Collaudo statico Clausole campione

Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione; tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio secondo quanto e previsto nel NNC del DM del 1401 2008. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare: ▪ Controllo di tipo A- Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. ▪ Controllo di tipo B- Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 mc di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 mc di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc. ▪ Sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20. ▪ Per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita. ▪ Per gli acciai control...
Collaudo statico. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico in corso d’opera (per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione), o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori....
Collaudo statico. 1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.
Collaudo statico. Art. 49 - Proroghe
Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile. Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall’attuale legislazione ed in particolare: – sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; – per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; – per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; – tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
Collaudo statico ll collaudo statico è disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e riguarda prettamente gli elementi strutturali di una costruzione. Viene svolto in corso d'opera, secondo l'iter della fase realizzativa di una costruzione, da un professionista appositamente incaricato e dotato di adeguata preparazione e competenza tecnica(1), oltre a 10 anni di iscrizione all'albo professionale. Il collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore ed in particolare è tenuto ad effettuare: • un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori, in modo da accertare l’avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture; • l’ispezione generale dell’opera(2) nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, confrontando l'andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere; • l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che: • il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura; • i certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate nel Capitolo 11 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018); • tra i contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del Direttore dei lavori, gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni e si evinca che il direttore dei lavori medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio; • i risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo 11 delle NTC). • l’acquisizione e l’esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti in progetto, identificati e qualificati(3) secondo le indicazioni del paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018); • l’esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure; • l’esame dell’impostazione generale del progetto dell’opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate; • l’esame dell...
Collaudo statico a) Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o struttura metallica soggette alle disposizioni della Legge n. 1086/1971 e successive modifiche ed integrazioni devono essere sottoposte a collaudo statico.
Collaudo statico. B.07 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L.
Collaudo statico. Le prove di carattere statico su materiali, manufatti ed opere compiute, sono a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante, in conformità alle leggi vigenti, nominerà in corso d'opera il Collaudatore delle opere strutturali. Gli onorari del professionista incaricato resteranno a carico della Stazione Appaltante. All'Appaltatore resterà l'obbligo e l'onere di fornire ogni necessaria assistenza per l'esecuzione delle prove che il Collaudatore stesso, a suo insindacabile giudizio, riterrà di eseguire per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto. Più particolarmente l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: