AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
LOMBARDIA Accordo di Rinnovo 09/04/2013
per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica della regione Lombardia Decorrenza: 01/04/2013
Scadenza: 31/03/2016
Verbale di stipula
Addì, 09 aprile 2013 tra
CNA Fita Lombardia e
FILT-CGIL Lombardia FIT-CISL Lombardia UILT-UIL Lombardia
Considerato che:
- Il contenuto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 di attuazione della direttiva 2002/15/CE riguardante l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.
- L'articolo 3 del D.Lgs. n. 234/2007 definisce orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, ecc.
- Per orario di lavoro deve intendersi quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 234/2007.
- In data 3 aprile 2008 le parti a livello nazionale hanno contrattualizzato i contenuti del decreto legislativo n. 234/2007, in linea con l'avviso comune del 29 gennaio 2005, riformulando gli articoli 11 e 11-bis del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, concernenti l'orario di lavoro del personale viaggiante e successive modifiche ed integrazioni.
- In data 26 gennaio 2011 le Associazioni artigiane e le XX.XX. hanno sottoscritto il vigente CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente del settore dell'autotrasporto merci c erzi, con particolare riferimento alla specifica Sezione artigiana che regola quanto in questo accordo le parti hanno intenzione di stipulare.
Visto e considerato che:
- Le difficoltà in cui vertono molte aziende di autotrasporto italiane ed in particolare lombarde a seguito della crisi di mercato del settore che ha ridotto drasticamente i volumi di lavoro e quindi i ricavi delle imprese e contestualmente aggravato le condizioni di esercizio delle stesse, risulta che le politiche di gestione del personale siano la leva discriminante della sussistenza nel mercato per moltissime aziende di trasporto. L'elevato tasso di mortalità delle aziende lombarde sta generando gravi ripercussioni sul sistema economico e sociale regionale, aggravando una già difficile situazione del mercato del lavoro.
- Molte imprese di trasporto italiane, ed in particolare lombarde, sono oggetto di una accanita concorrenza sleale da parte di alcune imprese nazionali e straniere che facendo leva su lacune ed ambiguità normative in materia di lavoro e sulla scarsità di controlli da parte degli Organi ispettivi, beneficiano illegittimamente di un minor costo del lavoro sia attraverso un uso scorretto del cabotaggio che attraverso illeciti fenomeni di intermediazione e di interposizione di manodopera.
- Nonostante siano decorsi oltre 4 anni dalle modifiche introdotte al CCNL in merito alla concessione di deroghe sulla discontinuità (che risalgono ad aprile 2008) e quasi 5 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 234/2007 disciplinante tali deroghe, molte aziende di trasporto sul territorio nazionale, ed in particolare su quello lombardo, risultano ancora sprovviste di un attestato di legittimità che consenta loro di godere dei benefici derivanti da tali deroghe che gli spetterebbero di diritto in quanto rientranti nei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tale situazione espone le aziende a notevoli rischi di vertenzialità sulla corretta definizione degli straordinari e dell'orario di lavoro, ponendole in posizione di svantaggio competitivo nei confronti di altri operatori e di altre regioni, a cui è stato già concesso di regolarizzare tale posizione.
- Gli aspetti esposti nei due punti precedenti generano importanti distorsioni del mercato con evidenti disequilibri nella concorrenza tra imprese per cui urge trovare una soluzione immediata che consenta alle aziende di trasporto di rientrare nella normalità e nel rispetto delle regole.
Premesso che le parti
1. Condividono la necessità di produrre un comune impegno a favore della sicurezza e della legalità nel settore dell'autotrasporto merci al fine di contrastare I'abusivismo parziale o totale e prevenire le interpretazioni difformi delle regole
che falsano la concorrenza tra imprese.
2. Ritengono necessario produrre iniziative comuni verso Governo, regione, enti locali e tutti gli altri Organismi istituzionali preposti ai controlli (INPS, INAIL, DTL, Polstrada, ecc.) per sollecitare la realizzazione di investimenti adeguati e realizzati in tempi certi per ottimizzare l'uso delle infrastrutture viarie, delle aree di sosta adeguate per dare servizi e sicurezza ai conducenti, ai veicoli, alle merci e l'intensificazione dei controlli qualificati ai mezzi dei vettori esteri e delle aziende nazionali che continuano a non rispettare le regole.
3. Intendono, con il presente accordo regionale, creare organiche e costruttive relazioni sindacali con l'obiettivo di migliorare il contesto in cui operano le imprese dell'autotrasporto merci a vantaggio delle stesse imprese e delle maestranze che operano in questo settore.
4. Intendono avviare una fattiva collaborazione tendente a prevenire le possibili controversie e risolverle consensualmente per evitare il ricorso agli Organi previsti dal CCNL e dalla Legge.
5. Considerano la particolarità del tessuto economico del settore in Lombardia composto per lo più da imprese artigiane e di piccole e medie imprese.
6. Considerano che i processi di delocalizzazione in atto tendono a sviare flussi di traffico verso altri sistemi di imprese nazionali e soprattutto estere, con negative ricadute economiche su tutto il tessuto sociale.
In questo quadro condiviso
- vista la particolare struttura retributiva nel settore dei trasporti e la peculiarità lombarda che, a differenza di altre realtà territoriali, intende con il presente patto includere il settore dell'autotrasporto merci artigiano nella bilateralità a pieno titolo;
- considerata la volontà delle parti di giungere ad una negoziazione regionale che intervenga sui punti qualificanti dell'accordo nazionale succitato;
- vista la necessità di regolamentare prioritariamente la procedura per l'attuazione dell'art. 11-bis, comma 2 così come disciplinato dal CCNL del 26 gennaio 2011 all'interno del sistema di relazioni sindacali attivo nella Lombardia;
Si conviene quanto segue:
1) Sistema di relazioni sindacali
Le parti confermano il sistema di relazioni sindacali derivante dall'accordo interconfederale regionale vigente anche con riferimento agli Organismi di gestione previsti nel presente accordo che devono rappresentare le parti firmatarie dello stesso.
2) Ente bilaterale
Le parti confermano la volontà di aprire il percorso per la costituzione di una apposita sezione all'interno dell'ELBA regionale destinata alla gestione dei fondi per l'autotrasporto.
Con apposito accordo "a latere", che diventa parte integrante della presente intesa, saranno disciplinate entità dei versamenti e destinazioni dei Fondi che avranno efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.
Verificato che alla sezione artigiana del vigente CCNL
1. l'art. 11-bis al comma 1 prevede che per il personale viaggiante, inquadrato al 3º Super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, il limite dell'orario ordinario di lavoro settimanale è 47 ore;
2. l'art. 11-bis ai commi 2 e 3, e relativa nota a verbale, prevede la possibilità, tramite accordi collettivi, di accertare la sussistenza delle condizioni che consentono di fissare la durata media della settimana lavorativa fino a 58 ore con punta massima di 61 ore, solo se su un periodo di 6 mesi la media non supera il limite di 58 ore settimanali;
3. l'art. 11-bis al comma 7 stabilisce che, in occasione della stipula di accordi di cui all'art. 11, comma 8, punto b), ovvero in occasione della stipula degli accordi di cui al punto 3 dell'art. 11-bis, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime d'orario previsto dal comma 1 dell'art. 11-bis;
Le parti concordano quanto segue:
a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
b) Alla luce della verifica effettuata ai sensi del comma 7 dell'art. 11-bis in ordine:
- ai vincoli organizzativi derivanti dalla tipologia di trasporti effettuati dall'azienda in base ai quali il lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione;
- al livello d'inquadramento degli autisti al 3º Super;
- alla spettanza, derivante da percorsi extraurbani ed assenze giornaliere, dell'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale del vigente CCNL;
- all'utilizzo di mezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06 e n. 3821/85;
- alla presenza di periodi di lavoro alternati da interruzioni, riposi, pause, inattività, ecc.;
- altra documentazione richiesta ritenuta idonea dalle parti;
le parti riconoscono, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle suddette condizioni la discontinuità della prestazione lavorativa rendendo applicabile il regime d'orario previsto al comma 1 dell'art. 11-bis.
Il personale viaggiante a cui non si applichino tutte le condizioni richiamate sopra, rientra nel campo di applicazione dell'art. 11, con l'orario ordinario settimanale di 39 ore.
Accertato che, per le aziende interessate, vi siano oggettive esigenze connesse all'organizzazione del lavoro, alla tipologia di servizio, alla specifica attività svolta che consentono di fissare un diverso regime d'orario medio settimanale, le parti concordano che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 58 ore, mentre la durata massima può essere estesa a 61 ore, a condizione che nell'arco temporale di sei mesi non superi il limite di 58 ore, in applicazione di quanto previsto nell'articolo 11-bis del vigente CCNL
Procedura di primo accertamento e rilascio della deroga sull'orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
Campo di applicazione
Al fine di venire incontro all'urgenza di adeguamento di cui nelle premesse, per le sole imprese associate alla Fita CNA Lombardia rientranti in alcuni settori per cui risultano evidenti e manifeste le condizioni di esercizio afferenti la classificazione di discontinuità ai sensi dell'art. 11-bis del CCNL, commi 1 e 2, per il primo anno di esercizio, a decorrere dalla entrata in vigore del presente accordo, si concede lo "status implicito" di discontinue e quindi il beneficio delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11-bis del CCNL, salvo verifiche e/o accertamenti (condotti dall'apposito comitato paritetico presso l'Ente bilaterale in concorso con le strutture sindacali territoriali) in base agli esiti dei quali il riconoscimento dello status di discontinuità può essere annullato qualora non vengano accertati i requisiti necessari.
Criteri di riconoscimento della discontinuità
Lo "status implicito" di discontinuità e di deroga dell'orario di lavoro può essere concesso solo ad aziende di trasporto rientranti in una delle categorie di seguito definite (vedi, ad esempio, le aziende che operano nella Grande distribuzione organizzata, quelle che trasportano container/casse mobili da o per i centri di scambio intermodali, trasporti specifici da e per cementifici, cartiere, aziende di logistica o che operano nei poli chimici o metallurgici) previa autocertificazione del possesso dei requisiti sopra descritti, sottoscritta dal datore di lavoro che allegherà con essa le buste paga dell'ultimo mese del personale viaggiante con i relativi resoconti riepilogativi mensili del cronotachigrafo digitale o i dischi tachigrafici di quello analogico.
Le aziende associate alla Fita CNA Lombardia che non rientrano nelle modalità di trasporto sopra descritte potranno accedere all'applicazione della discontinuità ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 2 del vigente CCNL Logistica,Trasporto Merci e Spedizione previa autocertificazione della tipologia di trasporto in cui opera allegando il numero dei dipendenti con le relative qualifiche, le ultime 2 (due) buste paga del proprio personale viaggiante con i rispettivi dischi crono tachigrafici o il riepilogo del resoconto mensile delle registrazioni del cronotachigrafo digitale, fogli viaggio/missione dello stesso periodo, consegnando la documentazione all'Osservatorio dell'autotrasporto che rilascerà, dopo averla verificata, la certificazione di discontinuità e di deroga dell'orario di lavoro all'azienda.
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento, per tutte le aziende, della discontinuità e della deroga all'orario di lavoro, con le modalità sopra descritte avrà durata di 1 (uno) anno.
Al fine di poter continuare a beneficiare delle deroghe di cui al comma 2 dell'art. 11-bis, le aziende dovranno ottemperare alle modalità previste dall'apposita procedura specificata nell'accordo di costituzione della Sede paritetica regionale autotrasporto
- Osservatorio dell'autotrasporto dell'Ente bilaterale.
Accordo regionale per il trattamento forfettario dell'indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario
Addì 15 marzo 2013, presso la Sede regionale di CNA Fita Lombardia, si sono incontrati:
- CNA Fita Lombardia e
- FILT-CGIL Lombardia
- FIT-CISL Lombardia
- UILT-UIL Lombardia
Considerato che:
Il X.Xxx. n. 234/2007 ha disciplinato l'orario di lavoro per il personale viaggiante, in seguito contrattualizzato con l'accordo nazionale del 3 aprile 2008.
L'art. 11-bis del vigente CCNL, così come già modificato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, prevede per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione d'oggettivi vincoli d'organizzazione derivanti dalle tipologie di trasporti effettuati, in genere di carattere extraurbano, assenze giornaliere continuative per le quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima, Parte speciale e utilizzi veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti CE n. 561/06 e n. 3821/85.
Tali attività comportano l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo e inattività.
È volontà delle parti, fermo restando l'integrale applicazione del CCNL vigente e dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008, di giungere ad una semplificazione del sistema retributivo al fine di migliorare l'operatività aziendale e consentire al personale viaggiante di verificare la corretta determinazione dei compensi spettanti ed il titolo al quale gli stessi sono rispettivamente erogati.
Contestualmente in data odierna è stato anche siglato tra le parti l'accordo regionale riguardante la deroga all'orario di lavoro così come previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008.
Una semplificazione della erogazione dell'indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario tramite l'individuazione di valori a forfait, oggetto del presente accordo, consente di ridurre le controversie che deriverebbero dalla lettura dei fogli di registrazione del cronotachigrafo.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del CCNL di riferimento, le parti, attraverso un accordo sui trattamenti di forfetizzazione, intendono assicurare un'equa retribuzione per i periodi d'impegno degli autisti anche nel rispetto delle-linee guida sulla forfetizzazione previste dal vigente CCNL di settore.
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:
1. Il presente accordo regionale si applica a tutte le imprese di autotrasporto associate a CNA Fita Lombardia.
2. Il presente accordo ha per oggetto specifico la definizione dei valori e dei parametri di riferimento per la forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario secondo le previsioni dell'art. 11, lettera 9, lettera B) del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
3. I lavoratori cui si applica il presente accordo ricevono l'indennità di trasferta prevista dall'art. 3, comma 5 del D.L. 2 settembre 1997, n. 314. Tali lavoratori, infatti, sono stati assunti per prestare l'attività di conducenti di autoveicoli, partendo dalla sede fissa di lavoro cui sono stati assegnati all'atto dell'assunzione, o trasferiti successivamente, e rientrando a tale sede al termine d'ogni trasferta.
4. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada e dalle normative comunitarie vigenti, le imprese s'impegnano per il computo dell'orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, a fare riferimento al seguente articolato:
- L'orario di lavoro si articola su 47 ore ordinarie settimanali, distribuibili da lunedì fino alle 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% salvo quanto previsto al successivo punto 8.
- ll seguente accordo è concordato secondo il criterio dei compensi per fasce d'impegno giornaliero, fatto salvo quanto previsto per gli autisti impegnati in attività definite continue.
- Per impegno giornaliero con rientro in sede s'intende l'attività del conducente dal momento della partenza dal luogo fisso cui è situata l'abituale sede di lavoro, al momento in cui l'autista rientra nello stesso luogo.
- Per impegno giornaliero senza rientro in sede s'intende l'attività del conducente dal momento dell'inizio della prestazione lavorativa al momento in cui l'autista termina nel luogo concordato.
5. Le parti individuano 4 (quattro) fasce d'impegno giornaliero per il calcolo degli straordinari forfetizzati, nella giornata solare, (tra le 00,00 e le 24,00).
6. L'impegno va calcolato come il periodo della giornata compreso tra l'inizio della attività lavorativa e la fine della stessa, fermo rimanendo le disposizioni del regolamento UE n. 561/2006 relativo ai riposi giornalieri obbligatori.
7. La quarta (4) fascia verrà considerata solo quando il lavoratore attuerà un riposo giornaliero frazionato così come previsto dal reg. UE n. 561 che, come previsto, deve essere effettuato nel periodo tra l'inizio e la fine attività giornaliera.
Forfetizzazione ore di lavoro straordinario
Tenuto conto delle fasce d'impegno concordate e del tempo medio di lavoro, si conviene di riconoscere forfettariamente le seguenti ore di straordinario:
Fascia oraria | Forfetizzazione straordinari | |
1ª: | Da 6 ore fino a 12 ore | 0 |
2ª): | Da 12 ore a 13 ore | 0,5 ore |
3ª: | Da 13 ore a 15 ore | 1 ora |
4ª: | Oltre le 15 ore | 1,50 ora |
Le ore lavorative prestate dal lavoratore dalle ore 13,00 del sabato alle ore 24,00 della domenica, nel caso di distribuzione dell'attività lavorativa su 6 (sei) giorni lavorativi, saranno maggiorate con le percentuali previste dal contesto normativo di riferimento, tenuto conto che in caso di partenza anticipata alle 22,00 di domenica, tali ore serali sono considerate ricomprese nel forfait della settimana entrante.
Per attività e/o servizi di viaggio svolte nella 6ª giornata (sabato) nel caso l'attività lavorativa sia distribuita su 5 (cinque) giorni lavorativi, da lunedì al venerdì, escluso il caso di rientro da servizi continuativi, oltre quanto previsto dalle fasce di impegno giornaliero, agli autisti sarà erogata un'indennità pari a € 30,00 comprensiva dell'incidenza su t.f.r., 13ª, 14ª e su tutti gli istituti contrattuali.
Gli importi economici forfetari del trattamento di trasferta e del compenso per lavoro straordinario previsti ai successivi punti 11 e 12 non saranno considerati ai fini della determinazione degli importi di t.f.r., 13ª, 14ª e su tutti gli istituti contrattuali.
Il valore forfetario del compenso per lavoro straordinario attribuito alle fasce giornaliere concordate sarà corrisposto per i giorni d'effettiva prestazione lavorativa, mentre il compenso forfetario del trattamento di trasferta relativo alla fascia 1, sarà riconosciuto solo per i giorni d'effettiva prestazione lavorativa fuori sede.
Forfetizzazione trasferta
In relazione al tempo giornaliero trascorso in territorio extra urbano, l'azienda riconoscerà al dipendente, oltre la normale retribuzione giornaliera:
Trasferta Italia:
Fascia oraria | Indennità trasferta naz. | |
1ª: | Da 6 ad 11 ore | 20,60 € |
2ª: | Da 11 ore a 12 ore | 26,60 € |
3ª: | Da 12 ore a 13 ore | 33,00 € |
4ª: | Da 13 ore a 15 ore | 35,00 € |
5ª: | Da 15 ore a 18 ore | 35,00 € |
6ª: | Oltre le 18 ore | 46,48 € |
 
Trasferta estero:
Fascia oraria | Indennità trasferta naz. |
1ª: | Da 6 ad 11 ore | 28 € |
2ª: | Da 11 ore a 12 ore | 30 € |
3ª: | Da 12 ore a 13 ore | 41 € |
4ª: | Da 13 ore a 15 ore | 43 € |
5ª: | Da 15 ore a 18 ore | 50 € |
6ª: | Oltre le 18 ore | 60 € |
L'eventuale eccedenza del totale mensile di trasferta, rispetto al massimale esente da contribuzione e imposte, sarà regolarmente inserito in busta paga ed assoggettato previdenzialmente e fiscalmente.
Le parti concordano che 1e cifre indicate quale trasferta verranno adeguate in base a quanto verrà stabilito in sede di rinnovo contrattuale nazionale.
Resta dovuta ai conducenti l'indennità notturna (0,93 euro) così come previsto dall'art. 14 del vigente CCNL
Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del vigente CCNL, a richiedere il pagamento delle differenze d'indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti.
Le parti firmatarie si danno atto che i valori sopra concordati saranno aggiornati in concomitanza dei rinnovi del CCNL, applicando ai valori una rivalutazione pari alla percentuale d'incremento, alle scadenze concordate, del minimo tabellare al 3º livello Super.
Le parti concordano che gli adeguamenti, partendo dalla firma del presente accordo, avverranno in occasione della firma del rinnovo della parte economica del CCNL
La presente intesa prevede la clausola di salvaguardia per tutti gli accordi sottoscritti nelle singole aziende, migliorativi del trattamento economico previsto dal presente accordo.
Il presente accordo sarà depositato - entro 30 giorni dalla firma dello stesso - presso la Direzione territoriale del lavoro di Milano.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1º aprile 2013 sino al 31 marzo 2014.
Costituzione della Sede paritetica regionale autotrasporto Osservatorio dell'autotrasporto
In conformità alle disposizioni contenute nel vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, le parti firmatarie del presente accordo concordano sull'istituzione dell'Osservatorio regionale del Settore Trasporto Merci.
Composizione
L'Osservatorio regionåle sarà composto, pariteticamente, da rappresentanti delle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo e 1 (uno) rappresentante per ogni XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Funzioni dell'Osservatorio
A) Accertamento della discontinuità
Le aziende che intendono chiedere la deroga in materia di orario di lavoro, dovranno presentare all'Osservatorio regionale la seguente documentazione:
1) dischi cronotachigrafo o strisciata giornaliera degli ultimi due (2) mesi per ogni dipendente;
2) rapportino o foglio di viaggio giornaliero con le stesse modalità del precedente punto;
3) buste paga degli ultimi due (2) mesi del personale viaggiante;
4) inquadramento del personale viaggiante al 3º livello super, utilizzo di mezzi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 561/06 e n. 3821/85;
5) autocertificazione da parte dell'azienda della tipologia di trasporto e del possesso dei requisiti per il riconoscimento della discontinuità come previsto dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo 2013;
6) eventuale delega alla Associazione di appartenenza.
L'istruttoria di ciascuna pratica, ovvero la raccolta della documentazione sopra descritta, sarà di competenza specifica dell'Associazione a cui l'azienda aderisce.
Le decisioni dell'Osservatorio regionale devono ritenersi approvate a maggioranza qualificata.
Il riconoscimento della discontinuità avrà validità per i dodici mesi successivi dalla data di approvazione della pratica.
Per le aziende che dopo la verifica della documentazione non potranno applicare la discontinuità, sl manterranno i limiti di orario fissati dall'articolo 11 del vigente CCNL
Altre funzioni
L'Osservatorio regionale avrà inoltre funzione di analisi e proposta in materia di tutela della sicurezza e della legalità nell'autotrasporto merci con il compito di:
1. Proporre interventi nei settori della logistica e dei trasporti, con l'obiettivo di garantire trasparenza, competizione leale, diritti di tutti i lavoratori, ruolo e responsabilità della committenza negli affidamenti dei trasporti.
2. Proposte in ordine al rafforzamento delle competenze di chi è preposto a gestire l'Albo autotrasportatori insieme alle Forze dell'Ordine e Associazioni di categoria con il compito di esercitare controlli accurati sulle domande delle imprese che intendono esercitare l'attività di trasporto merci.
3) Proposte in merito alle gestione dei fondi di sostegno previsti dalla bilateralità e quanti altri verranno proposti dal Comitato paritetico.
B) Sicurezza sul lavoro
Le parti concordano, per le aziende fino a 8 dipendenti autisti che rientrano nella tipologia artigiana, la nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che dovrà essere nominato all'interno delle XX.XX. firmatarie del presente accordo, a rotazione, con cadenza annuale.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) sarà debitamente formato e potrà accedere, concordandone le modalità, nelle aziende che sottoscrivono il presente accordo, per le opportune verifiche sulle misure adottate per la prevenzione degli infortuni e la implementazione della sicurezza sul posto di lavoro.
I costi relativi al servizio R.L.S.T. saranno a carico dell'Osservatorio regionale.
C) Limiti di applicazione dell'accordo-quadro regionale
Le aziende aderenti al presente accordo sono tenute a comunicare all'Osservatorio regionale la variazione riguardante la consistenza numerica al superamento degli 8 dipendenti autisti.
A seguito del superamento di tale limite, le aziende faranno richiesta di stipula di specifici accordi aziendali con le XX.XX. firmatarie del CCNL di categoria.
D) Finanziamento dell'osservatorio
A partire dall'anno 2013 l'osservatorio regionale sarà finanziato dalle aziende per il tramite delle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo attraverso una quota annuale di € 12,00 (dodici/00 euro) per ogni dipendente autista in forza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Ulteriori versamenti saranno stabiliti per le funzioni connesse alla gestione della bilateralità ed entrambi sono da considerarsi a copertura degli oneri derivanti dagli accordi sulla bilateralità e gli stessi non potranno essere inferiori, per la somma, da quanto previsto dagli accordi nazionali in materia di bilateralità.
E) Durata del presente accordo
Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 1º aprile 2013 al 31 marzo 2016, qualora nell'arco della sua vigenza intercorressero modifiche delle condizioni alla base dello stesso ovvero diventassero operative le disposizioni contenute nel CCNL inerenti la bilateralità, le parti si incontreranno per concordare le opportune modifiche.
Protocollo per l'applicazione delle procedure per la gestione dell'accordo di costituzione della Sede paritetica regionale autotrasporto
Osservatorio dell'autotrasporto dell'Ente bilaterale secondo l'accordo regionale Lombardia
Addì 15 marzo 2013, presso la Sede regionale di CNA Fita Lombardia, si sono incontrati:
- CNA Fita Lombardia e
- FILT-CGIL Lombardia
- FIT--CISL Lombardia
- UILT-UIL Lombardia
Premesso che
Le Associazioni artigiane e le XX.XX. hanno sottoscritto, in data 15 marzo 2013:
- l'accordo sindacale regionale;
- l'accordo regionale per il trattamento forfettario dell'indennità di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
- la costituzione delle Sede paritetica regionale autotrasporto - Osservatorio dell'autotrasporto;
nell'ottica di produrre un comune impegno a favore della sicurezza e della legalità nel settore dell'autotrasporto merci;
al fine di contrastare I'abusivismo parziale o totale e prevenire le interpretazioni difformi delle regole che falsano la concorrenza tra imprese;
creare organiche e costruttive relazioni sindacali con l'obiettivo di migliorare il contesto in cui operano le imprese dell'autotrasporto merci a vantaggio delle stesse imprese e delle maestranze che operano in questo settore.
In questo quadro condiviso
Le parti, vista la necessità di regolamentare prioritariamente la procedura per I'attuazione dell'articolo 11-bis, comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, intendono stabilire un Protocollo attuativo delle stesse all'interno dell'Osservatorio regionale, operando come disposto nel sistema di relazioni sindacali attivo tra le parti in Lombardia.
Si concorda quanto segue
Art. 1 - Ambito di applicazione
La seguente procedura riguarda I'applicazione dell'articolo 11-bis, comma 2 dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008 per il personale viaggiante inquadrato al 3º livello Super ed impiegato in mansioni discontinue.
Art. 2 - Procedura semplificata di "status implicito"
Lo "status implicito" di discontinuità e di deroga dell'orario di lavoro sarà concesso solo ad aziende di trasporto rientranti in una delle categorie di seguito definite (vedi, ad esempio, le aziende che operano nella Grande Distribuzione Organizzata, quelle che trasportano container/casse mobili da o per i centri di scambio intermodali, trasporti specifici da e per cementifici, cartiere, aziende di logistica o che operano nei poli chimici o metallurgici) e si applicherà a tutte le aziende che occupano fino ad 8 (otto) dipendenti iscritte alle Associazioni artigiane firmatarie del presente accordo e all'ELBA.
Le imprese interessate invieranno, per il tramite delle Associazioni artigiane territoriali/regionali cui aderiscono, all'Osservatorio regionale, la seguente documentazione:
- Autocertificazione del titolare dell'azienda di appartenenza di una o più tipologie di trasporto sopra descritte con una breve relazione, redatta secondo gli schemi allegati, da cui risulti, oltre al nominativo dell'impresa stessa, il numero di dipendenti complessivamente in forza presso I'azienda, il numero di dipendenti che sono inquadrati al 3º Super ed ai quali si applica l'articolo 11-bis.
- Alla relazione, il titolare allegherà le buste paga dell'ultimo mese del personale viaggiante con la relativa documentazione (dischi tachigrafici del cronotachigrafo analogico o riepilogo mensile dei cronotachigrafi digitali) atta a comprovare la discontinuità delle mansioni che lo stesso svolge.
- L'Osservatorio regionale raccoglierà la documentazione e, dopo averla verificata entro e non oltre quindici (15) giorni dalla consegna, attesterà la discontinuità e la deroga dell'orario di lavoro come stabilito dall'articolo 11-bis, commi 2 e 3 del vigente CCNL di categoria, con accordo collettivo plurimo.
- La comunicazione all'azienda dell'attestazione avverrà tramite l'invio di un accordo sindacale aziendale sottoscritto dalle XX.XX. regionali e dalle Associazioni artigiane, vedi Allegato (2), in cui si farà riferimento ai contenuti dell'accordo collettivo
plurimo lasciando apposito spazio per l'accettazione da parte del personale viaggiante dell'accordo di deroga all'orario di lavoro.
- L'Osservatorio regionale provvederà ad inviare, alle XX.XX. territorialmente competenti, copia degli accordi plurimi sulla discontinuità e sulla deroga dell'orario di lavoro sottoscritti con i nominativi delle aziende, i dati anagrafici delle stesse (nome del titolare, indirizzo, fax e telefono).
- Le XX.XX. territoriali informeranno i lavoratori delle aziende che hanno sottoscritto gli accordi, sui contenuti e le implicazioni derivanti dall'adesione agli stessi, organizzando assemblee sindacali nelle giornate ritenute idonee (sabato o domenica), raggruppando lavoratori di più aziende in sedi da concordare unitariamente. La stessa modalità di informazione verrà estesa anche all'accordo regionale per il trattamento dell'indennità di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario. Gli accordi di deroga dell'orario di lavoro e di forfetizzazione delle trasferte e degli straordinari dovranno essere firmati per adesione da parte dei lavoratori a cui si applicano.
- In caso di denunce circostanziate da parte dei lavoratori di comportamenti scorretti da parte di qualche azienda che ha sottoscritto gli accordi, dopo le opportune verifiche fatte dalle strutture territoriali delle XX.XX., le stesse comunicheranno l'esito del controllo eseguito all'Osservatorio regionale che provvederà a derubricare l'accordo dandone comunicazione all'azienda stessa e alla DTL di competenza.
Art. 3 - Procedura ordinaria riconoscimento discontinuità e deroga orario di lavoro
La seguente procedura si applica a tutte quelle aziende che, nell'ambito della dimensione artigiana (fino a otto dipendenti) non rientrano nelle tipologie di trasporto descritte nel 1º comma dell'articolo 2.
Le aziende che rientreranno nella procedura ordinaria invieranno, per il tramite delle Associazioni artigiane territoriali/regionali cui aderiscono, la seguente documentazione all'Osservatorio regionale:
- Autocertificazione del titolare dell'azienda che la specifica tipologia di trasporto in cui opera rientra nelle caratteristiche della discontinuità con descrizione particolareggiata dell'attività, redatta secondo lo schema posto in Allegato (1), da cui risulti, oltre al nominativo dell'impresa stessa, il numero di dipendenti complessivamente in forza presso l'azienda divisi per inquadramenti e livelli, il numero di dipendenti inquadrati al 3º Super ai quali si applica l'articolo 11-bis.
- Alla relazione, il titolare allegherà le ultime due (2) buste paga di tutto personale viaggiante con la relativa documentazione (dischi tachigrafici del cronotachigrafo analogico o riepilogo mensile dei cronotachigrafi digitali) atta a comprovare la discontinuità delle mansioni che lo stesso svolge, fogli di viaggio/missione dello stesso periodo.
- L'impresa invierà la documentazione all'Osservatorio regionale che dopo averla verificata, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla consegna, attesterà la discontinuità e la deroga dell'orario di lavoro come stabilito dall'articolo 11-bis, comma 2 e 3 del vigente CCNL di categoria, con un accordo sindacale aziendale.
- L'Osservatorio regionale provvederà ad inviare, alle XX.XX. territorialmente competenti, copia dell'accordo sottoscritto sulla discontinuità e sulla deroga dell'orario di lavoro con tutti i dati dell'azienda (nome del titolare, indirizzo, fax e telefono).
- Le XX.XX. territoriali informeranno i lavoratori dell'azienda sui contenuti dell'accordo sindacale e le implicazioni derivanti dall'adesione agli stessi, organizzando un'assemblea sindacale in una sede che verrà concordata unitariamente. La stessa modalità di informazione verrà estesa anche all'accordo regionale per il trattamento dell'indennità di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario. Gli accordi di deroga dell'orario di lavoro e di forfetizzazione delle trasferte e degli straordinari dovranno essere firmati per adesione da parte dei lavoratori a cui si applicano.
- In caso di denuncia da parte dei lavoratori, di comportamenti scorretti da parte dell'azienda che ha sottoscritto l'accordo o di documentazione falsa, dopo le opportune verifiche fatte dalle strutture territoriali delle XX.XX., le stesse comunicheranno l'esito del controllo eseguito all'Osservatorio regionale che provvederà a derubricare l'accordo dandone comunicazione all'azienda stessa e alla DM di competenza.
Art. 4 - Procedura riconoscimento discontinuità e deroga orario di lavoro in aziende con più di otto (8) dipendenti
La seguente procedura si applica a tutte quelle aziende che, superato il limite degli otto (8) dipendenti rientrano nelle tipologie di trasporto descritte nel 1º comma dell'articolo 2 o richiedano la certificazione della discontinuità del proprio personale viaggiante inquadrato nel livello 3º Super pur non rientrando in quelle modalità di trasporto.
- L'impresa invierà la documentazione all'Osservatorio regionale allegando le ultime due (2) buste paga di tutto personale viaggiante con la relativa documentazione (dischi tachigrafici del cronotachigrafo analogico o riepilogo mensile dei cronotachigrafi digitali) atta a comprovare la discontinuità delle mansioni che lo stesso svolge, fogli di viaggio/missione dello stesso periodo.
- L'Osservatorio regionale provvederà ad inviare, alle XX.XX. territorialmente competenti, copia di tutta la documentazione consegnata dall'azienda atta a verificare i requisiti della discontinuità e della deroga dell'orario di lavoro, con tutti i dati dell'azienda (nome del titolare, indirizzo, fax e telefono).
- Le XX.XX. territoriali, sulla base della documentazione presentata, in caso di esito positivo della verifica sulla discontinuità, si incontreranno presso le sedi territoriali di competenza della CNA Fita ovvero delle Associazioni di categoria firmatarie del presente accordo, per firmare un accordo sindacale aziendale e informare i lavoratori sui contenuti dello stesso e le implicazioni derivanti dall'adesione alla deroga sull'orario di lavoro, organizzando un'assemblea sindacale in sede da concordare unitariamente. La stessa modalità di informazione verrà estesa anche all'accordo regionale per il trattamento
dell'indennità di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario. Gli accordi di deroga dell'orario di lavoro e di forfetizzazione delle trasferte e degli straordinari dovranno essere firmati per adesione da parte dei lavoratori a cui si applicano. Copia degli accordi firmati dalle XX.XX. territoriali dovranno essere inviati all'Osservatorio regionale che li archivierà.
Art. 5 - Principi generali
Il primo attestato di discontinuità e di deroga all'orario di lavoro avrà validità di un anno dalla data di stipula per le procedure di cui agli articoli 2 e 3 mentre per quelle previste nell'articolo 4, le parti potranno decidere di allungare l'efficacia a un triennio.
Nel caso in cui vi s1a un incremento di personale cui si applica l'articolo 11-bis, comma 2, l'azienda provvederà ad inoltrare ulteriore documentazione all'Osservatoro regionale secondo quanto previsto dall'Allegato 3.
Nel caso di imprese che abbiano in forza lavoratori inquadrati in livelli diversi dal 3ºS e/o lavoratori non aventi le caratteristiche della discontinuità, per i quali, per effetto delle modifiche delle modalità di trasporto, vengono cambiati i livelli e mansioni, le aziende dovranno chiedere la registrazione degli stessi nel personale viaggiante discontinuo usando il modello illustrato nell'Allegato 3.
Art. 6 - Attività di monitoraggio della procedura
Le parti ritengono che la corretta applicazione delle procedure di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 produca legalità che si traduce in una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione del dettato contrattuale in materia di mansioni esercitate in modo discontinuo, del regolamento europeo n. 561/2006 e n. 3821/1985 e del D.Lgs. n. 234/2008.
Sede paritetica regionale autotrasporto
La Sede paritetica regionale autotrasporto avrà le funzioni riportate di seguito:
- Approfondimento delle tematiche citate in premessa anche attraverso proposte o ricerche su singoli argomenti.
- Monitoraggio dell'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore dell'autotrasporto.
- Studio dei problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto.
- Verifica dell'attuazione territoriale del presente accordo.
- Relazione periodica alle parti firmatarie sui temi di cui ai punti precedenti.
Al fine di monitorare periodicamente i temi sopra richiamati e la situazione del trasporto delle merci nella nostra regione, le parti concordano di ritrovarsi con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, a livello regionale. In tale ambito saranno analizzati i dati complessivi derivanti dall'attività di registrazione dell'Osservatorio regionale.
Informazione ai lavoratori
Come previsto dal 1º comma dell'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, le parti stipulanti il presente accordo convengono che l'attività informativa nei confronti dei lavoratori prevista nel succitato comma, sia svolta all'atto della firma dell'accordo sindacale aziendale di discontinuità e dell'adozione della deroga dell'orario di lavoro cosi come previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, articoli 11 e 11-bis, nelle modalità previste all'interno delle procedure sopra citate.
Decorrenza e durata
Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 1º aprile 2013 al 31 marzo 2016; qualora nell'arco della sua vigenza intercorressero modifiche delle condizioni alla base dello stesso ovvero diventassero operative le disposizioni contenute nel CCNL inerenti la bilateralità, le parti si incontreranno per concordare le opportune modifiche.
In allegato:
2) Autocertificazione dell'impresa
3) Modifiche dimensioni o attività dell'azienda
Allegato 1 - Autocertificazione dell'impresa
Il sottoscritto _ _ _
_
Titolare dell'impresa _
_
Sita a _ in via _
_
n. tel. _ _ fax _ e-mail _ _
_
che svolge la seguente attività di autotrasporto
_
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_ _ _
_ _
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_ _ avente la seguente struttura occupazionale:
- numero totale dipendenti ;
- numero dipendenti al 3ºS ;
- impiegati in orario discontinuo ;
- natura dell'impresa ( ) artigiana ( ) industriale
iscritta ad ELBA, chiede di ottenere la registrazione dalla Sede paritetica regionale autotrasporto prevista dall'accordo regionale del 15 marzo 2013 come impresa che intende adottare il diverso regime di orario previsto dall'articolo 11-bis, comma 2 dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008. Il sottoscritto dichiara che:
1) ha ottemperato alla comunicazione preventiva verso i lavoratori interessati;
2) è consapevole delle conseguenze di Legge nel caso in cui i dati forniti non siano veritieri. Data
Firma titolare
_ _ ..
Allegato 2 - Modifiche dimensioni o attività dell'impresa
Il sottoscritto _ _ _
_
Titolare dell'impresa _ _
_
Sita a _ in via _
_
n. tel. _ _ fax _ e-mail _ _
_
che svolge la seguente attività di autotrasporto
_ _ _
_ _
_
_ _ Dichiara quanto segue: (Scegliere l'ipotesi):
( ) Ha realizzato, a far data dal / _/ , un incremento del personale impiegato in mansioni discontinue ai sensi dell'articolo 11-bis, accordo nazionale del 3 aprile 2008 rispetto a quello da Voi certificatoci con la comunicazione di ultimazione della procedura di registrazione datata / /
( ) è venuto meno il carattere discontinuo per il seguente numero di autisti:
Dichiara che l'attuale:
- numero totale dipendenti è pari a
- numero dipendenti al 3ºS impiegati in orario discontinuo è pari a
La natura dell'impresa è:
( ) artigiana ( ) industriale
ed è iscritta ad ELBA, chiede di ottenere una nuova registrazione dalla Sede paritetica regionale autotrasporto prevista dall'accordo regionale del 17 giugno 2008 come impresa che intende adottare il diverso regime di orario previsto dall'articolo 11-bis, comma 2 dell'accordo nazionale del 3 aprile 2008.
Il sottoscritto dichiara che:
1) ha ottemperato alla comunicazione preventiva verso i lavoratori interessati;
2) è consapevole delle conseguenze di Legge nel caso in cui i dati forniti non siano veritieri. Data
Firma titolare
_ _