PAGAMENTI Clausole campione

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora...
PAGAMENTI. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza dell...
PAGAMENTI. 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
PAGAMENTI. All'Appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un primo pagamento in acconto, sulla base di uno stato di avanzamento emesso al raggiungimento di un ammontare dei lavori di importo pari a € 500.000,00 al lordo del ribasso contrattuale ed al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. La Stazione Appaltante procederà quindi alla liquidazione del restante importo lavori eseguiti tramite un ulteriore stato di avanzamento lavori coincidente con la redazione dello stato finale, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente; ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del presente capitolato. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di ...
PAGAMENTI. Il pagamento del servizio professionale avverrà in rate semestrali, al raggiungimento del 50% del totale contrattuale annuale. La quinta e ultima rata al termine della prestazione previe verifiche d’uso, nei modi vigenti presso la Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nelle fatture, scadenza che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura conformemente all’art. 10.3 della delibera n. 337/07 AEEG. Il pagamento sarà effettuato a favore di EXERGIA con valuta fissa alla data di scadenza della fattura ovvero, se coincidente con un giorno festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, mediante addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. – Rapporti Interbancari Diretti) ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente di EXERGIA indicato in fattura. In caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell’addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere comunque eseguito dal Cliente alla scadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di EXERGIA. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con EXERGIA. Art. 11- Mancato Pagamento Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso uffic iale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Pre...
PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) , emessi dalla Camera di Commercio firmati digitalmente dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria della Camera di Commercio o dai rispettivi delegati o sostituti. L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso la Camera di Commercio, di riscontro dell'avvenuto pagamento. I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso: ● bonifico bancario e postale; ● accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore; ● per cassa (contanti); ● commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria; ● accredito Tesoreria provinciale dello Stato per tab. A e B; ● regolarizzazione di provvisori in uscita; ● compensazione con reversali di incasso; ● bonifici verso Banche estere. L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso. L’Istituto, su specifica richiesta della Camera di Commercio dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30. Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento. Per tutti i pagamenti verrà attribuita, dall’Istituto Cassiere, la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati. In particolare, per gli emolumenti dei dipendenti dell’Amministrazione, che dovranno essere effettuati con valuta fissa, non saranno addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia...
PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquep...