Multa Clausole campione

Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.
Multa. Si incorre nella multa per: a) inosservanza dell'orario di lavoro; b) assenza ingiustificata fino a tre giorni; c) negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate; d) mancata comunicazione del mutamento del proprio domicilio. La multa è comminata dal datore di lavoro in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione.
Multa. Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
Multa. Vi si incorre per:
Multa. Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
Multa. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell’Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell’organizzazione; l’assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
Multa. Il dipendente che, in via semplificativa:
Multa. Il dipendente che, in via semplificativa: - non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un notevole disservizio e/o ciò sia oneroso per la Società; - non rispetti l'orario di lavoro per almeno tre volte nel mese; - non sia in grado di giustificare oggettivamente un'assenza; - tenga un comportamento incivile nei confronti dell'utente o nei confronti dei propri colleghi; - esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società, compresa la vendita oggetti o biglietti al di fuori dell'orario di lavoro; - abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; - danneggi, per negligenza o disattenzione, anche lievemente il materiale affidatogli dalla Società; - esegua negligentemente il lavoro affidatogli; - non consenta con il suo ingiustificato comportamento, in caso di assenza per malattia, il controllo medico disposto dalla Società; - sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi; può essere oggetto di una multa d'importo pari fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà, stabilita in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie.
Multa. L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: a) Non si presenti al lavoro, lo sospenda, ne anticipi la cessazione senza avvertire il datore di lavoro o un suo preposto o senza un giustificato motivo; b) Non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; c) Abbia condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori, gli altri dipendenti e nei confronti di ▇▇▇▇▇; d) ▇▇▇▇▇▇▇▇ negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali, dei beni mobili e degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza; e) Non abbia osservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e dell'ambiente; f) In maniera non grave e per disattenzione procuri guasti o sperpero di materiale dell'impresa; g) Non avverta immediatamente i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari, alle attrezzature o nel caso in cui non segnali eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; h) Contravvenga il divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove per disposizione di legge, ragioni tecniche o di sicurezza impongano tale divieto; i) Introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; j) Trasgredisca in qualche modo i doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un disservizio, un danno o un pericolo all'azienda, ai dipendenti o ai terzi. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione, mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
Multa. Vi si incorre per: 1) inosservanza dell'orario di lavoro; 2) assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa potrà variare dal 5 al 15% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; 3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi commi d) ed e); 4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;