Conclusione. Alla luce dell’analisi condotta, è possibile ribadire che il decreto lavoro ha inciso sulla disciplina del contratto a termine assai meno di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Del decreto dignità sono rimasti sia il limite complessivo di 24 mesi sia l’obbligo di causale per il superamento dei 12 mesi. Sotto questo secondo profilo, la sostituzione delle infelici causali introdotte nel 2018 con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo di trovare un ragionevole compromesso tra domanda di flessibilità ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidato, a monte, a quei soggetti che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate e, di conseguenza, essere in grado di distinguere, negli ambiti di riferimento, la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contesto, non del tutto chiaro è il senso del rinvio, in subordine e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore. Anche se vista semplicemente nell’ottica di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’andirivieni legislativo cit., p. 783.
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Sources: Contratto a Termine
Conclusione. Alla Abbiamo avviato la nostra analisi a partire dalla fondamentale definizione di informazione privilegiata, evidenziando come la nozione si sia progressivamente evoluta nel tempo nel senso di dare sempre maggiore rilevanza alla significatività di un’informazione che, in concreto, si forma progressivamente. La trattazione è proseguita ponendo l’accento sula disposizione cardine dell’intero sistema: l’art. 114 TUF. La norma è stata analizzata con particolare riguardo al suo ambito soggettivo di applicazione, oggi esteso ad opera dell’art. 116 TUF anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante. Per la ratio della norma, infatti, risulta particolarmente saggia la scelta del legislatore di estendere l’applicazione a società che, sebbene non quotate, pongono le stesse esigenze di protezione del mercato rinvenibili per le società quotate. Parte di importante rilevanza è, poi, il difficile bilanciamento tra le esigenze di pubblicità del mercato e quelle di riservatezza degli emittenti. Bilanciamento che trova una risposta nel comma 3 dell’art. 114 con l’istituto del ritardo nella diffusione delle informazioni. Abbiamo visto come, sebbene siano talvolta meritevoli di tutela gli interessi che spingono gli emittenti a non divulgare le informazioni, le norme del TUF sono sempre improntate ad un favore verso l’investitore ed il mercato. Questo, anche alla luce dell’analisi condottadelle considerazioni effettuate nel precedente capitolo, si spiega nell’intento di evitare effetti distorsivi in un sistema economico che forma i prezzi esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili. La nostra analisi si è possibile ribadire che spinta anche oltre la pubblicazione delle informazioni privilegiate con riguardo particolare al comma 5 dell’art. 114, analizzando le problematiche nel coordinamento con le disposizioni di cui al comma 1 ed evidenziando come, relativamente ad alcune operazioni portate avanti dagli emittenti, il decreto lavoro ha inciso sulla disciplina del contratto legislatore torni a termine assai meno preferire una discosure particolarmente ampia, anche con sacrificio al principio di quanto ci si sarebbe potuti aspettaresignificatività e qualità dell’informazione. Del decreto dignità sono rimasti Infine, abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni istituti relativi alle comunicazioni da effettuarsi non al pubblico, bensì alla CONSOB. In questi casi abbiamo visto come la primaria finalità sia il limite complessivo quella di 24 mesi sia l’obbligo consentire la vigilanza effettiva dell’Autorità sull’esatto adempimento degli emittenti in tema di causale per il superamento dei 12 mesiinformazione societaria. Sotto questo secondo profilo, la sostituzione delle infelici causali introdotte nel 2018 con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo Questa forma di trovare un ragionevole compromesso tra domanda di flessibilità ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidatoagevolata dei poteri particolarmente intrusivi di cui all’art. 115 TUF che, a montecome abbiamo visto, a quei soggetti prevedono una certa ridondanza con gli obblighi di disclosure. Questa forma di duplicazione degli obblighi si spiega proprio alla luce della funzione di verifica assolta dall’istituto. Con finalità di confronto, poi, abbiamo esteso la trattazione agli obblighi di comunicazione sugli assetti proprietari di cui all’art. 120 TUF evidenziando un ulteriore aspetto della trasparenza societaria: quella che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate eriguarda non la gestione, di conseguenza, essere in grado di distinguere, negli ambiti di riferimento, bensì la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contesto, non del tutto chiaro è il senso del rinvio, in subordine e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore. Anche se vista semplicemente nell’ottica di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’andirivieni legislativo citproprietà., p. 783.
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Sources: Tesi in Diritto Delle Società
Conclusione. Alla luce dell’analisi condottaIn questa sede abbiamo avuto modo di analizzare come la ratio primaria degli obblighi informativi previsti per le società quotate risieda in esigenze molteplici. In primo luogo, è necessario proteggere l’investitore in quanto soggetto fisiologicamente posto in posizione svantaggiata rispetto l’emittente. Da questo punto di vista la ratio normativa non differisce dalle considerazioni che è possibile ribadire che il 81 Art. 19-bis introdotto nella direttiva 2013/31/UE. 82 Art. 3, co 1, D. Lgs. 254/2016. 83 Documento di Consultazione Consob, “Disposizioni attuative del decreto lavoro ha inciso sulla disciplina legislativo 30 dicembre 2016, Nr. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario” 21 luglio 2017. effettuare in tema di norme a protezione del contratto a termine assai meno di quanto ci si sarebbe potuti aspettareconsumatore e del contraente debole in generale. Del decreto dignità sono rimasti sia il limite complessivo di 24 mesi sia l’obbligo di causale per il superamento dei 12 mesi. Sotto questo In secondo profiloluogo, la sostituzione specificità del mercato finanziario, impone interventi normativi a tutela del corretto funzionamento del mercato medesimo che, in assenza di corretti flussi informativi, si trova nell’impossibilità di individuare i prezzi dei titoli efficientemente esponendo gli operatori ad abusi e distorsioni del normale operare delle infelici causali introdotte contrattazioni. Questo comporta anche delle considerazioni in tema di ordine pubblico. Il legislatore, infatti, in virtù dello strenuo collegamento tra politiche economiche e sociali, disciplina specifici settori economici, ed in particolare il settore della grande impresa commerciale, per raggiungere dei traguardi di natura sociale e prevenire abusi. L’analisi è proseguita operando un confronto tra alcune disposizioni analoghe presenti sia a livello di diritto comune, sia nel 2018 TUF o in altre norme speciali con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo lo scopo di trovare un ragionevole compromesso tra domanda individuare la ragione di flessibilità alcune differenze, anche in comparazione con l’esperienza propria di altri ordinamenti. Anche in questo caso emerge la specificità del settore e l’impossibilità delle norme civilistiche di rispondere alle esigenze proprie dei mercati finanziari. Abbiamo, infatti, potuto rilevare come, ad esempio, l’informazione da prospetto è necessario che sia particolarmente precisa ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidato, a monte, a quei soggetti che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate e, di conseguenza, essere in grado di distinguere, negli ambiti di riferimento, la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contestoesaustiva, non del tutto chiaro è il senso del rinvioavendo l’informatore accesso ad altre fonti informative e come l’informazione continua, ai sensi dell’Art. 114 TUF sia necessaria alle esigenze di celerità in un mercato in cui frenetiche negoziazioni hanno luogo. Infine, attraverso un confronto con la disciplina inglese, abbiamo indagato sull’origine e l’importanza dell’informazione di carattere non finanziario come strumento a vantaggio non solo degli stakeholders e dei relativi interessi, ma dell’impresa stessa, in subordine e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione quanto strumento di un contratto a termine di durata superiore. Anche se vista semplicemente nell’ottica di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’andirivieni legislativo citrafforzamento della propria reputazione con importanti ricadute sulla competitività., p. 783.
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Sources: Tesi in Diritto Delle Società
Conclusione. Alla luce dell’analisi condotta, è possibile ribadire che il decreto lavoro ha inciso sulla disciplina Aver trattato l’evoluzione del contratto a termine assai meno tempo determinato con particolare riferimento all’evoluzione della causa, analizzandolo anche dal punto di quanto ci vista storico oltre che dal contesto politico e sociale in cui si sarebbe potuti aspettare. Del decreto dignità sono rimasti sia il limite complessivo di 24 mesi sia l’obbligo di causale per il superamento dei 12 mesi. Sotto questo secondo profilosuccedute le diverse norme, la sostituzione delle infelici causali introdotte nel 2018 con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo di trovare un ragionevole compromesso tra domanda di flessibilità ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidato, a monte, a quei soggetti che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate e, di conseguenza, essere in grado di distinguere, negli ambiti di riferimento, la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contesto, non del tutto chiaro è il senso del rinvio, in subordine dalla legge 230/62 fino alle più recenti riforme Fornero e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore. Anche se vista semplicemente nell’ottica di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ , ▇è stato molto interessante per capire quale sia l’importanza di questo istituto nel panorama giuslavoristico italiano. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇E’ il segno evidente dell’evoluzione dell’economia, L’andirivieni legislativo citdei bisogni delle imprese e delle esigenze della politica non sempre coincidenti ed interpreti delle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori. Il contratto a termine è probabilmente il più importante strumento per perseguire quella “flessibilità buona” in entrata, tanto auspicata dal mondo imprenditoriale, ma è anche indiscutibilmente indice di precarietà, di instabilità e mancanza di sicurezza economica per molti lavoratori. Conciliare queste esigenze contrapposte non è sicuramente facile, ma è ciò che tutte le norme succedutesi nel tempo hanno perseguito, soprattutto cercando di evitarne l’abuso. Siamo passati da una tutela legata in maniera rigida a cause tassative (L.230/62) quale presupposto per l’utilizzo del contratto a termine, che per decenni ha costituito un punto fermo (sia pure con progressive aperture) dell’istituto e che ha generato infiniti dibattiti giurisprudenziali e contenziosi; ad un concetto di tutela diametralmente opposto, legato alla “durata” del rapporto (massimo 36 mesi) indipendentemente da ogni motivazione. Punto di rottura di questa evoluzione è sicuramente la legge 92 del 2012 (riforma Fornero) che ha introdotto per la prima volta il contratto “acausale”. Oggi il contratto a termine, che è bene ricordarlo, è il frutto del recepimento della Direttiva Europea 99/70/Ce, ha di molto ridimensionato il nobile principio contenuto proprio nella citata direttiva e trasfuso nella nostra legislazione, secondo cui la “forma comune” del rapporto di lavoro sarebbe il tempo indeterminato., p. 783.
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Sources: Contract
Conclusione. Alla luce dell’analisi condottaIn ogni sistema complesso, come è possibile ribadire il nostro ordinamento, tanto nella recezione di istanze diver- genti, provenienti sia dal mondo del lavoro che il decreto lavoro ha inciso sulla disciplina del contratto a termine assai meno da quello dell’industria, quanto nella sua apertura ad altre fonti (artt. 10 e 117 Cost.), l’imprevedibile è la chiave di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Del decreto dignità sono rimasti sia il limite complessivo di 24 mesi sia l’obbligo di causale per il superamento dei 12 mesi. Sotto questo secondo profiloevoluzione, la sostituzione delle infelici causali introdotte nel 2018 con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo di trovare un ragionevole compromesso tra domanda di flessibilità ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidato, a monte, a quei soggetti che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate e, di conseguenza, essere l’unica in grado di distinguerearmonizzare la compresenza di elementi stabili ed elementi instabili nel segno dell’adattabilità del reale alla luce del nucleo essenziale dei principi costituzionali. Ogni soluzione di un problema crea nuovi problemi irrisolti. Così è anche in relazione al tema che ci ha occupato, negli ambiti rispetto al quale i nuovi criteri fissati dall’art. 29 cit. si affiancano all’art. 2112 cod. civ. con l’effetto di riferimentoestenderne implicitamente l’applicazione anche ad un fenomeno, la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contestocome si è visto, non pienamente sovrap- ponibile in ragione della triangolarietà che lo caratterizza. Essi costituiranno il perno attorno al quale delineare il discrimine tra le ipotesi in cui la vicenda successoria venga ad integrare, alla luce delle circostanze del tutto chiaro è il senso del rinviocaso concreto, in subordine e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga un’ipotesi di circolazione dell’azienda o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione di un contratto a termine suo ramo, rilevante ex art. 2112 cod. civ. e quelle in cui non sussistano spazi utili per l’applicazione della disposizione di durata superiorelegge, con conseguente ritorno alla tutela offerta dalle clausole sociali. Anche se vista semplicemente nell’ottica La distin- zione tra le due fattispecie determina insomma l’applicazione di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇due distinti regimi di tutela della continuità di impiego, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇uno avente ad oggetto la riassunzione ex novo dei lavoratori impiegati nell’appalto in base alle previsioni dei capitolati o dei contratti applicabili, L’andirivieni legislativo citl’altro la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro., p. 783.
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Sources: Contractual Agreement