Attestazione di regolare esecuzione Clausole campione

Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Attestazione di regolare esecuzione. 1. Nei casi previsti dalla legge, in luogo della verifica di conformità, la Stazione Appaltante emette attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, la quale contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del d.P.R. 207/2010.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del Codice mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento. Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è svolta in corso di esecuzione ad ogni liquidazione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo seguente del presente contratto afferente le penali.
Attestazione di regolare esecuzione. 1. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, e contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del dpR 207/2010.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente contratto applicativo, compreso tra i contratti esclusi di cui all9allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l9attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal Responsabile Unico del Procedimento. La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione con periodicità mensile. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo l’esecutore e il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale di ciascun contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell’esecuzione.
Attestazione di regolare esecuzione. A conclusione del contratto il Direttore dell’esecuzione emette l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale: ✓ si provvede al saldo delle prestazioni eseguite; ✓ allo svincolo della cauzione prestata dall’Aggiudicatario; ✓ allo svincolo, previa verifica della regolarità contributiva, di quanto accantonato a titolo di ritenuta “a garanzia”.
Attestazione di regolare esecuzione. La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.
Attestazione di regolare esecuzione. 1. Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del Contratto, in contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.
Attestazione di regolare esecuzione. 1. Le attività in questione saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal RUP e direttore dell’esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività.