Inadempimenti Clausole campione

Inadempimenti. Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..
Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità di regolazione e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento.
Inadempimenti. In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: • di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; • di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; • di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le f...
Inadempimenti. In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l’Affidatario dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di gg. 5 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal Comune. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Affidatario, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo previsto di seguito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. Il Comune non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
Inadempimenti. 1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l’intervento in economia, l’Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
Inadempimenti. 1. Qualora gli OPERATORI non provvedano senza giusta causa, all'ultimazione, a regola d'arte, delle opere di urbanizzazione - nei tempi stabiliti dal precedente articolo 16 - il COMUNE diffiderà gli OPERATORI con assegnazione di un termine per l'ultimazione non inferiore a giorni 90 e, in caso di persistente inadempimento, potrà escutere integralmente o in parte, in relazione all'importo delle opere da realizzare, le fideiussioni di cui all’articolo 15 e agire in danno, realizzando o completando direttamente le opere di urbanizzazione.
Inadempimenti. 1. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla realizzazione delle opere di ristrutturazione entro i termini previsti dal comma 4 del precedente articolo per cause oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, può essere concessa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, una sola proroga. Trascorso inutilmente il termine pattuito o concesso senza che i lavori siano ultimati, il concessionario si intenderà inadempiente con conseguente risoluzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata il concessionario, per gli eventuali lavori effettuati, non ha diritto ad alcun compenso.
Inadempimenti. Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dovrà, su richiesta scritta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno il 66.6% del capitale delle Obbligazioni in essere, dichiarare che le Obbligazioni sono, e dovranno di conseguenza immediatamente
Inadempimenti. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
Inadempimenti. 1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'ese- cuzione dei lavori - con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fidejussione di cui all'art. 4 - pari o superiori a 5 (cinque) sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddop- pio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione/autorizzazione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fideiussoria. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versa- mento della cauzione in denaro.