Garanzia E Clausole campione

Garanzia E. Assicurazione di Disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private)
Garanzia E. (OPERANTE PER IL MEDICO DIPENDENTE/INTRAMOENIA/EXTRAMOENIA)

Related to Garanzia E

  • Garanzia Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

  • Garanzie A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contrat- to ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del paga- mento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle impo- ste, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - ven- gono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso. La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzio- nale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere) fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clauso- le di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanzia- mento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscri- zione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente. L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: ………..........…. Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B.. Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata- ria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • Garanzia Base La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come: • il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente; • i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi; • il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; • la persona individuata sulla Scheda di poliz- za nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i compo- nenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e con essa conviventi o il conviven- te more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazio- ne.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

  • Autorizzazioni L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.