Fase transitoria Clausole campione

Fase transitoria. Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
Fase transitoria. In relazione alla necessità di rendere operativo il Circolo ISP sin dal momento dell’iscrizione del personale in servizio, le Parti contraenti, nella loro qualità di fonti istitutive, designeranno entro il 28 febbraio 2013, in conformità con la normativa transitoria dello Statuto (art.17) e avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati provvisori, nonché, entro il 30 aprile 2013, i componenti provvisori dei Consigli Territoriali, nel numero di 10 componenti per ciascun Consiglio di cui 2 di nomina aziendale. Detti organi rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio 2015. Le stesse Parti, nella qualità di fonti istitutive, provvederanno altresì a redigere il regolamento elettorale entro il 31 dicembre 2013. A decorrere dalla data di costituzione del Consiglio Direttivo provvisorio e comunque entro il 31 dicembre 2013, il medesimo completerà tutte le attività propedeutiche all’effettiva attivazione dell’Associazione. In particolare: ▪ definire l’organizzazione interna (procedure, processi, modulistica), nell’ambito delle previsioni di cui all’allegato Statuto; ▪ predisporre gli indirizzi strategici del Circolo per il periodo di mandato per perseguire gli scopi e gli obiettivi del Circolo ricreativo; ▪ definire le linee guida che dovranno indirizzare l’attività dell’Associazione, nonché individuare le attività di carattere nazionale e generale la cui programmazione e realizzazione è in capo al Direttore; ▪ favorire la confluenza di attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli esistenti, assumendone le relative delibere; ▪ predisporre la modulistica relativa all’esercizio della facoltà di revoca da parte del personale in servizio.
Fase transitoria. 1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
Fase transitoria. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31/7/1998 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
Fase transitoria. 1. Le disposizioni del presente regolamento che disciplinano i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo conformandosi al divieto imposto dall’art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 sono sospese fino alla data di entrata in vigore della predetta norma.
Fase transitoria. La nuova normativa non è immediatamente applicabile, poiché i contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali, aziendali) devono determinare le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto. Qualora, entro 5 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, non sia intervenuta la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro convocherà le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assisterà, al fine di promuovere l’accordo. Solo se entro i 4 mesi successivi a tale convocazione non verrà raggiunta un’intesa, il Ministro del lavoro individuerà in maniera provvisoria, con proprio decreto, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento.
Fase transitoria. Per i buoni già richiesti alla data del 25/06/2015 si applicheranno fino al 31/12/2015 le disposizioni precedenti che stabilivano un ricorso al lavoro accessorio nel limite di € 5.000 per la totalità dei committenti e di € 2.00033 per ciascun singolo committente.
Fase transitoria. Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.
Fase transitoria. La legge n. 92/2012 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”. Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Conseguentemente per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici. Si osserva inoltre che la data del 18 luglio 2012 rappresenta, ai sensi del novellato articolo 72 del Decreto leg.vo n. 276/2003, lo spartiacque per l’applicazione della nuova normativa in materia di buoni lavoro, da parte dei committenti e dei prestatori, non influendo, per il momento, su tutti gli aspetti procedurali e operativi di gestione di voucher. Pertanto, le Sedi INPS continueranno a distribuire i voucher a disposizione anche per i periodi successivi a tale data, dal momento che l’adeguamento dei buoni lavoro alle nuove caratteristiche previste, avverrà solo dopo l’emanazione del richiamato decreto ministeriale. Con riferimento all’espressione “già richiesti”, utilizzata dal legislatore in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all’acquisto, tecnicamente, si verifica solo per i buoni cartacei distribuiti dalle Sedi INPS e non per tutte le tipologie di voucher, si ritiene che il termine “richiesti” vada inteso, nel caso dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi, come prenotati in modo certo, attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione, il termine “già richiesti” deve ovviamente intendersi come “acquistati”, alla data del 17 luglio 2012. AZIENDE AGRICOLE – INTERPRETAZIONI MINISTERIALI Con circolare n. 4 del 18.01.2013 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introd...