ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
EMENDAMENTI PRIORITARI
ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Roma, gennaio 2023
EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Rete Nazionale Delle Professioni Dell’area Tecnica E Scientifica
Consiglio nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Consiglio nazionale Dottori agronomi e dottori forestali
Consiglio nazionale Geometri e
Geometri laureati
Consiglio nazionale Geologi Consiglio nazionale Ingegneri
Collegio nazionale Periti agrari e
Periti agrari laureati
Consiglio nazionale Periti industriali e
Periti industriali laureati
Consiglio dell’Ordine nazionale
Tecnologi alimentari
PREMESSA
A seguito dell’emanazione della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante “Delega al Governo in materia di Contratti pubblici “, è stato dato mandato al Consiglio di Stato di predisporre uno schema preliminare di Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 della su richiamata legge. Tale schema è stato trasmesso, nel mese di ottobre, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dopo averlo licenziato nei primi giorni di dicembre, ne ha curato la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esame preliminare. In data 15 dicembre, la Presidenza ha quindi approvato in via preliminare lo schema che a seguito della bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato ha iniziato il percorso previsto dalla legge delega n. 78/2022 prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. I contenuti dello schema preliminare introducono alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione ed allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più speditiva.
I principi generali contenuti nella Parte I Titolo I, sono ritenuti innovativi e condivisibili. In particolare nel comma 1 dell’art. 1 si introduce la definizione di migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto; per cui si conferma tale rapporto quale principio generale guida del Codice. Si ritiene, pertanto, possibile escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale. All’art. 4, del Titolo I si chiarisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell’accesso al mercato”.
Il testo presenta, ad avviso di questa Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi. Tra i primi è possibile sicuramente includere:
1. I principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3);
2. La digitalizzazione di programmazione e progettazione;
3. La verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
4. La semplificazione delle procedure sottosoglia;
5. La ridefinizione del ruolo dell’ANAC.
Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario, invece, si segnalano:
1. La possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
2. Il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
3. Il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione. Si evidenza che tali carenze sono in contrasto con le indicazioni della legge 21giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in quanto, come già verificatosi in passato, l’assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e conteziosi, da ritenersi l’esatto contrario dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara” ;
4. La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;
5. In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
6. Il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
7. L’eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell’affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all’interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell’incentivo e la previsione della priorità dell’affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.
In sintesi, è sicuramente condivisibile il fatto che il testo approvato in via preliminare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri punti alla semplificazione, tuttavia, anche a causa della sua mancata completezza, sembra comunque non tener conto di alcuni aspetti decisivi, da sempre al centro delle interlocuzioni istituzionali dei professionisti tecnici. Su tutti la centralità del progetto che sparisce dai processi di trasformazione del territorio, dimenticando il fatto che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle opere. Come se non bastasse, l’aggiudicazione delle opere da realizzare basate sul progetto esecutivo da regola diventa un’opzione e si apre la strada ad un uso generalizzato dell’appalto integrato. Inoltre, non vengono ben definiti i ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti esterni alle stesse, così come non emerge con chiarezza il metodo di calcolo dei corrispettivi spettanti ai professionisti, dato che non si fa menzione del D.M. 17 giungo 2016, il c.d. “Decreto Parametri”.
In riferimento agli aspetti negativi, riportiamo il presente documento di sintesi che reca, come già anticipato, emendamenti ad articoli su cui - a parere della Rete delle Professioni Tecniche – è assolutamente necessario intervenire.
In allegato al presente, invece, si allega ulteriore documento recante emendamenti aggiuntivi di second’ordine proposti dalle scriventi categorie professionali.
Prima di procedere con l’evidenziare, tramite l’utilizzo di un testo a fronte, le emendazioni prioritarie proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di codice dei contratti pubblici nella versione bollinata dalla Ragioneria generale di Stato, si sintetizza brevemente la ratio delle proposte come di seguito riportate:
Art. 8 | La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente, in rispetto al principio dell’equo compenso. |
Art. 41 | Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell’attuale quadro normativo; (ii) l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall’allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L’assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e conteziosi, da ritenersi l’esatto contrario dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara”.; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di |
fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. | |
Art. 44 | Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo. |
Art. 45 | La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016. |
Art. 46 | La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. |
Art. 93 | La modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura. |
Art. 100 | La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall’art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato – i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10, come riportato nel D.Lgs. 50/2016. |
Art. 114 | La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell’affidamento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà. |
Art. 116 | La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell’affidamento interno del collaudo in luogo dell’obbligatorietà. |
Art. 119 | La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche. |
Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agilmente comprendere quali le modifiche testuali proposte relativamente alle quali è prioritario intervenire.
Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE I DEI PRINCIPI | |
Titolo I – I principi generali | |
Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. 2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile inmateria di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. | Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. 2. Le prestazioni d’opera intellettuale, da chiunque e in qualunque modo rese, non possono essere gratuite 3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. |
COMMENTO: la modifica è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione. 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: | Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione. 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, svolta sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto a cura della stazione appaltante, si articola in due livelli di successivi |
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43; h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice | approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43; h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; 2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre a seguito dell’individuazione dell’alternativa progettuale scelta tra quelle contenute nel documento di fattibilità delle |
5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1. 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente. 13.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è | alternative progettuali (DOCFAP). In caso di opere strutturali, il progetto di fattibilità tecnico- economica e il progetto esecutivo devono contenere, quale parte integrante obbligatoria e inderogabile, la relazione geologica e geoidrologica. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica nel DIP le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, fermo restando che per la determinazione del corrispettivo occorrerà tener conto anche delle aliquote del livello omesso. 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) è sviluppato secondo le indicazioni del DIP; 9. Gli incarichi inerenti i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici devono essere conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 50, co. 1, lett. b), affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, analisi chimiche e chimico fisiche, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione |
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. | grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato all’approvazione 10 Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente. La Stazione appaltante o l’ente concedente devono corrispondere al progettista il compenso per le prestazioni eseguite ulteriori rispetto a quelle necessarie per la redazione del livello progettuale affidato. 13.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle |
attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici il costo èdeterminato dai parametri professionali vigenti. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, emana, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentiti gli Ordini e Collegi professionali, un decreto contenente le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’art. 8 del presente codice. I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. | |
COMMENTO: Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell’attuale quadro normativo; (ii) l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall’allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L’assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e conteziosi, da ritenersi l’esatto contrario dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara”.; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA |
PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 44 Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuatasulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. | Articolo 44. Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all’art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. 4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto la proposta tecnica |
COMMENTO: Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo. | |
Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei | Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione della progettazione, svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non |
servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. | superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. |
Commento: La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113, secondo comma, del d.lgs. 50/2016. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 46. Concorsi di progettazione. 1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UEe, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fasee ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguarda un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e | Articolo 46. Concorsi di progettazione. 1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE. Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge, in forma anonima, di regola in due fasi ideative. Nella seconda fase vengono approfondite |
gestione. 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato conla procedura di cui al comma 2. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. | le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori siano affidati 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi |
di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione. | |
COMMENTO: la modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I – La commissione giudicatrice | |
Articolo 93. Commissione giudicatrice. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. | Articolo 93. Commissione giudicatrice. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. In caso di concorso di progettazione o di idee, i componenti della giuria di concorso vengono indicati direttamente nel bando. |
COMMENTO: la modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti | |
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara |
Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedereagli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. | Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data diindizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata |
motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. | |
COMMENTO: La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall’art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato - i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere, come riportato nel D.Lgs. 50/2016, per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE | |
Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti 4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità | Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti 4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico dalla Stazione Appaltante. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare |
specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice. | Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice. |
Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell’affidamento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE | |
Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice. 7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di | Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 dell’amministrazione appaltante, 7. Fermo restando quanto stabilito all’art. 50 comma 7, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di |
regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14 | collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14. |
Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell’affidamento interno del collaudo in luogo dell’obbligatorietà. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE | |
Articolo 119 Subappalto 21. È, in ogni caso, vietato sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell’appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e geoidrologica. | |
COMMENTO la modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche. |