Indizione delle elezioni Clausole campione

Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
Indizione delle elezioni a) Almeno 150 giorni prima della scadenza dell’organo deliberativo il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, informando le imprese associate a XXXXXX e le Organizzazioni datoriali stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo nonché le Organizzazioni datoriali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
Indizione delle elezioni. 1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, di seguito denominato “Fondo”, stabilisce la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della stessa. Il Presidente del Fondo provvede ad informare gli iscritti mediante comunicazione scritta, da affiggere in luogo accessibile a tutti o anche attraverso modalità operative e telematiche di cui il Fondo o i datori di lavoro dispongano. L’elezione dei rappresentanti degli iscritti presso l’Assemblea del Fondo avviene in attuazione dell’art. 17 dello Statuto.
Indizione delle elezioni. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori candi- dati a far parte dell’Assemblea informando tutte le organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del- l'Atto Costitutivo del Fondo. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che tutte le imprese associate al Fondo metteranno a disposizione.
Indizione delle elezioni. Le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio d’Amministrazione, che provvede ad informare tutte le XX.XX. stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, l’Aran, la Conferenza delle Regioni, l’ANCI, l’UPI ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante invio di posta elettronica e avviso da affiggere nelle bacheche sindacali delle amministrazioni e, per i pensionati, con idonea comunicazione. Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg. prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell’Assemblea in carica. Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, entro 15 gg. dai 180 gg. antecedenti la scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
Indizione delle elezioni. 1.1 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN, 3 mesi prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia con propria delibera quella per l'elezione dei Delegati dell’Enel e delle altre Imprese Associate al FOPEN. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini richiamati, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci.
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 11 – 14 maggio 2004 sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» e delle Confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 5 - 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.
Indizione delle elezioni. 1. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei professori ordinari dell’Ateneo; le elezioni degli altri Organi centrali sono indette con decreto del Rettore; le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Assemblee di Facoltà sono indette con Decreti dei Presidi di Facoltà, entro i termini e le modalità previste dal presente regolamento.