Assicurazione Clausole campione

Assicurazione. 1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
Assicurazione. Ogni studente vincitore è assicurato dall'Università per responsabilità civile, infortuni solo durante lo svolgimento di attività accademiche anche per il periodo di mobilità all'estero (xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx). Gli studenti in mobilità sono tenuti autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero, secondo le modalità previste dall'Università e dal Paese ospitante.
Assicurazione. Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Assicurazione. Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Assicurazione. Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’ esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Assicurazione. La copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi è a carico del Fornitore che si obbliga a tenere indenne AUSL della Romagna con rinuncia ad azione di rivalsa, e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno, da chiunque e per qualsiasi ragione subito, in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi per conto o su incarico del Fornitore. L’esistenza, la validità ed adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività del Fornitore, per l’intera durata del presente contratto è ritenuta condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.
Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
Assicurazione. Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto a Schenker affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta con primaria compagnia assicurativa. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta per iscritto, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento, per il valore della merce risultante dai documenti in possesso di Schenker, addizionato del 10%. In nessun caso Schenker può essere considerata come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Schenker da parte dell'assicuratore. Schenker non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc. Schenker non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 12, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Xxxxxxxx e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell’Unione Europea o delle legislazioni nazionali. Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), Schenker ha il diritt...