre) giorni prima dell'inizio a ciascun lavoratore interessato.