Norma generale Clausole campione

Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Norma generale. Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede del servizio a lui assegnato o, come nel caso del personale impiegatizio, presso la sede. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché l'Azienda possa eventualmente sostituire il lavoratore assente. Le assenze dovranno essere comunicate secondo le modalità di legge in vigore e nei tempi prescritti, ovvero tempestivamente così come stabilito dalle recenti disposizioni in materia. Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 55 del presente Contratto. In casi speciali e giustificati l'Azienda potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Norma generale. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Vengono riconfermate le norme dell'art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.
Norma generale. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "azienda" utilizzata dal presente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.
Norma generale. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
Norma generale. Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le Rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle Organizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di spettanza delle organizzazioni stesse.
Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali sottoscritti da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e CONFSAL.
Norma generale. L’Impresa Aggiudicataria esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell’arte e alle prescrizioni e direttive dell’Ateneo, integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre dei beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti. L’attività dell’Impresa Aggiudicataria non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’Ateneo, né ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di quest’ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d’attività da prestare. L’Aggiudicatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell’esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all’Impresa Aggiudicataria medesima. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell’Ateneo disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/?xx_xxxxxxxxx_xxxxx=00000
Norma generale. E' esclusa l'applicabilità di tutte le disposizioni in contrasto con la convenzione in oggetto. Letto, confermato e sottoscritto IL SEGRETARIO COMUNALE Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 1-2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19.
Norma generale. Per tutto quanto non previsto dalle presenti misure, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei Contratti collettivi nazionali di lavoro e nei Contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.