COOPERAZIONE E COORDINAMENTO Clausole campione

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Appaltatore Il Datore di lavoro dell’Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento prescritta dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per assicurare:
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l’esecuzione dei lavori o servizi in appalto dovranno essere svolti sotto la direzione e sorveglianza del Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di proprietà dell’Azienda Contraente che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dell’appalto stesso, saranno a carico dell’Appaltatore.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. ATER e Ditte esterne I Datori di Lavoro dell’ATER e delle ditte esterne coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’ATER promuove la cooperazione e il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto, di opera o alla delibera di incarico. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’ATER di Potenza (o un suo Dirigente delegato), dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Datore di Lavoro della ditta esterna. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ATER e sottoscritti da tutte le ditte esterne di volta in volta interessate. Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici - I Datori di Lavoro dell’Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. - Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. - Azienda Committente - Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’ appalto, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura della Direzione lavori IGEA, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della sede del lavoro e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate. Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Nel caso in cui vi fossero possibili interferenze con altre attività presenti nei luoghi di lavoro della Provincia, preliminarmente all’esecuzione degli appalti, verrà sottoscritto apposito “Verbale di cooperazione e coordinamento” di cui all’allegato n. 6, fra il Dirigente incaricato della Provincia, o suo delegato, ed il Responsabile dell’Impresa affidataria del servizio di assistenza e consulenza sistemistica per il sistema informatico provinciale per gli uffici e le strutture della Provincia. Tale verbale costituirà integrazione e dettaglio al DUVRI preliminare ed alla restante documentazione agli atti. SEDE UBICAZIONE DESCRIZIONE 1 SEDE PRINCIPALE – XXXXXX XXX XXXXX, 0 - XXXXXXX SERVER FARM
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. 1. In caso di affidamento di lavori, servizi, forniture rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 smi (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio (RES), coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, promuove l’attività di cooperazione e coordinamento in forma documentale mediante la redazione del DUVRI e lo scambio reciproco di informazioni utili alla gestione della sicurezza dell’appalto specifico di cui all’art. 10 c. 1 lett. b) e art. 12 c.1 lett. e) del presente Regolamento.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. COMITATO MISTO ORIZZONTALE