Formazione dell’apprendista Clausole campione

Formazione dell’apprendista. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente c.c.n.l. ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine. Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e- learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; al fine di favorire la diffusione di nuove tecnologie e metodiche di lavoro il secondo livello di contrattazione potrà definire anche il riconoscimento delle competenze di aziende di produzione e/o commercializzazione di prodotti a cui si rivolgono le imprese dei settori a cui si applica il presente c.c.n.l. Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, non riproporzionabile in caso di apprendistato part-time. Per gli apprendisti del 1° Gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l'obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda. Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui all'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a q...
Formazione dell’apprendista. Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali. Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
Formazione dell’apprendista. L’Agenzia per il lavoro è responsabile, unitamente all’utilizzatore per quanto di sua competenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
Formazione dell’apprendista. Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali. Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
Formazione dell’apprendista. (art. 4, comma 1) L’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor di Agenzia, compie le seguenti principali attività: - definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e con l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale; - comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato dall’impresa utilizzatrice; - svolge, con cadenza semestrale e dandone comunicazione all’utilizzatore, un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato; - attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato, attribuisce specifica qualifica professionale sentito il parere della Commissione Nazionale istituita presso Forma.Temp. Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualifica professionale. L’Agenzia è tenuta a comunicare, entro 5 giorni, a Forma.Temp i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica.
Formazione dell’apprendista. 1) Fatte salve le deroghe per le attività stagionali e per le aziende consortili, il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.
Formazione dell’apprendista. Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei C.C.N.L.. Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere. Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all’azienda.
Formazione dell’apprendista. 1) Il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.
Formazione dell’apprendista. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza , per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Le ore di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui all’art. 41 del ccnl e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge. La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Formazione dell’apprendista. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei C.C.N.L. . Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere. Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda. Registrazione della formazione e della qualifica La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.