ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Clausole campione

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. La proposta di Aggiudicazione è soggetta all’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che dovrà intervenire entro 60 giorni naturali e consecutivi (organo competente e termine individuati dal Regolamento interno della Società). Il Responsabile Unico del Procedimento può richiedere al primo classificato chiarimenti e documenti. Il Responsabile Unico del Procedimento, può richiedere al primo classificato, ai sensi dell’art. 97, comma 1 ed ultimo periodo del comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., spiegazioni sul prezzo offerto se questo, a suo insindacabile giudizio, ed indipendentemente dai criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 97, dovesse presentare profili di anomalia. Non si applicano i metodi automatici di cui al comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso le offerte siano inferiori a dieci. L’aggiudicazione è disposta nel rispetto del Regolamento della Società, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. La Società si riserva comunque il diritto di procedere all’aggiudicazione prima della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. In tal caso, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo il completamento della verifica, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica – I° fase) alla verifica del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale. La Stazione Appaltante provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. In esecuzione a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del deposito cauzionale definitivo e del suo eventuale rinnovo è ridotto per la ditta che dimostra di essere in possesso delle certificazioni, registrazione e marchi indicati al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La ditta per fruire delle riduzione di cui al citato comma 7 , dovrà produrre il possesso dei relativi requisiti mediante documentazione e modalità prescritta dalle norme vigenti. In caso di R.T.I., entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo risarcimento danni. I risultati della procedura di aggiudicazione saranno pubblicati secondo le modalità previste dall'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto sarann...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Comunicare lo specifico adempimento che si intende effettuare utilizzando: • codice 1, annualità successiva; • codice 2, proroga; • codice 3, cessione; • codice 4, risoluzione; • codice 5, conguaglio d’imposta (il presente codice può essere utilizzato solo per chi si avvale del- la procedura telematica); • codice 6, subentro; • codice 7, risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo. In caso di annualità successiva (codice 1 nella casella “Adempimenti successivi”) il pagamento del- l’imposta deve essere effettuato in via telematica mediante addebito in conto corrente. In tal caso nel campo annualità va indicato l’anno in relazione al quale si effettua il versamento (ad esempio per l’annualità 01/07/2019 - 30/06/2020 indicare 2019). In alternativa è possibile effettuare il ver- samento utilizzando il modello F24 Elide. Il codice 1 può essere utilizzato anche per modificare le proprie scelte in relazione al regime della cedolare secca, compilando la specifica casella posta nel- la Sezione II e l’apposito Quadro D. Nel caso di adempimento tardivo è necessario compilare la casella “Tardività annualità successiva”. In caso di proroga (codice 2 nella casella “Adempimenti successivi”), compilare la casella “Tipolo- gia di proroga”, e indicare la data di fine proroga e gli estremi di registrazione o il codice identifi- cativo del contratto. In tal caso è possibile effettuare la comunicazione dei dati catastali. Anche in caso di proroga è possibile confermare o modificare le proprie scelte relative alla cedolare secca, compilando la specifica casella posta nella Sezione II e l’apposito Quadro D. In caso di proroga va indicato nella casella “Tipologia di proroga”: • codice 1, se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (registro); • codice 2, se si sta prorogando un contratto in regime di cedolare secca; • codice 3, se si sta prorogando un contratto misto (in cui era presente almeno un locatore in cedo- lare secca e un locatore in regime ordinario). ATTENZIONE: in sede di proroga del contratto è necessario che l’opzione per il regime della cedo- lare secca, venga sempre confermata dal locatore che intenda mantenere tale regime. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, già in cedolare, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca,...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Comunicare lo specifico adempimento che si intende effettuare utilizzando uno dei seguenti codici: Codice 1: Annualità successiva;
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Ottenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile. Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d’Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d’Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-bis e 2506-ter del codice civile) e l’atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-ter del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. 1 All’esito della gara, laddove l’amministrazione procedente intendesse dar corso alla procedura di ac- quisto con uno degli offerenti, il contraente-venditore dovrà obbligarsi, in sede di contratto preliminare, a garantire, per la data del rogito notarile del contratto definitivo di vendita, la consegna del complesso immobiliare, compiutamente realizzato e perfettamente rispondente ai requisiti e alle caratteristiche promesse.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. In caso di transazione extragiudiziaria, così come in tutti i casi di esborso a carico dell’Azienda per accertata sussistenza di responsabilità (a seguito di sentenza), verrà periodicamente trasmessa dall’Ufficio alla Corte dei Conti, una segnalazione in merito, corredata dalla documentazione di pertinenza. Sarà cura dell’Ufficio predisporre la scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale. Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri oggetto della presente procedura, e correlata alimentazione dei software ed applicativi gestionali, nonché la produzione della reportistica di riferimento è a carico dell’Ufficio. È obbligatorio il caricamento semestrale, sul database regionale, dei sinistri aperti per la prima volta nel semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a quello corrente). È cura dell’Ufficio tenere aggiornata la statistica sinistri con l’indicazione delle riserve apposte nel tempo. La presente procedura si applica ad ogni richiesta di risarcimento danni con conseguente apertura di sinistro e/o inchiesta giudiziaria e/o amministrativa di rivalsa, che superi il valore della SIR contrattuale.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Entro 30 gg. decorrenti dalla data di presentazione della SCIA di nuova apertura occorre effettuare apposita comunicazione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Oneri SUAP - Diritti Istruttoria € 150 Modulistica Si SCHEDA ANAGRAFICA Si 10 - Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O ESTE- TISTA Si Planimetrie - piante e sezioni Si Modello dichiarazioni specifiche comunali - IMPATTO ACUSTICO Si Relazione descrittiva dell'attività Si Relazione tecnica descrittiva dei locali Normativa Acconciatore- L. n. 174 del 2005 Acconciatori Estetisti Acconciatore-Allegati A e B Acconciatori Estetisti Acconciatore-L. n. 161 del 1963 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Acconciatore-L.1142 del 1970 ( Acconciatori Estetisti REQUISITI OGGETTIVI Requisiti minimi - la conformità dell'immobile alla normativa igienico- sanitaria (ASL) e di sicurezza; - la regolarità dell'immobile sotto il profilo urbanistico - la compati- bilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e comunque nella normativa urba- nistica di riferimento;
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Per i contratti di locazione, sublocazione e affitto registrati è possibile effettuare mediante telematici ulteriori adempimenti successivi quali: i canali VERSAMENTO ANNUALITA’ SUCCESSIVA Entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. tramite richiesta di addebito su conto corrente Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (ad esempio adeguamento ISTAT).
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Ricerca Id telematico del contratto di locazione