Common use of DURATA DELLA CONCESSIONE Clause in Contracts

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di concessione del servizio in oggetto decorrerà dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto La durata della concessione è di concessione del servizio in oggetto decorrerà anni decorrenti dalla data di redazione stipula della concessione stessa, ovvero dalla data di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riservaavvio all’esecuzione del contratto d’urgenza, secondo qualora ricorrano i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materiadi cui all’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. Le attività di gestione dovranno cessare allo scadere naturale del contratto, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula salvo proroga. E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. La detenzione della struttura oltre il limite naturale sancito dal contratto non costituirà, ad alcun titolo, volontà del Comune di procedere al rinnovo o proroga del rapporto contrattuale e configurerà, pertanto, la detenzione abusiva di beni altrui, salvo non sia formalizzata con apposito atto amministrativo. Il Concedenteconcessionario si impegna ad assicurare, entro la scadenza alla fine del rapporto contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la disponibilità alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, contratto nella misura strettamente necessaria ed per l’espletamento delle procedure di selezione pubblica previste per la concessione in gestione di una simile struttura, per un periodo non superiore a 360 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraentevigenti al momento della scadenza. Solo in In caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegnacambio di concessione, previa valutazione positiva sulla gestione alla scadenza del serviziorapporto contrattuale, il Concedente concessionario si riserva impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di procedere alla ripetizione dei servizigarantire un efficace passaggio di consegne, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 senza oneri aggiuntivi per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortaComune.

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Samples: www.comune.rende.cs.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto La concessione avrà la durata di concessione del servizio in oggetto decorrerà quindici annate agrarie, con possibilità di una sola proroga di ugual periodo, con decorrenza dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula sottoscrizione del contratto. Il ConcedenteL'eventuale rinnovo di ulteriori anni quindici, entro la verrà autorizzato solo previo accordo tra le parti da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale. Alla scadenza del contratto gli immobili dovranno essere riconsegnati alla Regione Molise liberi e sgomberi da persone e cose, si riservasenza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di nessun genere ed a qualsiasi titolo. Qualora siano state effettuate migliorie, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima solo previa autorizzazione da parte della Regione SardegnaMolise, previa valutazione positiva sulla gestione vi è la rinuncia da parte del servizioconduttore fin d’ora a qualsiasi rimborso e spese derivanti dalle stesse e non potranno essere richiesti indennizzi alla scadenza del contratto, il Concedente si riserva né altro a pretendere dalla proprietà, sia in termini di procedere alla ripetizione costo delle opere eseguite, sia di incremento di valore attribuito al fondo. Il valore dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre annilavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio della Regione Molise. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da stipula del contratto dovrà avvenire entro trentacinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Qualora la Regione abbia la necessità di rientrare in possesso dell’azienda o di una sua parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della sua naturale scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione all’affittuario, con preavviso di mesi sei, mediante comunicazione via PEC (o lettera raccomandata), senza che l’affittuario possa qualcosa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo, salvo il riconoscimento economico degli interventi e delle lavorazioni colturali già effettuati oltre i frutti pendenti e la riduzione proporzionale del canone per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortala parte riconsegnata.

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Samples: Bando Di Gara Relativo a Procedura Aperta Per La Concessione in Affitto E Valorizzazione Dell’azienda Pantano Di Termoli, Di Proprietà Regionale

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di La durata della concessione del servizio è stabilita in oggetto decorrerà anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1 giugno 2017 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di redazione di apposito del verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020consegna del servizio. La Concessione del servizio, alla scadenza del contratto, si intende risolta di diritto. Il Concedente contratto si riservariterrà, secondo i presupposti e altresì, risolto di diritto qualora nel rispetto delle disposizioni legislative in materiaxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx di legge che abroghino l’oggetto della concessione. Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di richiedere l’esecuzione affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private. In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della risoluzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il ConcedenteNel caso in cui, entro invece, fossero introdotte norme che modifichino parzialmente la scadenza contrattualemateria dell’imposta sulla pubblicità, si riservaovvero i diritti sulle pubbliche affissioni o la T.O.S.A.P. e/o le modalità di gestione del servizio stesso, il contratto sarà rivisto in amichevole accordo fra le parti con l’intento di ristabilirne il sinallagma iniziale. Ove le parti non dovessero trovare un accordo in tal senso, la facoltà soluzione della controversia sarà demandata al giudizio del collegio arbitrale di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’artcui al successivo art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta23.

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Samples: www.comune.bardonecchia.to.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto La concessione della gestione avrà la durata di concessione del servizio in oggetto decorrerà 5 (cinque) anni rinnovabili di altri 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di redazione di apposito sottoscrizione del verbale di inizio consegna dell’area e della gestione redatto in contraddittorio tra convenzione. Dall’assegnazione dell’area fino alla firma della convenzione il Concessionario concessionario avrà l’obbligo di aprire e chiudere il Concedente e scadrà in data 31.12.2020Parco. Il Concedente Comune si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, procedere alla consegna dell’impianto nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraentedella stipula della succitata convenzione. Solo in caso E’ escluso il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte dovrà essere presentata almeno 4 mesi prima della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente scadenza; l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere alla ripetizione al rinnovo della concessione. Qualora durante il periodo della concessione l’amministrazione debba eseguire dei servizilavori all’interno della Serra denominata “Giardino di Cristallo” o all’interno del parco che impediscano in modo parziale o totale le attività previste e/o programmate dal concessionario l’amministrazione rimarrà indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria per mancati introiti, in analogia all’artdanni d’immagine o qualunque altro fatto che possa condurre il concessionario ad avanzare richieste nei confronti dell’Amministrazione comunale. 63E’ fatto obbligo all’Amministrazione, comma 5salvo casi di urgenza (rottura impianti, del D.Lgs. 50/2016 guasti e/o manomissioni che possano creare pericolo per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune la pubblica incolumità) avvisare il concessionario con 20 giorni di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza anticipo per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortal’esecuzione delle opere ritenute necessarie.

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Samples: www.padovanet.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto disciplinato dal presente capitolato avrà la durata di concessione del servizio in oggetto decorrerà 3 (tre) anni decorrenti dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario stipula e il Concedente e scadrà in data fino al 31.12.2020. Non è consentito il rinnovo tacito della concessione. Alla data di scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni concessionario può recedere dal contratto prima della stipula del contrattoscadenza della concessione, previa comunicazione al Comune, a mezzo raccomandata a.r. presentata almeno 6 mesi prima della data dell’effettiva cessazione dell’attività. In caso di cessazione dell’attività senza il prescritto preavviso, il Comune si riserva di incamerare la cauzione. Il Concedentecontratto si intende concluso alla scadenza naturale fissata il 31.12.2020, entro senza bisogno di alcuna disdetta da entrambe le parti. Al cessare della concessione, il concessionario uscente dovrà rendere liberi i locali, asportando le attrezzature, scorte e quanto altro di sua proprietà. Il Comune può in qualsiasi momento revocare la scadenza contrattualeconcessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva, la facoltà ovvero nel caso di disporre la proroga del contrattomutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. In tal caso, ai sensi dell’art. 10621 quinquies della legge 241/1990 e previa valutazione degli uffici competenti, comma 11potrà essere riconosciuto al concessionario un indennizzo parametrato al solo danno emergente, tenendo conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo concessionario della contrarietà della concessione demaniale marittima da parte e del contratto all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso del concessionario all’erronea valutazione della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione compatibilità dei servizi, in analogia all’artsuddetti atti con l’interesse pubblico. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione L’inizio dell’attività è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte subordinata al conseguimento delle licenze e delle autorizzazioni ai sensi della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortavigente normativa.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di concessione del servizio in oggetto decorrerà avrà la durata di 7 (sette) anni consecutivi, con decorrenza dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riservastipula del contratto (ovvero, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materiase precedente, di richiedere l’esecuzione attivazione del servizio, improrogabilmente prevista per il 09/09/2019) e scadenza al 08/09/2026, salvo cessazione anticipata delle prestazioni prima degli effetti del contratto qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati dal presente Capitolato. Su richiesta dell’Amministrazione il concessionario è comunque tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula stipulazione del contrattocontratto e ad adempiere all’eventuale richiesta della Provincia di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. Il Concedente32, entro la comma 8 del Codice. Alla scadenza contrattualedella concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del Codice, l’Amministrazione si riserva, riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento della nuova concessione, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi. Si precisa che la decisione di ricorrere all’opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte del contratto, ai sensi dell’artconcessionario. Qualora l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di proroga di cui sopra è tenuta a darne comunicazione al concessionario almeno 2 (due) mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto di servizio sottoscritto dal concessionario e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni. Come previsto dall’art. 106, comma 11, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizioCodice, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei serviziconcessionario è pertanto tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 patti e condizioni o più favorevoli per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortal’Amministrazione.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto La concessione avrà durata di concessione anni 1 (uno) a decorrere dall’avvio del servizio in oggetto decorrerà ovvero dalla data di redazione esecuzione anticipata della prestazione qualora ricorrano le ipotesi di apposito verbale cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 senza che i soggetti concorrenti, con la partecipazione alla gara, possano opporre riserve. Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di inizio formale disdetta tra le parti. Al fine della gestione redatto in contraddittorio tra scelta della procedura da applicare, il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riservavalore stimato della concessione, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 106, comma 11, 167 del D.Lgs. D.lgs n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria è pari ad €. 144.860,00 oltre Iva se dovuta, che corrisponde alla stima dei ricavi complessivi da gestione ed è determinato sulla base del numero massimo di postazioni e delle tariffe riferimento di cui al precedente punto 4.3 (avuto riguardo alle medesime condizioni contrattualitariffe previste nel progetto di Gestione Velostazione, nelle more approvato con delibera di svolgimento e conclusione Giunta Comunale n. 35 del 13.02.2018, la cui applicazione rimane comunque subordinata all’approvazione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima relative tariffe da parte della Regione SardegnaGiunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022), previa valutazione positiva sulla per un periodo di funzionamento di 60 mesi. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’amministrazione comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio, il Concedente si riserva (rischio di procedere alla ripetizione dei servizidomanda e di disponibilità), in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 quanto in via sperimentale la concessione sarà attivata per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortaun solo anno.

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Samples: www.comune.ugento.le.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di La concessione del servizio in oggetto decorrerà dalla data refezione scolastica per gli alunni e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di redazione primo grado, nonché dell’asilo nido del territorio comunale avrà una durata di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario 5 (cinque) anni scolastici consecutivi a decorrere dal 1 Settembre 2018 e il Concedente fino al 31 Agosto 2023. Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattualesmi, si riserva, la facoltà prevede l’opzione di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e necessario alla conclusione delle ordinarie procedure di scelta necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Solo In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria. Si precisa che: − per motivi d’urgenza il servizio, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace potrà avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e comunque avrà inizio inderogabilmente il 01 settembre 2018. − Il servizio di refezione deve essere sempre garantito anche in casi di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale. Va inoltre tenuto presente quanto prescrive il D.L. 95 del 6 luglio 2012, art. 1 comma 13, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non consenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di rinnovo cui all'articolo 26, comma 3 della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegnalegge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna formale comunicazione con preavviso non inferiore a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni purchè le medesime siano oltre al decimo delle prestazioni non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortaancora eseguite.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di concessione del servizio in oggetto decorrerà di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici avrà la durata di anni 5 (cinque), solari, consecutivi, con decorrenza dalla data di redazione di apposito verbale degli appositi verbali di inizio della gestione redatto servizio redatti in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020Concedente. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il ConcedenteL’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, riserva la facoltà di disporre la proroga del contrattoservizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, Qualora il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima Concessionario dovesse disdire il contratto prima della sua naturale scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse abbandonare i servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortal'assegnazione del servizio ad altra società.

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Samples: www.comune.perugia.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto L’immobile viene concesso per anni sei (6), prorogabili per un ulteriore periodo di concessione sei (6) anni, previa rideterminazione del servizio canone e verifica del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché la corretta effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria, con possibilità di recesso da parte del Concessionario, in oggetto decorrerà dalla qualsiasi momento, comunicato mediante lettera raccomandata o PEC almeno sei (6) mesi prima della data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra cui il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020recesso avrà esecuzione. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, riserva la facoltà di disporre revocare anticipatamente la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more concessione per gravi ragioni di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparatepubblico. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensitrova applicazione l’art. 21 quinquies “Revoca del provvedimento” della L. 07/08/1990, indennizzi n. 241 e ss.mm.ii. . Al termine della concessione i beni oggetto della concessione dovranno essere lasciati liberi da persone e cose, con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimenti di sorta, entro il termine improrogabile di giorni trenta (30) dalla scadenza contrattuale. Il Concessionario, almeno sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, qualora intenda chiedere la proroga per ulteriori sei anni, dovrà formulare apposita istanza di rinnovo. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di accogliere detta istanza, ovvero rigettarla motivatamente. Sarà considerata motivazione valida e sufficiente la manifesta volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della struttura.

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Samples: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi del Contratto, è determinata nel bando di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto. Il contratto Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di concessione mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del servizio in oggetto decorrerà rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il Concessionario momento di sottoscrizione del Contratto e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020l’efficacia dello stesso. Il Concedente si riservaContratto, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in materiacorrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima approvazione del Contratto ovvero della stipula registrazione del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima provvedimento da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione Corte dei serviziConti). È preferibile, in analogia all’art. 63ogni caso, comma 5evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre annipotendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La presente concessione variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico quello rilevante ai fini del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europeeContratto, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario è opportuno che l’efficacia del Contratto non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortasia significativamente ritardata.

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DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di La durata della concessione del servizio è fissata in oggetto decorrerà anni 20 (venti) a decorrere dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il Concessionario e concessionario intenda richiederne il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni rinnovo dovrà far pervenire all’Unione dei Comuni Montani del Casentino apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della stipula scadenza. L’Unione dei Comuni Montani del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, Casentino si riserva, riserva la facoltà di disporre accogliere o meno la proroga suddetta richiesta e se del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di caso stipulare un nuovo contraentedisciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Solo Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in caso conformità alle finalità di rinnovo cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Ente concedente al Concessionario uscente. E’ vietata la cessione del contratto ed è vietata la sub concessione demaniale marittima ad eccezione di quanto disposto dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005, regolamento attuativo della L.R. 77/04 e cioè che l’Ente concedente, previa acquisizione del parere dell’Ente proprietario o di Ente Terre Regionali Toscane, può autorizzare l’utilizzo degli immobili o di porzioni degli stessi da parte della Regione Sardegnadi soggetti diversi dal concessionario, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, nei casi in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortacui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

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DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto La durata della concessione è di concessione del servizio in oggetto decorrerà 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contrattocontratto e pertanto per il periodo dal al . Il ConcedenteE’ inteso che, entro la scadenza contrattualeindipendentemente dalla suddetta durata, l’AOU si riserva, riserva la facoltà di disporre richiedere, in qualsiasi momento con semplice preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi con lettera raccomandata A.R., la proroga del contrattorestituzione anticipata degli spazi concessi, con obbligo per il Concessionario, della riconsegna dei medesimi, liberi da persone e da cose e senza alcun onere economico a carico dell’AOU. Per parte sua il Concessionario potrà in qualunque tempo rinunciare all’uso degli spazi con identico preavviso dell’AOU di 6 (sei) mesi. Gli spazi sono assegnati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto al Concessionario, che, prendendoli in consegna e riscontratane l’idoneità all’uso convenuto, se ne costituisce, ai sensi dell’art. 106di legge, comma 11custode, del D.Lgs. n. 50/2016rispondendo, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattualisia verso la Proprietà sia verso terzi, nelle more di svolgimento ogni abuso o trascuratezza nell’uso e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo si obbliga a restituirla alla cessazione della concessione demaniale marittima da parte nello stato in cui ne ha avuto la disponibilità, con attuate le eventuali manutenzioni richieste dalla necessaria diligenza ai fini del relativo utilizzo secondo quanto dedotto nel presente contratto. L’AOU potrà in qualunque momento, attraverso propri incaricati, ispezionare i locali ceduti allo scopo di assicurarsi della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva buona conservazione degli stessi e dell’osservanza di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortaogni obbligo contrattuale.

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Samples: Avviso Di Indagine Di Mercato

DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione ha durata quadriennale e precisamente per le stagioni teatrali 2018/2019- 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 (più precisamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022). Il Comune si riserva la facoltà, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo alle medesime condizioni, per una ulteriore stagione teatrale, (ossia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023). Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di concessione procedere al rinnovo. Nei casi di revoca del servizio contratto da parte dell’Amministrazione comunale, o di recesso da parte del Gestore, così come nei casi di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Fabbrico non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in oggetto decorrerà dalla data corso e declina, fin da ora, ogni responsabilità in proposito. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di redazione sopravvenute esigenze di apposito verbale interesse pubblico, di inizio recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. La consegna della gestione redatto potrà avvenire, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 e smi, anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima pendenza della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riservaIn tal caso, la facoltà data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell’area del Comune e dal legale rappresentate dell’operatore economico aggiudicatario. Il valore stimato della concessione, per il periodo di disporre vigenza della stessa risulta essere pari ad € 350.000,00 al netto dell’IVA calcolato come previsto dall’art. 167 del D. Lgs. 50/16, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione, come rilevabili dal piano finanziario allegato alla determina di approvazione del presente capitolato, per tutta la proroga durata del contratto, ai sensi dell’art. 106come da tabella sotto riportata: Ricavi annui da tariffe, comma 11noleggio teatro e contributi da enti e/o privati Corrispettivo annuo determinato dal Comune, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo soggetto a ribasso d’asta Valore annuo della concessione demaniale marittima da parte Valore della Regione Sardegnaconcessione (durata originale 4 anni più 1 di possibile rinnovo) 28.000,00 47.000,00 70.000,00 350.000,00 L’importo complessivo posto a base di gara, previa valutazione positiva sulla gestione pari al corrispettivo annuo determinato dal comune (€ 47.000,00) e rapportato alla durata originaria del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione contratto (4 anni + 1) è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sortapertanto pari ad € 235.000,00 iva esclusa.

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DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto avrà una durata di concessione anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1° agosto 2018, o data successiva. Il servizio è fornito tutti i giorni del calendario scolastico e durante il periodo estivo, se richiesto dal Comune per, in particolare, i Centri Estivi. Di volta in volta potrà essere considerata e valutata la necessità di svolgimento del servizio anche nel mese di agosto e nel mese di settembre nei giorni che precede l’avvio del servizio scolastico, a favore di altre utenze, come, ad es. il personale comunale. Le date esatte di inizio e fine dell’anno scolastico, delle attività estive di cui sopra ed il numero esatto delle strutture scolastiche, e loro eventuali variazioni di dislocazione e tipologie, alle quali dovrà essere garantito il servizio di ristorazione per ogni periodo dell’anno, saranno di volta in volta comunicate dalla Amministrazione Comunale all’Impresa concessionaria. Il Comune di Carignano si riserva tuttavia di posticipare l’inizio del servizio da parte del concessionario, qualora si rendesse necessaria ed utile la proroga del contratto in essere, al fine di assicurare la continuità del servizio relativo alla ristorazione scolastica. In caso di proroga e/o relativa posticipazione dell’inizio del servizio, l’ Impresa aggiudicataria non potrà accampare alcuna pretesa in riferimento ai mesi di proroga del servizio in essere. La fornitura dei pasti avviene dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Resta inteso che sono oggetto decorrerà dalla data del contratto solo i giorni di redazione effettiva erogazione del servizio. L’ Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di apposito verbale variare detto calendario nel caso intervengano modifiche nell’organizzazione scolastica, o l’apertura di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra nuovi servizi, senza che ciò comporti il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020riconoscimento di compensi aggiuntivi all’Impresa aggiudicataria A suo insindacabile giudizio, allo scadere dei cinque anni, l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità per una eventuale ripetizione dei servizi analoghi per altri tre anni. Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di E’ facoltà dell’Ufficio Istruzione Comunale richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto. Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, rapporto nelle more della nuova aggiudicazione del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed servizio alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

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