Forma e contenuto del contratto Clausole campione

Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI). Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) dalla 1ª alla 6ª e per le relative mansioni.
Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo.
Forma e contenuto del contratto. 1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Forma e contenuto del contratto. Il contratto deve essere scritto e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: • Durata il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari; • ipotesi, oggettive o soggettive di stipula si richiama quanto indicato precedentemente in relazione alle ipotesi di assunzione; • luogo e modalità della disponibilità garantita dal lavoratore il luogo può essere anche un numero telefonico, un numero di fax, una casella di posta elettronica e non necessariamente un luogo geografico. Qualora, tuttavia, si dovesse riscontrare la presenza nel contratto di un riferimento geografico, la legge non vieta che la disponibilità del lavoratore possa essere data sull’intero territorio nazionale. Quanto alla modalità, si deve intendere la regolamentazione che il lavoratore si impegna a garantire (ad esempio solo nei giorni feriali oppure non oltre un certo orario serale, ecc. ); • preavviso di chiamata del lavoratore è necessario constatare la presenza del preavviso di chiamata che non deve essere inferiore a un giorno lavorativo; • trattamento economico e normativo. Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità (se prevista) la Commissione deve verificare che al lavoratore intermittente venga garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari livello e mansione, anche se riproporzionato sulla base all'attività effettivamente svolta. Trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità avviene con le modalità previste per gli altri dipendenti. L’indennità di disponibilità è prevista per i periodi di inattività e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere alla chiamata. Il relativo ammontare è stabilito dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti minimi fissati dal D.M. 10 marzo 2004 (20% di paga base, contingenza, E.D.R. e ratei di mensilità aggiuntivi) e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata. L’indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie. Se il...
Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI). Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1s al 5° livello e per le relative mansioni relativamente al settore Alimentazione e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal A1s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore Panificazione.
Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1s al 5° livello e per le relative mansioni relativamente al settore Alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal A1s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore Panificazione.
Forma e contenuto del contratto. 1. I contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Qualora l’aggiudicazione avvenga con piattaforme telematiche, la stipulazione avviene a mezzo di sottoscrizione sulle medesime piattaforme.
Forma e contenuto del contratto. Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione determinata secondo le percentuali progressive di cui al successivo punto 7; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono come obbligatoria. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI). Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) indicate nel successivo punto 6) del presente articolo e per le relative mansioni.
Forma e contenuto del contratto. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI). 4 - Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore di lavoro effettivamente prestate, con diritto agli istituti indiretti e differiti maturati. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità di cui al comma precedente.