DURATA DELLA LOCAZIONE Clausole campione

DURATA DELLA LOCAZIONE. 1) L’immobile viene assegnato in uso in locazione per la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e stante la durata prevista è esplicitamente esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.
DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di locazione, rinnovabile secondo le vigenti norme in materia. E’ escluso il rinnovo tacito.
DURATA DELLA LOCAZIONE il contratto è stipulato per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 27 della Legge 27.7.1978, n. 392, a partire dal ................... con scadenza al
DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se e convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nefl'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal giorno 01 luglio 2019 ovvero dalla effettiva immissione in possesso del Conduttore nell’unità immobiliare formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di sessennio in sessennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in possesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente affittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della comunicazione stessa. Alla scadenza del contratto le superfici immobiliari dovranno essere restituite nello stato in cui sono state ricevute, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare le unità immobiliari decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Xxxxxxxxxx, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicomprensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del maggior danno.
DURATA DELLA LOCAZIONE. 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392).
DURATA DELLA LOCAZIONE. 6.1 La durata minima della locazione è indicata nella Modulo d’Ordine. L’eventuale riconsegna anticipata dei Beni comporterà comunque per il Locatario l’obbligo di corrispondere l’intero canone di locazione relativo a tutto il periodo indicato nella Modulo d’Ordine.
DURATA DELLA LOCAZIONE. Art. 3 - IMPORTO BASE D'ASTA ...................................................................................
DURATA DELLA LOCAZIONE. Il presente contratto di locazione decorre dall’ ed avrà naturale scadenza il salvo rinnovo in forza dell'art. 28 della Legge 27.07.1978, n. 392.
DURATA DELLA LOCAZIONE. La concessione avrà la durata di anni otto decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto purchè ne dia avviso con lettera raccomandata a/r inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso anticipato per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dal conduttore.