Impossibilità sopravvenuta Clausole campione

Impossibilità sopravvenuta. Qualora, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, intervengano provvedimenti di pub- bliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l’im- possibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente comma, e comunque in un tempo non infe- riore di 45 giorni (quarantacinque) di calendario, il presente Contratto si intenderà risolto. Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale, il Fornitore, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui il Fornitore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al comma precedente, il Con- tratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, nei casi previsti dall’art. 1464 C.C. L’eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Fornitore dal Cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente arti- colo.
Impossibilità sopravvenuta. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di impossibilità sopravvenuta definitiva le parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del Contratto, ferma restando la possibilità per Soenergy S.r.l. di recedere dal Contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese.
Impossibilità sopravvenuta. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà di Interplanet S.r.l. che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione dei Servizi. Interplanet S.r.l. provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. A titolo meramente esemplificativo, le Parti convengono che sarà riconosciuto come un evento di impossibilità sopravvenuta il caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’operatore assegnatario della numerazione telefonica di consentire l’attivazione dei Servizi xDSL.
Impossibilità sopravvenuta. 25.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà di FASTWEB e/o di e.BisMedia che rendano impossibile l’esecuzione della prestazio- ne dovuta ovvero l’attivazione e/o l’erogazione dei Servizi. FASTWEB e/o e.BisMedia provvederanno a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. A titolo meramente esemplificativo, le Parti convengono che sarà riconosciuto come un evento di impos- sibilità sopravvenuta il caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’operatore assegnatario della numerazione telefonica di consentire l’attivazione dei Servizi ADSL.
Impossibilità sopravvenuta. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico - organizzativi non dipendenti dalla volontà di TELEMANAPOLI che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione e/o l’erogazione dei Servizi. TELEMANAPOLI provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le Parti convengono che sarà riconosciuto come un evento di impossibilità sopravvenuta il caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’operatore assegnatario della numerazione telefonica di consentire l’attivazione dei Servizi xDSL.
Impossibilità sopravvenuta. 20.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà di FASTWEB che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione e/o l’erogazione dei Servizi. FASTWEB provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.
Impossibilità sopravvenuta. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico - organizzativi non dipendenti dalla volontà di Xxxxx che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione e/o l’erogazione dei Servizi. Xxxxx provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le Parti convengono che sarà riconosciuto come un evento di impossibilità sopravvenuta il caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’operatore assegnatario della numerazione telefonica di consentire l’attivazione dei Servizi xDSL.
Impossibilità sopravvenuta. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà di FASTALP e che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta ovvero l'attivazione e/o l'erogazione dei Servizi. FASTALP provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.
Impossibilità sopravvenuta. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnico - organizzativi non dipendenti dalla volontà di Naldoni Elettronica che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione e/o l’erogazione dei Servizi. Naldoni Elettronica provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.
Impossibilità sopravvenuta. (a) Xxx sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Fornitore la fornitura dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.