Libertà di associazione Clausole campione

Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione (libertà di aderire o meno ad un’organizzazione firmataria) non deve essere lesa dall’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
Libertà di associazione. Sono garantiti i diritti costituzionali d’associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente.
Libertà di associazione. Ai lavoratori è garantita piena libertà di associazione e facoltà di farsi rappresentare dagli organi o dai delegati dell’organizzazione alla quale appartengono.
Libertà di associazione. Articolo Commento
Libertà di associazione. I Fornitori devono riconoscere ai lavoratori il diritto di prendere parte a organizzazioni di lavoratori e alla contrattazione collettiva nel caso in cui i lavoratori scelgano di aderirvi. Analogamente i Fornitori comprenderanno l’importanza dell’impegno diretto tra i lavoratori e la dirigenza e dovranno favorire una comunicazione aperta riguardo alle condizioni di lavoro senza che i lavoratori temano forme di molestia, intimidazione o rappresaglie. I Fornitori dovranno riconoscere la libertà di espressione a tutti i lavoratori.
Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione non deve essere lesa dall’esecuzione della pre- sente CCNL (libertà di aderire o meno a un’organizzazione pro- fessionale firmataria).
Libertà di associazione. Conformemente a quanto previsto dalla legge locale, i Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di formazione di sindacati o adesione a sindacati di loro scelta, di contrattazione collettiva e di riunione pacifica, oltre che di astensione da tali attività. I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di comunicare e condividere idee apertamente e di discutere con chi di dovere in merito a condizioni di lavoro e pratiche gestionali senza temere discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie.
Libertà di associazione. 17.1 La libertà di associazione viene garantita.
Libertà di associazione. Devono essere rispettati i diritti dei dipendenti di costituire delle rappresentanze dei dipendenti, di contrattare collettivamente, di costituire o associarsi a sindacati e deve essere rispettato il diritto di tali sindacati ad operare nel luogo di lavoro, in conformità alla legislazione nazionale.
Libertà di associazione. La libertà di iscrizione ad un’associazione professionale è garantita.