Corrispettivo dell’appalto e pagamenti Clausole campione

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 93 Articolo 45 Termini di pagamento. Recupero di crediti e compensazioni 97 Articolo 46 Conto prefinale 99
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Il canone annuo complessivo, che l'Amministrazione Comunale corrisponderà all’Aggiudicataria per l’effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato è determinato dai contratti di aggiudicazione. Dal canone sono escluse solo le voci relative ai servizi a richiesta come individuati nel presente capitolato e gli oneri eventualmente aggiunti per il trasporto di cui all’art. 18. I prezzi indicati nelle offerte presentate dall’Aggiudicataria costituenti il canone annuo complessivo, si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel presente Capitolato per esplicita ammissione dell’Aggiudicataria stessa che ha provveduto ai relativi calcoli estimativi. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, per effetto di quanto disposto all’art. 7 del presente capitolato, si procederà altresì, per i servizi per i quali è esplicitamente previsto, alla determinazione del conguaglio del canone annuo per effetto delle differenze quantitative riscontrate. Il canone annuo verrà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili posticipate, previa emissione di regolare fattura da presentare entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento. La fatturazione del servizio di prevenzione antigelo e sgombero neve dovrà essere trasmessa, annualmente e separatamente dal canone annuo del servizio di igiene urbana, al termine della stagione invernale corrispondente. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva tramite la richiesta effettuata dall’Amministrazione Comunale di un DURC valido, nonché nel caso di subappalto, della documentazione prevista nel precedente art. 10. Nel caso in cui uno o più servizi contrattualmente previsti non fosse prestato dall’Aggiudicataria per causa di forza maggiore, il Servizio preposto provvederà a quantificare il valore economico dovuto alla mancata attuazione dei servizi e a dedurlo dal canone d’appalto. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge dalla presentazione della fattura, previamente munita del visto di liquidazione del responsabile Servizio preposto, come disposto dall’art.12. Si evidenzia che per effetto del vincolo del cosiddetto “Patto di Stabilità” introdotto con l’art. 29 della L. Fin. 289/2002 e successivamente confermato, potrà av...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. L’importo complessivo dei lavori a base d’asta, inclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 28.200,00 (Euro ventottomiladuecento/00), è pari ad € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), distinto per categorie di lavori, ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, secondo il quadro sinottico riportato nella tabella sottostante: Categoria ex Allegato “A” D.P.R. n. 207/2010 Importo Importo Aliquota 1 OG1 – Edifici Civili e Industriali” Prevalente OG 1 € 175.000,00 70 % 2 OG 6 - “Acquedotti, Gasdotti, Xxxxxxxxx, Opere di irrigazione e di Evacuazione” Scorporabile e subappaltabile OG 6 € 75.000,00 30 % Gli importi in Tab. 2.1, valgono ai fini della determinazione dei requisiti dei soggetti ammessi alla gara, con la precisazione che l’indicazione dell’importo per categoria è valevole ai fini della Determinazione della classifica SOA, potendo esso variare in aumento o in diminuzione anche più del 20% ai fini dell’esecuzione dei relativi lavori. I costi derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, preventivamente valutati in fase di progetto, saranno contabilizzati a misura con gli appositi prezzi di elenco, prezzi non soggetti a ribasso d’asta. Detti costi comprendono anche tutte le misure previste dagli attuali disposti normativi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” di cui all’Allegato 13 del D.P.C.M.17/05/2020. Inoltre, si sono assunte come riferimento, anche al fine di distinguere tra costi della sicurezza e oneri aziendali di sicurezza, le “Linee di Indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di OO.PP. in emergenza COVID-19: prime indicazioni operative” approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16/06/2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18/06/2020. In merito a detti costi per l’attuazione delle misure di sicurezza, si precisa che, qualora dagli atti contabili risulti un importo inferiore a quello preventivamente stimato, l’importo residuo, da assoggettare a ribasso, potrà essere utilizzato per l’esecuzione di lavori. Le prestazioni verranno pagate a presentazione di fattura ogniqualvolta i lavori eseguiti raggiungono, al netto del ribasso d’asta, un importo non inferiore ad € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)....
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Il corrispettivo che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante sconto percentuale unico sugli importi a base di gara oltre agli oneri della sicurezza sui quali non è praticabile lo sconto. I prezzi a base di gara sono i seguenti:  Euro 16.900,00/anno per la pulizia della Sede aziendale sita in Via S.P. Lecce Vernole Km 1,5 – Lecce;  Euro 5.100,00/anno per la pulizia della Sede aziendale sita in Via Ribezzo – Lecce;  Euro 7.600,00/anno per la pulizia della Sede direzione filoviaria sita in Via Perulli - Lecce;  Euro 8.800,00/anno per la pulizia del City Terminal sito in Viale Porta d’Europa - Lecce;  Euro 8,00 per la pulizia di ciascun autobus/filobus;  Euro 17,00 quale tariffa oraria per prestazioni straordinarie di cui all’art. 36 del Capitolato speciale;  oltre Euro 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto per la pulizia degli immobili e degli autobus/filobus; Si stima un valore complessivo dell’appalto, nei due anni di affidamento del servizio, di Euro 220.000,00 oltre Euro 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto per la pulizia degli immobili e degli autobus/filobus. I prezzi indicati sono esclusi IVA. I prezzi suddetti al netto dello sconto percentuale unico offerto in sede di gara dalla ditta, al netto di IVA, si intendono remunerativi di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente capitolato. Il prezzo per il servizio di pulizia relativo agli immobili sarà pagato a corpo. Il prezzo per la pulizia degli autobus/filobus sarà pagato a misura in base ai mezzi effettivamente puliti. La contabilità delle prestazioni sarà redatta bimestralmente secondo quanto indicato nel presente capitolato. La ditta appaltatrice dovrà produrre bimestralmente il rendiconto delle prestazioni effettuate da ciascun operatore. Al rendiconto dovrà essere obbligatoriamente allegata una puntuale reportistica, anche su idoneo supporto informatico, degli interventi ordinari e straordinari svolti nei mesi di riferimento e distinti per i singoli immobili ovvero per autobus/filobus. Il Direttore dell’Esecuzione previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni apporrà all’anzidetto rendiconto il visto di regolare esecuzione in corso del servizio. Successivamente al visto del Direttore dell’Esecuzione, e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione del rendiconto bimestrale, il RUP provved...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Art. 45 Ritardi nei pagamenti;
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. 1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore sull’importo a base di gara, resta fisso ed invariabile ed ammonta a € , IVA esclusa ( ), di cui € + IVA ( ) rappresenta l’importo per l’esecuzione delle prestazioni descritte in contratto e € + IVA ( ) per il costo della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, come descritti nel DUVRI allegato al presente contratto sotto la lettera “ ” per farne parte integrante e sostanziale.
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicatrice avrà diritto all’importo a misura del servizio (espresso in €uro/tonn) che sarà pari al prezzo a base d’asta, decurtato il ribasso offerto in sede di gara. A cadenza mensile, l’Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti conferiti dalla Stazione appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di appalto e dagli allegati scontrini di pesa di cui all'art. 7 del presente CSA. Nella fattura stessa saranno indicati i dati caratterizzanti ciascun conferimento (data, ora, estremi docu - mento, totale conferito, targa automezzo, ecc.) I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso preso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L’Appaltatore si impegna a comunicare al committente, Comune di Afragola (NA), entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dato il particolare oggetto, servizio di trattamento rifiuti, ed i particolari adempimenti da effettuare ai fini della verifica della prestazione, i pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o po- stale su conto dedicato (L. n.136/10 e s.m.i.), a trenta (30) giorni dalla: - (i) ricezione della fattura dell’appaltatore all'ufficio dell'Ente e subordinatamente: - (ii) all’acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’appaltatore regolare; - (iii) all’accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimen- to, della prestazione effettuata (Certificato di Avvenuta Prestazione - come meglio specificato di seguito), in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; - (iv) insussistenza inadempimenti ex art. 48 BIS DPR 602/73 (c.d. verifica inadempimenti). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, le fatture devono riportare la ritenuta dello 0,50 per cento trattenuta dall’Ente : << 5 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una rite- La presentazione di fatture non conformi...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti. Il corrispettivo che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante sconto percentuale sull'importo a base di gara oltre agli oneri della sicurezza sui quali non è praticabile lo sconto. La base di gara dell'appalto ammonta a Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) IVA esclusa, per il triennio. Il costo relativo alla sicurezza è stimato in Euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta. In caso di rinnovo l'importo ammonta ad Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00.) IVA esclusa, per ogni anno. Il costo relativo alla sicurezza è stimato ad Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) IVA esclusa, per ogni anno, non soggetti a ribasso d'asta. Il canone mensile, al netto di IVA, si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente capitolato e nel progetto-offerta presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta. Alla fattura andrà accluso il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate da ciascun operatore, debitamente vistato dalla RSA a riscontro del servizio effettivamente reso. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta. Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel presente capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto. Viene espressamente stabilito che la stazione appaltante potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese. Inoltre verrà detratto l'eventuale importo delle pene pecuniarie applicate per inadempienza. In caso di associazione di imprese la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dalla mandataria. Il domicilio bancario su cui effettuare il pagamento sarà comunicato a cura dell'Appaltatore. I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stato avanzamento del servizio a cura del Direttore dell’esecuzione; successivamente il Responsabile del Procedimento provvederà all’emissione del certificato di pagamento; dopo l’emissione del certificato di pagamento la ditta appaltatrice potrà presentare regolare fattura, che sarà saldata entro 90 giorni. Ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni de...
Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: