Contribuzione a carico dell'azienda Clausole campione

Contribuzione a carico dell'azienda. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8ª e la 9ª categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari: - all'1% dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999; - all'1,2% a decorrere dal 1° gennaio 2000, per la generalità dei lavoratori; - all'1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Contribuzione a carico dell'azienda. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valo- re cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria, di seguito denominato “retribuzione FONDAPI”, pari: - all’1% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999; - all’1,2% a decorrere dall’1 gennaio 2000.
Contribuzione a carico dell'azienda. A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R, del: 1,20% a decorrere dal 01.05.2004 1,30 % a decorrere dal 1.01.2013 L’aliquota del contributo al FONDAPI a carico delle aziende sarà incrementata dello 0,30 così suddiviso: • a partire dal 01 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell’1,40% (incremento 0,10%); • a partire dal 01 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell’1,50% (incremento 0,10%); • a partire dal 01 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell’1,60% (incremento 0,10%). A partire dal 1.3.2019 la contribuzione a carico delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,70% OMISSIS

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).