Collaudo e verifica di conformità Clausole campione

Collaudo e verifica di conformità. 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice. 7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 dell’amministrazione appaltante, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo ...
Collaudo e verifica di conformità. 1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. 2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. 4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da ATM di Messina prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Collaudo e verifica di conformità. Le attività di verifica della corretta esecuzione della fornitura sono effettuate da InfoCamere in contraddittorio con il Fornitore. Per procedere ai pagamenti dei servizi e attività oggetto della presente procedura è necessario la preventiva verifica del rispetto degli adempimenti, dei termini e degli SLA offerti, nonché: la verifica di conformità/collaudo; il conteggio dei giorni persona effettivamente erogati e consumati, per i servizi erogati in modalità a consumo. Per quanto concerne l’attività relativa alla Manutenzione Correttiva, l’attività di verifica della corretta esecuzione contrattuale avverrà tramite attestazione di regolare esecuzione. L’attività relativa allo Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software e alla Manutenzione Adeguativa sarà, invece, soggetta a verifica di conformità. Lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva di Software saranno soggette a verifiche di conformità in corso di esecuzione, ferma restando la necessità della verifica di conformità finale dell’intera attività di sviluppo. A partire dalla data del documento di verifica di conformità finale, rilasciato positivamente, decorrerà l’anno di garanzia del software sviluppato. Le prove di verifica di conformità saranno eseguite nell’ambiente di collaudo messo a disposizione da InfoCamere. Il Fornitore dovrà produrre le specifiche per l’installazione, la configurazione e l’esercizio del Prodotto software. Il Fornitore dovrà dichiarare la disponibilità alla verifica di conformità almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti la data pianificata.
Collaudo e verifica di conformità. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Collaudo e verifica di conformità. 1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
Collaudo e verifica di conformità. L’Appalto è soggetto a collaudo e verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Collaudo e verifica di conformità. Le procedure di collaudo dei contratti di lavori sono disciplinate dalla normativa applicabile ai lavori pubblici, vigente al momento di conclusione del contratto.