GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua . In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria chiederà alla ditta aggiudicataria di costituire, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori dell'importo presunto della fornitura (IVA esclusa). L’Azienda si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l’importo della stessa sia pari od inferiore ad € 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l’Azienda.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria chiederà la costituzione di una garanzia di esecuzione del contratto alle Ditte facenti parte dell’Accordo Quadro.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è pari al 10% dell’importo contrattuale, con eventuale applicazione delle variazioni previste dal medesimo art. 113 c.1. Ai fini della definizione dell’importo contrattuale si terrà conto dei prezzi unitari offerti e della quantità presunta di pasti per il triennio indicata nel precedente art. 3. La fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione dovrà:
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera/ordine, una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo della fornitura (IVA esclusa);
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell'importo dell’appalto (IVA esclusa). L’Azienda si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l’importo della stessa sia pari od inferiore ad € 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l’Azienda. • La garanzia deve espressamente prevedere: • La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; • L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. • Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d’ora che la garanzia fideiussoria deve intendersi progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% per cento dell'iniziale importo garantito. • L’ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. • Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché: • non siano state definite le eventuali controversie; • non sia stata liquidata l’ultima fattura; • non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza. • La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta. • La fidejussione o la polizza, intestata all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. • In caso di proroga/rinnovo del contratto, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo. • Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal con...
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento e, inoltre, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 l’Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e a garanzia di quanto previsto dall’art. 123, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 presenta la garanzia fideiussoria n. 621622 rilasciata da ELBA Assicurazioni s.p.a. di Brescia in data 05.08.2014 dell’importo di Euro 78.564,16 ( Euro settantottomilacinquecentosessantaquattrovirgola16) pari al 5% dell’importo contrattuale. L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto ai sensi dell’art. 40,comma 7, del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 essendo l’impresa appaltatrice in possesso della certificazione di sistema di qualità. La suddetta garanzia viene depositata agli atti del Settore Gare – U.I. Gare Forniture e Servizi alla Persona – Provveditorato. L’impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione qualora la stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 l’aggiudicataria , come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e a garanzia di quanto previsto dall’art.123, commi 2 e 3, del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 presenta la garanzia fideiussoria n.6001500663647 rilasciata da UNIPOL SAI di Milano Agenzia Bologna in data 16.07.2014, dell’importo di euro 2.274.000,00 (Euro duemilioniduecentosettantaquattromila/00) . L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto ai sensi dell’art. 40,comma 7, del D.lgs 12 aprile 2006 n.163 in quanto l’aggiudicataria risulta in possesso della certificazione del sistema di qualità. L’aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione qualora la stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.