Common use of GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

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Samples: Capitolato Di Gara, 158.255.242.116, 158.255.242.116