Società di Gestione del Risparmio Clausole campione

Società di Gestione del Risparmio. Ersel Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la SGR) - società appartenente al Gruppo Bancario Ersel - con sede legale in Torino, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 1 delle rispettive Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ersel S.p.A. Sito internet: xxx.xxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. Il sito internet del Depositario è: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/ I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi.
Società di Gestione del Risparmio. 1) Società di Gestione del Fondo è IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 18, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05553101006, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
Società di Gestione del Risparmio. La SGR ha sede legale in Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Piazza del Gesù 49 ed è iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Roma con il numero, codice fiscale e partita IVA 06931761008, e R.E.A. n. 998178. La SGR è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d’Italia, che ha iscritto la medesima nell’albo delle società di gestione del risparmio al n. 144, in applicazione dell’articolo 35, comma 1, del TUF.
Società di Gestione del Risparmio. La Società di Gestione del Risparmio incaricata della gestione del Fondo è Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati 16/18. La Società di Gestione è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010, che ha iscritto la medesima nell’Albo delle società di gestione del risparmio al n. 297, ai sensi dell’articolo 35, primo comma, del TUF.
Società di Gestione del Risparmio. 1. La Società di Gestione del Fondo è “Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.”, con sede legale in Corso di Porta Romana n. 68 – Milano, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all’Albo delle SGR ex art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10, sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Società di Gestione del Risparmio. 1) Società di Gestione del Fondo è la “Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A.”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 07753061006, coincidente con codice fiscale e partita IVA ed al R.E.A. n. 105462.
Società di Gestione del Risparmio. 1. Hedge Invest SGR p.A. Società di gestione del risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l’amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti – autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta nell’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “d.lgs. 58/98”) nella sezione “Gestori di OICVM” con il numero 26 e nella sezione “Gestori di FIA” con il numero 34 - con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 22.
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

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  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).