Norma generale Clausole campione

Norma generale. Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente. Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo. Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente Contratto. In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Norma generale. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Vengono riconfermate le norme dell'art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.
Norma generale. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "azienda" utilizzata dal presente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.
Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali sottoscritti da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e CONFSAL.
Norma generale. E' esclusa l'applicabilità di tutte le disposizioni in contrasto con la convenzione in oggetto. Letto, confermato e sottoscritto
Norma generale. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza dell'azienda e degli impianti; c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti; d) lavoro a turni; sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale.
Norma generale. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplina, si applicano le disposizioni previste dall’Accordo individuale sottoscritto, dalla regolamentazione in uso all’Ente, dalla normativa generale e speciale nel tempo vigente in materia, dal DM del 19/10/2020, dai CCNL, dal codice disciplinare di cui al D.P.R. n. 62/2013, dal Codice etico e dal Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna Accordo di Lavoro Agile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e segg. della L. 22 maggio 2017, n. 81 Bologna CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, con sede in ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ in persona del dirigente dell’Area/Settore/Servizio di seguito “il dirigente” il/la Sig./ra nato/a a il CF residente/domiciliato a in via n. assegnato alla medesima struttura di seguito “il dipendente” a) la Disciplina del Lavoro Agile allegata al POLA vigente approvato dalla Città metropolitana di Bologna, regolamenta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e lo schema di Accordo individuale da sottoscrivere tra le parti; b) dal è in essere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo (di seguito il «Rapporto di Lavoro») con articolazione oraria a tempo pieno/part time a n ore settimanali oppure ; Le parti convengono quanto segue: 1. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo il dipendente modifica la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in essere con la Città metropolitana di Bologna, adottando la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working) fino al . La prestazione lavorativa in modalità agile verrà svolta nel rispetto del presente Accordo individuale, del Piano organizzativo lavoro agile (POLA) e del Disciplinare sul lavoro agile ad esso allegato che le parti dichiarano di conoscere e accettare. 2. Tenuto conto del profilo Smart assegnato, dalla data di decorrenza del presente Accordo il dipendente svolgerà n. giorni settimanali di prestazione lavorativa in modalità agile, con possibilità di usufruire di ulteriori n. 2 giorni mensili (c.d. plus mensile) da utilizzare previo accordo con il dirigente. La programmazione delle giornate lavorative in modalità agile deve essere concordata preventivamente con il dirigente sulla base delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza. 3. il dipendente svolge la prestazione lavorativa in modalità agile utilizzando la strumentazione informatica fornita dall’Ente indicata nel POLA in alternativa il dipendente svolge la ...
Norma generale. L’Impresa Aggiudicataria esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell’arte e alle prescrizioni e direttive dell’Ateneo, integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre dei beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti. L’attività dell’Impresa Aggiudicataria non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’Ateneo, né ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di quest’ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d’attività da prestare. L’Aggiudicatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell’esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all’Impresa Aggiudicataria medesima. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell’Ateneo disponibile al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/?▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇=▇▇▇▇▇
Norma generale. Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le Rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle Organizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di spettanza delle organizzazioni stesse.