Permessi Clausole campione
Permessi. 1. Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.
2. In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore tre giornate di permesso retribuito.
3. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello, l'azienda concederà un permesso retribuito di tre giorni se l'evento luttuoso si è verificato nella città sede di lavoro o nella provincia; di 5 giorni di cui tre retri- buiti, se l'evento si è verificato fuori dalla provincia e i giorni di viaggio saranno retribuiti nella misura massima di giorni due.
4. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giorna- liera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.
5. Al lavoratore che dona gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata di riposo la normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato ai sensi dell'art. 2 legge 13 luglio 1967 n. 584.
6. Al lavoratore che contrae matrimonio, in occasione dello stesso, sarà concesso un congedo di 15 giorni, dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto della Previdenza Sociale.
7. Ai fini del diritto all'assegno per congedo matrimoniale i lavoratori interessati devono presentare al datore di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo a quello della cele- brazione del matrimonio il certificato relativo rilasciato dalla competente autorità comunale oppure il certificato di famiglia dal quale risultino i dati essenziali del matrimonio celebrato.
8. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
9. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le disposizioni che si riferiscono al ma- trimonio e quelle contenenti la parola “coniuge”, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Permessi. 10.1 L’operatore volontario usufruisce di un massimo di ventisei giorni di permesso retribuiti, ivi compreso i permessi per gravi e giustificati motivi (gravi necessità familiari, licenze matrimoniali ecc.), calcolati su 12 mesi e frazionati proporzionalmente per periodi inferiori ai 12 mesi.
10.2 Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per un giorno e/o più giorni e non è frazionabile in permessi orari.
10.3 Gli operatori volontari possono altresì usufruire di ulteriori documentati permessi straordinari, che non vanno decurtati dai ventisei giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie: - donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione; - un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi; - nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali; - esercizio del diritto di voto: 1 giorno per gli operatori volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per gli operatori volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; - convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno; - lutto: 3 giorni per legami parentali di primo grado (genitori, fratelli, ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇), secondo grado e di affini entro il primo grado; - partecipazione a prove concorsi pubblici, previa presentazione di documentazione attestante l’effettivo espletamento della prova; - volontariato per eventi straordinari di protezione civile: un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi.
10.4 Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
10.5 I permessi vengono fruiti dall’operatore volontario, in accordo con l’Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma deb...
Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.
Permessi. I componenti dell’assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee. Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Permessi. Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato. Su richiesta, saranno eventualmente concessi brevi permessi retribuiti sino ad un massimo di 72 ore annue.
Permessi. 1. Il datore di lavoro su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi.
2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate.
4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta.
5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente.
6. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.
7. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso.
8. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.
Permessi. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata.
Permessi. Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si sia verificato fuori dalla provincia. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo 2000, n. 53.
Permessi. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compa- tibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere d’origine e per il ritorno e con l’aggiunta di una o due quote per il pasto a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza di 3 giorni dei quali uno retribuito. È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza del diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’a- zienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. Il lavoratore avrà facoltà di recuperare – secondo la necessità produttiva della azienda – un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni alla data di godimento della licenza sopraddetta. In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’articolo 59 l’a- zienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese.
