Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto Clausole campione

Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31/5/82. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 il trattamento viene regolato dall'art.2120 del Codice civile e dalla legge 29/5/82, n. 297 (vedi allegato). Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 del Codice civile, convengono che a decorrere dal 27/11/97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art.16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all'operaio un'indennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297. Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31.5.82, valgo no le norme di cui all'art. 20, Disciplina speciale, Parte I, CCNL 17.7.79. Per il calcolo del TFR maturato fino al 31.12.89 valgono le misure in ore indicate dall'art. 20, Disciplina speciale, Parte I, CCNL 23.12.86. Il pagamento del TFR avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del Fondo TFR. Dichiarazione a verbale.. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza all'1.4.73 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di £. 44.000, già eventualmente corrisposta, in forza dell'Accordo 4.4.73, a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione di categoria e/o di anzianità. Per i lavoratori in forza all'1.5.76 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma, se dovuta, di £. 44.000 di cui al comma 1 della presente norma transitoria nonché dalla somma di £. 30.000, già eventualmente corrisposta in forza dell'Accordo
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi la retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29/5/1982, n. 297. Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31/5/1982 valgono le norme di cui all’art. 6, Disciplina Speciale, Parte Seconda, del contratto collettivo nazionale di lavoro 17/7/1979, che si riportano di seguito. Per l’indennità di anzianità dei lavoratori di cui alla presente parte speciale maturata successivamente all’1/1/1970, si intende riportata la norma contenuta dall’art. 17 della Disciplina Speciale, Parte Terza del presente contratto. Per l’anzianità maturata successivamente all’attribuzione della qualifica di appartenenza alla categoria speciale e, in ogni caso, non prima dell’1/1/1945 nelle province dell’Italia settentrionale e dell’1/4/1946 nelle province dell’Italia centro meridionale ed insulare, e fino al 31/12/1969, l’indennità di anzianità compete nelle seguenti misure:
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29/5/1982, n. 297. Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31/5/1982, valgono le norme di cui all’art. 17, Disciplina Speciale, Parte Terza del contratto collettivo nazionale di lavoro 17/7/1979. Il calcolo dell’indennità di anzianità verrà fatto sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mesi di almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il lavoratore di cui alla presente parte speciale è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell’ultimo triennio o, se il lavoratore di cui alla presente parte speciale non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che il premio od incentivo di produzione venga liquidato mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell’ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. È in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda. Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. - Dichiarazione a verbale - Le parti in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazio...
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