Multa Clausole campione

Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
Multa. Vi si incorre per:
Multa. Si incorre nella multa per:
Multa. Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
Multa. Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
Multa vi si incorre per: giustificazione L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro. La recidiva che abbia dato luogo per 2 (due) volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni. Le Parti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo delle multe comminate, detratte dalla busta paga del lavoratore entro il mese successivo all’adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati dall’Ente Bilaterale Nazionale di cui al successivo art. 127
Multa. 5 Il dipendente che, in via semplificativa:
Multa. 1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell’Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell’organizzazione; l’assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
Multa. Il dipendente che, in via semplificativa: • non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un notevole disservizio e/o ciò sia oneroso per la Società; • non rispetti l’orario di lavoro per almeno tre volte nel mese; • non sia in grado di giustificare oggettivamente un’assenza; • tenga un comportamento incivile nei confronti dell’utente o nei confronti dei propri colleghi; • esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società, compresa la vendita oggetti o biglietti al di fuori dell’orario di lavoro; • abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; • danneggi, per negligenza o disattenzione, anche lievemente il materiale affidatogli dalla Società; • esegua negligentemente il lavoro affidatogli; • non consenta con il suo ingiustificato comportamento, in caso di assenza per malattia, il controllo medico disposto dalla Società; • sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi; può essere oggetto di una multa d’importo pari fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà, stabilita in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie.
Multa. Il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi: